ARTICOLO 2
1.
Per l' assunzione dei mutui di cui all'
art. 13 della legge regionale 21 maggio 1974, n. 33
, la Giunta regionale è autorizzata, ove necessario, a chiedere al proprio tesoriere o ad altro istituto di credito, garanzie fidejussorie nei confronti dell' istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento.
2.
L' onere derivante alla Regione - calcolato annualmente in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo - è previsto in lire 3.135.000 per l' anno 1976 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi e graverà sui bilanci dal 1976 al 2005 con imputazione al cap. 4720.
ARTICOLO 3
1.
Alla maggiore spesa di lire 39.185.000 derivante alla Regione dalla presente legge si farà fronte, per l' anno 1976, con la disponibilità esistente al cap. 4680 " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del relativo bilancio (elenco n.5, numero d' ordine 15).