ARTICOLO 2
1.
Per l' assunzione del mutuo di cui all'
art. 8 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 22
, la Giunta regionale è autorizzata, ove necessario, a chiedere al proprio tesoriere o ad altro Istituto di credito, garanzie fidejussorie nei confronti dell' Istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento.
2.
L' onere derivante alla Regione - calcolato annualmente in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo - è previsto in lire 1.500.000 per l' anno 1976 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi, graverà sui bilanci dal 1976 al 2005 con imputazione al cap. 4720.
ARTICOLO 3
1.
Alla maggiore spesa di L. 24.300.000 derivante alla Regione dalla presente legge si farà fronte, per l'anno 1976, con la disponibilità esistente al cap. 4680 "Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del relativo bilancio (elenco n. 5, numero d'ordine 15)