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Legge regionale 12 luglio 1976, n.31


LEGGE REGIONALE n.31 del 12 Luglio 1976

Date di vigenza

15/07/1976 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/07/1976
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 15/07/1976

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 12 Luglio 1976 ,n. 31
Proroga dei termini previsti dall' art. 11, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 contenente norme per la definizione dei comprensori e per la formazione degli strumenti urbanistici.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 29 del 14/07/1976

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine previsto dall' art. 11, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 per la costituzione dei consorzi è prorogato al 31 dicembre 1976.

2. Fino a quando non sarà diversamente disposto restano salve tutte le altre norme sostanziali e procedurali contenute nella citata legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 .

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 12 luglio 1976

Marri

[1]