Documento vigente dal 03/02/1977
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
3 gennaio 1974
,n.
1
Provvidenze a favore della ricerca speleologica. Istituzione del Catasto speleologico.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
1 del
10/01/1974
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
1.
In attuazione di quanto disposto dal
secondo comma dell' art. 9 dello Statuto regionale
, la Regione concorre a regolare l' esercizio dell' attività speleologica in Umbria mediante la concessione di sovvenzioni per le ricerche speleologiche e le attività didattiche e divulgative ad esse collegate, nonchè per il soccorso speleologico.
2.
La Regione istituisce il catasto speleologico regionale con annessa biblioteca.
[6]
Art. 2
1.
Le sovvenzioni per le ricerche speleologiche riguardano in particolare:
a)
l' acquisto e l' ammodernamento di attrezzature;
b)
i corsi di speleologia;
[ c) ]
[7]
c)
congressi, convegni, seminari di speleologia e manifestazioni speleologiche aventi sede nel territorio regionale.
[8]
[ d) ]
[9]
d)
la ricerca e lo studio di nuove cavità.
[10]
e)
ricerche sulla idrologia e sull' origine e l'evoluzione dei sistemi carsici.
[11]
2.
Le sovvenzioni per il soccorso riguardano in particolare:
a)
l' adeguamento e l' ammodernamento delle dotazioni di materiali speleologici, la sostituzione di materiali deteriorati o smarriti a seguito di soccorso;
b)
le spese di gestione e l' addestramento delle squadre di soccorso, nonchè l' attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti speleologici.
Art. 3
1.
All' erogazione delle sovvenzioni di cui al
precedente art. 2
sono delegate le Amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni, fra le quali i fondi indicati
[ ... ]
[12]
nel
successivo art. 7
[13]
per le ricerche speleologiche e le attività ad esse collegate e per il soccorso speleologico dovranno essere ripartiti nella seguente misura: 2/3 alla Provincia di Perugia ed 1/3 alla Provincia di Terni.
2.
Nell' esercizio della delega le Amministrazioni provinciali dovranno tenere conto dei seguenti criteri:
1)
e sovvenzioni per le ricerche speleologiche e le attività collegate saranno erogate dopo aver richiesto il parere delle associazioni speleologiche aventi sede nel territorio della provincia;
2)
le sovvenzioni per il soccorso speleologico saranno erogate dopo aver richiesto il parere dei centri di soccorso speleologico collegati con il Corpo nazionale soccorso alpino del CAI aventi sede nel territorio della provincia;
3)
le sovvenzioni saranno concesse entro il 31 gennaio di ciascun anno con deliberazione della Giunta provinciale;
4)
i soggetti beneficiari delle sovvenzioni dovranno fornire annualmente la dimostrazione e la documentazione dell' impiego dei fondi assegnati per gli scopi indicati dalla presente legge e dovranno presentare annualmente una relazione illustrativa dell'attività svolta;
5)
i soggetti beneficiari dovranno dimostrare di aver provveduto all' assicurazione per responsabilità civile e infortuni di tutti i partecipanti alle ricerche e alle esercitazioni e operazioni di soccorso.
Art. 4
1.
Le funzioni amministrative concernenti l' impianto, la tenuta e l' aggiornamento del catasto speleologico regionale e della biblioteca speleologica sono delegate alla Provincia di Perugia, la quale le esercita di intesa con la Provincia di Terni e può avvalersi della collaborazione di associazioni ed enti specificamente competenti.
2.
Per l' impianto del catasto speleologico regionale dovranno essere utilizzati i dati ed il materiale già raccolto in attuazione della
legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1
.
3.
Nell' esercizio delle funzioni come sopra delegate, la Provincia di Perugia è tenuta ad osservare i seguenti criteri:
a)
compilazione di un elenco di tutte le grotte della regione con la descrizione di ciascuna di esse e la indicazione dei dati topografici e metrici, nonchè dei rilievi speleologici eseguiti e di ogni altra notizia utile;
b)
gratuità della consultazione del catasto speleologico e della biblioteca e possibilità per chiunque di ottenere copia - a proprie spese - degli atti catastali;
c)
valorizzazione turistica di grotte umbre.
[15]
Art. 6
1.
Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni delgate sono esercitate dalla Giunta regionale.
2.
Qualora gli Enti delegatari non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti.
3.
Le spese sostenute per l' esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione.
[19]
Art. 7
1.
Per l' attuazione delle norme di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 12 milioni annui per l' esercizio finanziario 1976 e successivi, di cui lire 5 milioni per le ricerche speleologiche e le attività didattiche e divulgative ad esse collegate, lire 3 milioni per il soccorso speleologico e lire 4 milioni per l'impianto, tenuta e aggiornamento del catasto speleologico regionale e della biblioteca, nonchè per il rimborso agli Enti delegatari delle altre spese sostenute per l' esercizio della delega.
2.
Gli oneri finanziari di cui sopra vengono imputati a partire dall' esercizio 1976 al cap. 2785, di nuova istituzione, così denominato: «Provvidenze a favore della ricerca speleologica, del soccorso speleologico e del catasto speleologico» e ad esse si farà fronte per l' anno 1976 e successivi mediante prelievo della somma di lire 6 milioni da ciascuno dei capitoli 3130 (numero d' ordine 2 dell' elenco n. 4) e 4680 (numero d' ordine 13 dell' elenco n. 5) del relativo bilancio.
3.
Le somme non utilizzate in un esercizio possono essere utilizzate nell' esercizio successivo.
[20]
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 3 gennaio 1974
Conti
[1]
Note sulla vigenza
[1] -
Abrogazione
da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 23 aprile 1980, n. 32.
[5] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.
[6] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.
[7] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.
[8] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.
[9] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.
[10] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.
[11] -
Integrazione
da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.
[12] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.
[13] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.
[14] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.
[15] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.
[16] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.
[17] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.
[18] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.
[19] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.
[20] -
Integrazione
da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 11 gennaio 1977, n. 2.