Legge regionale 21 luglio 1976, n.33


LEGGE REGIONALE n.33 del 21 luglio 1976

Date di vigenza

05/08/1976 entrata in vigore mostra documento vigente dal 05/08/1976
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 05/08/1976

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 luglio 1976 ,n. 33
Aumento della partecipazione regionale al capitale della Società regionale per lo sviluppo dell' Umbria e rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 30 del 21/07/1976

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. E' autorizzata, per l' anno 1976, la spesa di lire 200 milioni a titolo di aumento della partecipazione della Regione al capitale della Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell' Umbria istituita con legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 , nonchè la spesa di lire 2.100 milioni per il rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40 .

ARTICOLO 2

1. Gli oneri derivanti alla Regione per l' attuazione della presente legge saranno imputati rispettivamente al capitolo 4580: " Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell' Umbria" per lire 200 milioni, e al capitolo 4590: " Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della Società per la promozione dello sviluppo economico dell' Umbria" per lire 2.100 milioni del bilancio del corrente esercizio finanziario.

2. Agli oneri predetti sarà fatto fronte:

a) quanto a lire 1.045 milioni con la disponibilità esistente sul capitolo 4680: " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del bilancio dell' esercizio 1976 (elenco n. 5 allegato al bilancio, numero d' ordine 12);

b) quanto a lire 1.255 milioni con il netto ricavo di un mutuo passivo che la Giunta regionale è autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario e per una durata massima di 30 anni.

3. L' onere di ammortamento di detto mutuo, calcolato nell' importo annuo di lire 183 milioni, sarà imputato al capitolo 4710 dei bilanci degli esercizi dal 1976 al 2005 e ad esso si farà fronte, per l' anno in corso, con la disponibilità esistente al capitolo 4680 del bilancio dell' esercizio 1976 (elenco n. 5 allegato al bilancio, numero d' ordine 18).

4. Al bilancio dell' esercizio 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
 
PARTE SPESA
 
in aumento
 
Cap.4580 L. 200 milioni
 
Cap. 4590 L. 2.100 milioni
 
Cap. 4710 L. 183 milioni
 
Totale L. 2.483 milioni
 
in diminuzione
 
Cap. 4680 L. 2.483 milioni"


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 luglio 1976

Marri

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