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Legge regionale 25 giugno 1976, n.25


LEGGE REGIONALE n.25 del 25 giugno 1976

Date di vigenza

22/07/1976 entrata in vigore mostra documento vigente dal 22/07/1976
13/01/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 13/01/2007

Documento vigente dal 22/07/1976

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 25 giugno 1976 ,n. 25
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 21 maggio 1974, n. 33 concernente: Interventi nel settore del turismo e industria alberghiera. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 28 del 07/07/1976

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. All' art. 13 della legge regionale 21 maggio 1974, n. 33 - come modificata con l' art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 8 e con l' art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1976, n. 3 - sono apportate le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni:

a) al primo comma sono soppresse le parole " e comunque, ad un tasso non superiore al 10,50 per cento annuo ";

b) il quarto comma è così sostituito: " Le rate di ammortamento dei mutui, calcolate complessivamente in annue lire 152.050.000, faranno carico ai bilanci degli esercizi dal 1976 al 2005 con imputazione al cap. 4710 e saranno vincolate specificatamente a favore dell' istituto mutuante. Tali spese sono dichiarate obbligatorie a tutti gli effetti ".

ARTICOLO 2

1. Per l' assunzione dei mutui di cui all' art. 13 della legge regionale 21 maggio 1974, n. 33 , la Giunta regionale è autorizzata, ove necessario, a chiedere al proprio tesoriere o ad altro istituto di credito, garanzie fidejussorie nei confronti dell' istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento.

2. L' onere derivante alla Regione - calcolato annualmente in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo - è previsto in lire 3.135.000 per l' anno 1976 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi e graverà sui bilanci dal 1976 al 2005 con imputazione al cap. 4720.

ARTICOLO 3

1. Alla maggiore spesa di lire 39.185.000 derivante alla Regione dalla presente legge si farà fronte, per l' anno 1976, con la disponibilità esistente al cap. 4680 " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del relativo bilancio (elenco n.5, numero d' ordine 15).


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 25 giugno 1976

Marri

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lett. n) della L.R. 12 luglio 2013, n. 13