Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
12 maggio 1976
,n.
22
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
21 del
19/05/1976
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
1.
Lo svolgimento dei compiti connessi all' esercizio delle funzioni amministrative già spettanti ai soppressi Enti provinciali per il turismo di Perugia e Terni può essere affidato dalla Giunta regionale alle Aziende autonome di turismo, in ragione della rispettiva competenza territoriale.
2.
I rapporti finanziari conseguenti all' affidamento saranno regolati dai singoli atti che lo dispongono.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 12 maggio 1976
Il vice presidente Tomassini
[1]