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Legge regionale 6 luglio 1976, n.30


LEGGE REGIONALE n.30 del 6 Luglio 1976

Date di vigenza

08/07/1976 entrata in vigore mostra documento vigente dal 08/07/1976
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 08/07/1976

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 6 Luglio 1976 ,n. 30
Ripartizione ed integrazione dei fondi statali previsti dal DL 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di acquisto dei veicoli destinati all' autotrasporto pubblico di persone.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 28 del 07/07/1976

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Ripartizione di fondi statali

1. I fondi spettanti alla Regione, in base al piano di riparto previsto dall' art. 17 del decreto - legge 13 agosto 1975, n. 377 , modificato in sede di conversione dall' art. 1 della legge 16 ottobre 1975, n. 493 , nella misura di lire 517.195.000 per l' anno 1975 ed in eguale misura per il 1976, per la copertura del 50 per cento delle spese di acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone, verranno così ripartiti:

a) l' intero importo delle somme assegnate per l' anno 1975 sarà erogato alle tre aziende di trasporto a prevalente partecipazione pubblica, ASP (Auto servizi Perugia) di Perugia, SASP (Società azioni servizi pubblici) di Terni e Soc. Spoletina IITT di Spoleto, concessionarie di servizi di linee extraurbane;

b) l' 80 per cento delle somme assegnate per l' anno 1976 sarà ripartito tra i Comuni di Perugia, Terni, Spoleto, Foligno e Orvieto per gli investimenti concernenti i veicoli da adibire al trasporto pubblico di persone, di interesse locale;

c) il rimanente 20 per cento delle stesse somme assegnate per il 1976, sarà erogato alle tre aziende indicate alla precedente lettera a) .

Art. 2

Contributo integrativo regionale

1. La Regione integrerà la erogazione dei fondi di cui al precedente art. 1 , pari al 50 per cento delle spese sostenute, con ulteriore contributo del 25 per cento della spesa totale.

2. Il contributo regionale, pertanto, è di lire 258.597.500 per ciascun anno.

Art. 3

Delega alle Province di Perugia e Terni

1. Le Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni sono delegate ad effettuare la erogazione dei contributi di cui all' art. 1, lett. a) e c) a favore delle tre aziende citate allo stesso art. 1, lett. a).

2. La corresponsione dei contributi sarà subordinata alla presentazione, da parte di ciascuna delle aziende beneficiarie, di un piano di rinnovo del materiale rotabile.

3. La ripartizione delle somme tra le due Province sarà fatta con decreto del Presidente della Giunta regionale, tenendo conto della popolazione di ciascuna di esse alla data dell' ultimo censimento ufficiale.

Art. 4

Criteri di esercizio delle funzioni delegate

1. Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l' esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla Giunta regionale in conformità agli obiettivi del piano regionale di sviluppo ed alla presente legge.

2. Qualora le Province non adempiano all' espletamento delle funzioni loro delegate, la Giunta regionale, sentite le stesse e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce nel compimento degli atti.

Art. 5

Ripartizione dei fondi tra i Comuni di Perugia, Terni, Spoleto, Foligno e Orvieto

1. Il Presidente della Giunta regionale ripartirà i fondi di cui all' art. 1, lettera b), destinati ai Comuni di Perugia, Terni, Spoleto, Foligno e Orvieto, per il 50 per cento in base alla popolazione residente in ciascuno di essi alla data dell' ultimo censimento ufficiale, per il rimanente 50 per cento in base agli autobus - chilometri percorsi durante il 1975 dai veicoli delle aziende municipali di Perugia e di Terni e da quelli dei servizi gestiti in economia dai Comuni di Foligno, Spoleto e Orvieto.

Art. 6

Caratteristiche funzionali dei veicoli

1. L' erogazione dei contributi sarà altresì subordinata alla presentazione della documentazione comprovante che i veicoli corrispondano alle caratteristiche funzionali di cui all' art. 17 del decreto - legge 13 agosto 1975, n. 377 , nel testo integrato, in sede di conversione, dell' art. 1 della legge 16 ottobre 1975, n. 493 ; caratteristiche individuate con decreto 6 dicembre 1975 del Ministro dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell' 11 dicembre 1975, n. 326.

Art. 7

Finanziamento della spesa

1. All' onere complessivo di lire 1.551.585.000 previsto dalla presente legge sarà fatto fronte:

a) quanto a lire 1.034.390.000 con il contributo statale di cui all' art. 17 del DL 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 ;

b) quanto a lire 517.195.000 con un mutuo passivo che la Giunta regionale è autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario, da ammortizzare nel periodo massimo di 30 anni.

2. La spesa di lire 1.551.585.000 sarà imputata al capitolo 4492, di nuova istituzione, del bilancio dell'esercizio 1976, denominato: " Contributi sulla spesa per l' acquisto dei veicoli destinati al trasporto pubblico di persone, di interesse locale o regionale".

3. Le annualità di ammortamento del mutuo, previste ciascuna nell' importo di lire 75.300.000, saranno imputate, a partire dall' esercizio finanziario 1976, al capitolo 4710 della parte spesa del bilancio regionale e sono dichiarate obbligatorie.

4. All' onere inerente all' esercizio 1976 sarà fatto fronte con la disponibilità prevista al capitolo 4680 (elenco n. 5 allegato al bilancio 1976, n. ordine 15).

5. Sono apportate al bilancio preventivo dell' esercizio 1976 le seguenti variazioni:
 

                     
PARTE ENTRATA: in aumento   
Cap. 783 "Quota del fondo per il contributo alla Regione sulla spesa per l' acquisto dei veicoli destinati al trasporto
 
pubblico di persone, di interesse locale o regionale" (legge 16 ottobre 1975, n. 493 )  
L. 534.390.000 
Cap. 900 "Mutui passivi"   L. 17.195.000 
Totale     L. 551.585.000 
PARTE SPESA: in aumento   
Cap. 4492 "Contributi sulla spesa per l' acquisto dei veicoli destinati al trasporto pubblico di persone, di interesse
 
locale o regionale di nuova istituzione "  
L. 1.551.585.000 
Cap. 4710 "Rate ammortamento di mutui passivi" 0  L. 75.300.000  
Totale   L. 1.626.885.00 
PARTE SPESA: in diminuzione    
Cap. 4680 "Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso"   L. 1.075.300.000 

Art. 8

Disposizione finale

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 6 luglio 1976

Marri

[1]