Legge regionale 19 maggio 1975, n.31


LEGGE REGIONALE n.31 del 19 Maggio 1975

Documento vigente dal 22/12/1976

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 19 Maggio 1975 ,n. 31
Comunità  montana dei Monti Martani e del Serano - zona omogenea "E". Approvazione Statuto . (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 23 del 28/05/1975

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. E'approvato, ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 , lo Statuto della Comunità  montana dei Monti Martani e del Serano - zona omogenea " E"- con sede in Spoleto nel testo allegato alla presente legge.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 - comma secondo - della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 12 maggio 1975

Conti


ALLEGATI:
Allegato 1 - Statuto della Comunità  montana dei Monti Martani e del Serano - zona omogenea " E"
ARTICOLO 1

Costituzione e sede della Comunità  montana

1. Tra i Comuni di Acquasparta, Campello sul Clitunno, Giano dell'Umbria, Massa Martana, Spoleto e Trevi, i cui territori, classificati " montani" in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 , ricadono nella zona omogenea " E", delimitata con l' art. 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 , ai sensi dell' art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , è costituita la Comunità  montana dei Monti Martani e del Serano, ente di diritto pubblico a norma dell'art. 4 della citata legge n. 1102. La Comunità  ha sede in Spoleto.

[7]
ARTICOLO 2

Norme che regolano la Comunità 

1. La Comunità  montana è regolata dalla legge nazionale 3 dicembre 1971, n. 1102 e dalle altre leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta legge, dalla legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 , e da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonchè dalle norme del presente Statuto o di sue modificazioni ed integrazioni regolarmente approvate.

[9]
ARTICOLO 3

Scopi della Comunità 

1. La Comunità  , organo zonale di programmazione, si propone i seguenti scopi:

a) formulare ed aggiornare, con la partecipazione delle popolazioni interessate il piano pluriennale per lo sviluppo economico - sociale della zona, al fine di concorrere a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e del piano regionale di sviluppo, nell'ambito del quale il piano zonale stesso dovrà  essere organicamente inserito e coordinato e al fine di concorrere alla difesa del suolo e alla protezione della natura;

b) redigere, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla Regione, un piano di sviluppo urbanistico di zona, di cui si dovrà  tener conto nella redazione dei piani regolatori, dei programmi di fabbricazione e dei piani generali di bonifica;

c) predisporre, coordinare e attuare programmi di interventi intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità  e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

d) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;

e) fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e in particolare ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti;

f) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della zona.

ARTICOLO 4

Attuazione dei fini istituzionali

1. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità  montana:

a) può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono e dell'ente Regione, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle;

b) può delegare ad altri enti operanti nel territorio della Comunità  , di volta in volta, lo studio e l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale;

c) sostituisce, nell'esecuzione di opere, gli enti, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi, dell' art. 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ;

d) può acquistare o prendere in affitto, e gestire, terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 1102 e cedere in gestione a cooperative o associazioni di lavoratori produttori agricoli che abbiano finalità  sociali e caratteristiche democratiche;

e) può promuovere forme associative e cooperative per fini di cui alla precedente lettera d) ;

f) può espropriare terreni non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati, o anche parzialmente boscati, per giungere ad una generale ed omogenea ricomposizione fondiaria per una utilizzazione razionale ed economica delle risorse agricole della zona. Il tutto a norma dell' art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , e cioè dopo aver fatto il tentativo di conciliazione previsto;
 
g) può aderire ad associazioni e consorzi che perseguano finalità  che rientrino in quelle proprie della Comunità  medesima.

ARTICOLO 5

Organi della Comunità 

1. Sono organi della Comunità  montana:
 
- il Consiglio;
 
- la Giunta;
 
- il Presidente;
 
- il Collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 6

Il Consiglio - Composizione

1. Il Consiglio della Comunità  è costituito dai rappresentanti dei Comuni associati.

2. Ciascun Comune è rappresentato dal sidaco o suo delegato, da un consigliere di maggioranza e da uno di minoranza, eletti dai rispettivi Consigli comunali.

3. Il delegato del sindaco può essere designato in modo permanente, per la durata della sua carica, nella persona di un componente il Consiglio comunale.

