ARTICOLO 1
1.
Il testo dell'
art. 1 della legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1
, è sostituito dal seguente: "
1. In attuazione di quanto disposto dal
secondo comma dell' art. 9 dello Statuto regionale
, la Regione concorre a regolare l' esercizio dell' attività speleologica in Umbria mediante la concessione di sovvenzioni per le ricerche speleologiche e le attività didattiche e divulgative ad esse collegate, nonchè per il soccorso speleologico. 2. La Regione istituisce il catasto speleologico regionale con annessa biblioteca
".
ARTICOLO 2
1.
Il
primo comma dell' art. 2 della legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1
, è modificato come segue: la disposizione di cui alla lett. d) è sostituita dalla seguente:
"
d) la ricerca e lo studio di nuove cavità
".
2.
E' aggiunta la seguente disposizione sotto la lett. e):
"
e) ricerche sulla idrologia e sull' origine e l'evoluzione dei sistemi carsici
".
3.
La disposizione di cui alla lett. c) è sostituita dalla seguente:
"
c) congressi, convegni, seminari di speleologia e manifestazioni speleologiche aventi sede nel territorio regionale
".
ARTICOLO 4
1.
Il testo dell'
art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1
, è sostituito dal seguente:
"
Le funzioni amministrative concernenti l' impianto, la tenuta e l' aggiornamento del catasto speleologico regionale e della biblioteca speleologica sono delegate alla Provincia di Perugia, la quale le esercita di intesa con la Provincia di Terni e può avvalersi della collaborazione di associazioni ed enti specificamente competenti.
Per l' impianto del catasto speleologico regionale dovranno essere utilizzati i dati ed il materiale già raccolto in attuazione della
legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1
.
Nell' esercizio delle funzioni come sopra delegate, la Provincia di Perugia è tenuta ad osservare i seguenti criteri:
a) compilazione di un elenco di tutte le grotte della regione con la descrizione di ciascuna di esse e la indicazione dei dati topografici e metrici, nonchè dei rilievi speleologici eseguiti e di ogni altra notizia utile;
b) gratuità della consultazione del catasto speleologico e della biblioteca e possibilità per chiunque di ottenere copia - a proprie spese - degli atti catastali;
c) valorizzazione turistica di grotte umbre
".
ARTICOLO 5
1.
Il testo dell'
art. 5 della legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1
, è modificato come segue: dopo le parole "
Consiglio regionale
", in luogo della parola "
elenco
" va inserita l'espressione "
una relazione dell' attività svolta con la specificazione
".
ARTICOLO 6
1.
Il testo dell'
art. 6 della legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1
, è sostituito dal seguente:
"
Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni delgate sono esercitate dalla Giunta regionale.
Qualora gli Enti delegatari non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti.
Le spese sostenute per l' esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione
".
ARTICOLO 7
1.
Alla
legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1
, è aggiunto il seguente ultimo articolo:
"
Per l' attuazione delle norme di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 12 milioni annui per l' esercizio finanziario 1976 e successivi, di cui lire 5 milioni per le ricerche speleologiche e le attività didattiche e divulgative ad esse collegate, lire 3 milioni per il soccorso speleologico e lire 4 milioni per l'impianto, tenuta e aggiornamento del catasto speleologico regionale e della biblioteca, nonchè per il rimborso agli Enti delegatari delle altre spese sostenute per l' esercizio della delega.
Gli oneri finanziari di cui sopra vengono imputati a partire dall' esercizio 1976 al cap. 2785, di nuova istituzione, così denominato: "Provvidenze a favore della ricerca speleologica, del soccorso speleologico e del catasto speleologico"
e ad esse si farà fronte per l' anno 1976 e successivi mediante prelievo della somma di lire 6 milioni da ciascuno dei capitoli 3130 (numero d' ordine 2 dell' elenco n. 4) e 4680 (numero d' ordine 13 dell' elenco n. 5) del relativo bilancio.
Le somme non utilizzate in un esercizio possono essere utilizzate nell' esercizio successivo.
"