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Legge regionale 30 giugno 1976, n.27


LEGGE REGIONALE n.27 del 30 Giugno 1976

Date di vigenza

22/07/1976 entrata in vigore mostra documento vigente dal 22/07/1976
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 22/07/1976

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 30 Giugno 1976 ,n. 27
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 marzo 1974, n. 22, concernente: Interventi per la elaborazione e l' attuazione di piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva e per la realizzazione nei comuni di Perugia e Terni di strutture per l' approvvigionamento, la conservazione e la commercializzazione all' ingrosso dei prodotti alimentari.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 28 del 07/07/1976

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. All' art. 8 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 22 - come modificato con l' art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 8 e con l' art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1976, n. 3 - sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al terzo comma sono soppresse le parole " e ad un tasso non superiore al 9,25 per cento ";

b) il quarto comma è così sostituito: " L' onere annuo a carico della Regione per l' ammortamento del mutuo è previsto nell' importo di lire 72.800.000 e sarà imputato al cap. 4710 del bilancio degli esercizi dal 1976 al 2005. Tale spesa è dichiarata obbligatoria a tutti gli effetti ".

ARTICOLO 2

1. Per l' assunzione del mutuo di cui all' art. 8 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 22 , la Giunta regionale è autorizzata, ove necessario, a chiedere al proprio tesoriere o ad altro Istituto di credito, garanzie fidejussorie nei confronti dell' Istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento.

2. L' onere derivante alla Regione - calcolato annualmente in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo - è previsto in lire 1.500.000 per l' anno 1976 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi, graverà sui bilanci dal 1976 al 2005 con imputazione al cap. 4720.

ARTICOLO 3

1. Alla maggiore spesa di L. 24.300.000 derivante alla Regione dalla presente legge si farà fronte, per l'anno 1976, con la disponibilità esistente al cap. 4680 "Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del relativo bilancio (elenco n. 5, numero d'ordine 15)


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 30 giugno 1976

Marri

[1]