4. Nel caso il delegato del sindaco sia eletto a componente la Giunta della Comunità  , lo stesso non potrà  essere sostituito, in caso di assenza o impedimento da altro rappresentante. Potrà  essere sostituito nella Giunta, mediante elezione del Consiglio, nel caso il sindaco provveda alla designazione di altro delegato.

5. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i tre rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale.

ARTICOLO 7

Compiti del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo deliberante della Comunità .

2. Compete al Consiglio l'adozione di tutti i provvedimenti i carattere generale che rientrino negli scopi sociali.

3. In particolare:

a) adotta lo Statuto e le sue integrazioni e modificazioni con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) approva il piano pluriennale di sviluppo, il programma stralcio annuale ed il piano di sviluppo urbanistico;

c) elegge il Presidente, i vice Presidenti, la Giunta ed il Collegio dei revisori dei conti;

d) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e fissa i criteri per la determinazione dei contributi annui da corrispondersi dagli enti associati;

e) esamina e decide sui ricorsi e sulle osservazioni al piano pluriennale di sviluppo;

f) nomina il Comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 21;

g) nomina eventuali rappresentanti la Comunità  presso altri enti, organizzazioni e commissioni;

h) delibera sulle modalità  di esercizio delle funzioni delegate dai Comuni alla Comunità  ;

i) approva il regolamento degli uffici della Comunità  ;

l) adotta le decisioni circa l'utilizzazione degli uffici dei Comuni o degli altri enti operanti nel territorio di cui all' art. 20, della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 , previa intesa con gli enti interessati;

m) nomina il segretario, l'eventuale direttore tecnico ed il tesoriere della Comunità ;

n) delibera infine su ogni altra materia non devoluta alla competenza della Giunta.

ARTICOLO 8

Validità  delle sedute del Consiglio

1. Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la metà  dei suoi componenti in carica.

2. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza, tranne che per l'approvazione del bilancio e sue variazioni, per cui è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti in carica e salvo quanto previsto per la elezione del Presidente e dei vice Presidenti e per l'approvazione dello Statuto ed integrazione e modifiche del medesimo.

[11]
ARTICOLO 9

Sedute ordinarie e straordinarie - convocazione.

1. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria tre volte all'anno:
 
- entro il mese di luglio per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale;
 
- entro il mese di settembre per approvare il programma stralcio annuale;
 
- entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo.

2. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta la Giunta esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

3. Le sedute del Consiglio della Comunità  sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità  , salvo sia altrimenti stabilito dalla Giunta, nel qual caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei Comuni della Comunità .

4. Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente, previa deliberazione della Giunta, mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione.

5. In caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonchè l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

7. La seconda convocazione potrà  aver luogo non prima di tre giorni dalla prima e potrà  essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.

ARTICOLO 10

Procedimento di discussione delle sedute del Consiglio

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o per suo giustificato impedimento, la presidenza spetta al vice Presidente più anziano per età .

2. In assenza di questi all'altro vice Presidente.

3. Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri per le funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete.

4. Gli scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

5. Entro due mesi dall'approvazione dello Statuto , il Consiglio della Comunità  su proposta della Giunta approva apposito regolamento dei lavori per il funzionamento del Consiglio stesso.

ARTICOLO 11

Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed in ogni caso decade in occasione della rinnovazione della maggioranza dei Consigli comunali costituenti la Comunità .

2. I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi motivo, del loro mandato.

3. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza, comunicata anche al Comune di appartenenza.

4. I consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità  con le quali sono stati nominati, in conformità  della normativa di cui al precedente art. 6.

5. I consiglieri restano comunque in carica fino alla nomina dei successori, salvo il caso di decadenza di cui al precedente terzo comma .

6. Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

[ ARTICOLO 12 ] [13]
ARTICOLO 12

La Giunta - composizione

1. La Giunta della Comunità è costituita:

a) dal presidente e da un vice presidente, eletti dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti;

b) da sette membri eletti dal Consiglio con voto limitato per assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare.

2. Tutti i Comuni debbono essere rappresentati in Giunta.

[14]
ARTICOLO 13

Compiti della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità  , ispirato ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti.

2. La Giunta:
 
- assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio della Comunità  ;
 
- adotta tutti i provvedimenti che non rientrano nella competenza del Consiglio della Comunità  , ai sensi dell' art. 9 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 ;
 
- adotta in casi d'urgenza i provvedimenti attribuiti al Consiglio e ad esso li sottopone per la ratifica in occasione della prima riunione. Da tali provvedimenti sono escluse le deliberazioni concernenti le materie riservate al Consiglio dall' art. 9 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 ;
 
- predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale per sottoporli all'approvazione del Consiglio.

ARTICOLO 14

Riunioni della Giunta

1. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente:
 
- in sessione ordinaria ogni mese;
 
- in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o la richieda un terzo dei membri della Giunta stessa.

2. La Giunta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente anziano. In assenza di questi dall'altro vice Presidente.

3. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Per la validità  della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri.

5. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

ARTICOLO 15

Durata in carica della Giunta.

1. Il Presidente, i vice Presidenti ed i componenti la Giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio della Comunità .

2. La decadenza dalla carica di consigliere della Comunità  montana comporta automaticamente la decadenza da membro della Giunta.

3. L'assenza non motivata ed ingiustificata a tre sedute consecutive della Giunta comporta la decadenza.

4. Il Presidente, i vice Presidenti ed i membri della Giunta possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrano gravi motivi che possono pregiudicare il regolare funzionamento dell'amministrazione. Possono essere revocati, in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio della Comunità  o promossa dall'organo di controllo, con il voto favorevole e palese di due terzi dei componenti il Consiglio.

5. Il Consiglio provvede entro trenta giorni alla sostituzione delle persone revocate.

ARTICOLO 16

Il Presidente - attribuzioni.

1. Il Presidente:
 
- rappresenta ad ogni effetto la Comunità  di fronte a terzi ed in giudizio e vigila su tutto l'andamento di essa;
 
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio e quelle della Giunta;
 
- firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e gli altri documenti inerenti l'attività  della Comunità  ;
 
- compie tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari della Comunità  con enti pubblici e privati, accetta eredità  con beneficio di inventario, lasciti, donazioni e sovvenzioni, rilascia quietanze liberatorie, il tutto in forza di regolari delibere del Consiglio e della Giunta;
 
- dà  esecuzione ad ogni delibera del Consiglio e della Giunta.

2. I vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 17

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio elegge tra i propri membri, non facenti parte della Giunta, i revisori dei conti in numero di tre, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

2. Il Collegio dura in carica un anno.

3. Il Collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l'andamento della contabilità  della Comunità  montana e ne riferisce al Consiglio mediante una relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.

4. I revisori dei conti possono essere confermati.

5. La decadenza dalla carica di consigliere e l'elezione a membro della Giunta comportano automaticamente la decadenza da membro del Collegio.

6. I revisori possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrono gravi motivi che influiscono sull'espletamento del loro mandato ed il regolare funzionamento del Collegio. Vale la procedura prevista al precedente art. 15.

ARTICOLO 18

Personale della Comunità 

1. Il personale dipendente della Comunità  sarà  comandato dall'amministrazione della Regione o da quella degli altri enti locali, d'intesa con la Comunità  medesima.

2. Accordi particolari per il rimborso degli oneri, d'intesa con gli enti interessati, saranno stipulati dalla Giunta.

3. La Comunità  montana può conferire incarichi professionali specifici per periodi determinati a persone di comprovata capacità .

[16]
ARTICOLO 19

Segretario della Comunità 

1. Il segretario della Comunità  è nominato dal Consiglio nel rispetto del precedente art. 18.

2. Il Consiglio stabilisce le ulteriori funzioni del segretario ove ciò non sia già  disciplinato nel regolamento del personale.

3. Il segretario assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta e redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente.

4. Tiene i registri di contabilità  della Comunità  montana.

5. Sovraintende a tutte le funzioni amministrative della Comunità .

ARTICOLO 20

Direttore tecnico

1. Il direttore tecnico della Comunità  è nominato dal Consiglio nel rispetto del precedente art. 18.

2. Egli dirige gli uffici tecnici della Comunità  e coordina l'attività  del Comitato tecnico consultivo.

ARTICOLO 21

Comitato tecnico consultivo Rapporti con altri enti operanti nel territorio Partecipazione alla Comunità 

1. Il Consiglio della Comunità  , allo scopo di stabilire i necessari coordinamenti e collegamenti per la redazione e l'aggiornamento del piano di sviluppo zonale, dei programmi stralcio annuali e del piano di sviluppo urbanistico, ai sensi ed effetti detli artt. 5, secondo e quinto comma , e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , nomina un Comitato tecnico consultivo del quale fanno parte i rappresentanti degli enti operanti nel territorio della Comunità .

2. Il Consiglio della Comunità  sentiti gli enti interessati costituirà  con proprio atto il predetto Comitato tecnico consultivo.

3. I rappresentanti di detti enti devono altresì essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio della Comunità , senza diritto di voto, dedicate all'esame ed all'approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali nonchè del piano di sviluppo urbanistico.

4. La collaborazione tra la Comunità  montana e gli enti operanti nel territorio viene attuata, per l'espletamento dei fini istituzionali della Comunità  medesima, anche mediante quanto previsto al terzo e quarto comma dell'art. 20 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 .

5. Gli enti suddetti, nonchè le associazioni ed altri eventuali enti portatori delle istanze sociali, economiche e sindacali operanti nel territorio della Comunità  , sono costantemente consultati, informati ed invitati alle attività  della Comunità  mediante le procedure e le iniziative decise dal Consiglio della Comunità  medesima.

ARTICOLO 22

Piano pluriennale di sviluppo della Comunità  e programmi - stralcio annuali.

1. Entro un anno dalla sua costituzione, la Comunità  appronta un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona il quale, in base alle indicazioni del piano regionale, partendo da un esame conoscitivo della realtà  della zona medesima e tenuto conto degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale o dell'eventuale piano generale di bonifica montana, o dei piani degli altri enti operanti nel territorio, con i quali viene stabilito il coordinamento previsto dall'art. 21 del presente Statuto, dovrà  prevedere le concrete possibilità  di sviluppo nei vari settori economici, produttivi e sociali e dei servizi indicando a tale scopo il tipo, la localizzazione ed il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati, ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

2. Il Consiglio della Comunità  decide tutte le iniziative atte ad attuare la partecipazione delle popolazioni interessate alla predisposizione del piano, sottoponendo la bozza del piano stesso, predisposta dal Consiglio, all'esame dei Consigli comunali della Comunità , alle forze politiche, sindacali ed economiche della zona ed anche prevedendo forme di iniziativa popolare per la proposta dei programmi ed interventi attinenti al piano di sviluppo della Comunità .

3. Il piano di sviluppo economico e sociale della zona, approvato dal Consiglio della Comunità , viene affisso per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data informazione con pubblicazione di manifesti e di avvisi su quotidiani e periodici di larga diffusione nella zona, per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere prodotti entro trenta giorni dalla pubblicazione nei Comuni.

4. Il Consiglio della Comunità  esaminate le osservazioni e proposte ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette per l'esame e l'approvazione alla Regione.

5. Il Consiglio della Comunità  , inoltre, approva e trasmette alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma stralcio del piano pluriennale ai fini del suo finanziamento da parte della Regione stessa.

6. Il Consiglio della Comunità , ottenuto dalla Regione l'affidamento dello stanziamento annuale, approva il bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.

7. Il Consiglio, inoltre, entro i termini previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, approva una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del pianori sviluppo, proponendo le eventuali modifiche dello stesso e la inoltra alla Regione.

8. Il piano generale di sviluppo ed i piani annuali di intervento vengono attuati e coordinati dalla Comunità  la quale può avvalersi anche della delega di cui all'art. 4, lett. b) del presente Statuto.

9. La Comunità  montana si attiene a quanto altro previsto all' art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed inoltre alle norme regionali relative alla preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali previste all'art. 4, lett. c) della citata legge n. 1102.

ARTICOLO 23

Verbali e deliberazioni

1. I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere inviati in copia a ciascun Comune facente parte della Comunità  montana e a tutti i membri del Consiglio.

2. I verbali debbono inoltre essere approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono.

3. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta debbono essere pubblicate nell'albo pretorio della Comunità  entro il quindicesimo giorno dall'adozione della delibera e per quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio sede della Comunità  ed in quello di ciascun Comune della Comunità  stessa.

4. Debbono essere inviate entro quindici giorni alla competente Sezione provinciale del Comitato di controllo sulle Province, sui Comuni e sugli altri Enti locali ai sensi dell' art. 21 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 . Le determinazioni anche interlocutorie adottate dal Comitato in ordine alle deliberazioni stesse e provvedimenti non soggetti a controllo debbono essere altresì pubblicati nell'albo della Comunità .

5. La Comunità  montana stabilirà  ogni opportuna intesa affinchè ogni Comune e gli altri enti operanti nel territorio che fanno parte del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 21 inviino in visione alla Comunità  stessa copia delle deliberazioni e degli atti che trattino materie che interessano comunque la Comunità  medesima al fine del coordinamento e dell'aggiornamento delle iniziative in sede di Comunità .

[18]
ARTICOLO 24

Tesoriere

1. Il servizio di tesoreria è affidato, con delibera del Consiglio, ad un Istituto di credito. La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese sono effettuate esclusivamente tramite il tesoriere in base a regolari reversali e mandati.

2. I rapporti con il tesoriere verranno regolati da apposita convenzione.

ARTICOLO 25

Finanziamento della Comunità 

1. Alle spese necessarie per il funzionamento della Comunità  montana si provvede con i fondi costituiti da:

a) assegnazione di finanziamenti alla Comunità  medesima dallo Stato, dalla Regione, da enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;

b) contributi annui dei Comuni membri della Comunità  determinati ai sensi dell'art. 7 dal Consiglio della Comunità  stessa;

c) eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi.

ARTICOLO 26

Demanio e patrimonio

1. La Comunità  potrà  disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , la cui gestione verrà  determinata dal Consiglio.

ARTICOLO 27

Indennità  e rimborso spese ai componenti degli organi della Comunità 

1. Al Presidente ed ai vice Presidenti viene corrisposta una indennità  di carica rispettivamente non superiore all'ammontare dell'indennità massima stabilita dalle vigenti disposizioni legislative in materia per il sindaco ed il vice sindaco di un Comune con popolazione sino a 30.000 abitanti.

2. A tutti i componenti gli organi della Comunità  viene corrisposto un compenso forfettario di partecipazione ad ogni seduta degli organi stessi, fissato dal Consiglio della Comunità  in misura non superiore ad un decimo dell'indennità  di carica spettante al Presidente.

3. Spetta inoltre a tutti i componenti gli organi della Comunità  il rimborso delle spese rispettivamente sostenute per l'espletamento del proprio mandato, con le modalità  che fisserà  il Consiglio.

[20]
ARTICOLO 28

Integrazioni e modifiche dello Statuto

1. Le integrazioni e modifiche del presente Statuto devono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, salvo il caso di modifiche fissate per legge, nel quale è sufficiente la maggioranza semplice.

ARTICOLO 29

Estinzione della Comunità 

1. La Comunità  si estingue soltanto in seguito a legge regionale che, modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale.

ARTICOLO 30

Norma transitoria

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del presente Statuto da parte della Regione,il Consiglio della Comunità procede alla elezione del Presidente, dei vicePresidenti e della Giunta esecutiva in sostituzione degli organi provvisori.


[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera i legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 19.

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 10 gennaio 1989, n. 3.

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 10 gennaio 1989, n. 3.

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 10 gennaio 1989, n. 3.

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 10 gennaio 1989, n. 3.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 10 gennaio 1989, n. 3.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 10 gennaio 1989, n. 3.

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 6 dicembre 1976, n. 40.

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 6 dicembre 1976, n. 40. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 10 gennaio 1989, n. 3.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 10 gennaio 1989, n. 3.

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 8 marzo 1982, n. 10.

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 8 marzo 1982, n. 10.

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 10 gennaio 1989, n. 3.

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 10 gennaio 1989, n. 3.

[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 10 gennaio 1989, n. 3.

[21] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 10 gennaio 1989, n. 3.

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 40, comma 1, lett. m), L.R. 24 settembre 2003, n. 18