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Legge regionale , n.2


LEGGE REGIONALE n.2 del

Date di vigenza

03/02/1977 entrata in vigore mostra documento vigente dal 03/02/1977
15/05/1980 abrogazione mostra documento vigente dal 15/05/1980

Documento vigente dal 03/02/1977

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 11 Gennaio 1977 , n. 2
Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 3 del 19/01/1977

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il testo dell' art. 1 della legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1 , è sostituito dal seguente: " 1. In attuazione di quanto disposto dal secondo comma dell' art. 9 dello Statuto regionale , la Regione concorre a regolare l' esercizio dell' attività speleologica in Umbria mediante la concessione di sovvenzioni per le ricerche speleologiche e le attività didattiche e divulgative ad esse collegate, nonchè per il soccorso speleologico. 2. La Regione istituisce il catasto speleologico regionale con annessa biblioteca ".

ARTICOLO 2

1. Il primo comma dell' art. 2 della legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1 , è modificato come segue: la disposizione di cui alla lett. d) è sostituita dalla seguente:
 
" d) la ricerca e lo studio di nuove cavità ".

2. E' aggiunta la seguente disposizione sotto la lett. e):
 
" e) ricerche sulla idrologia e sull' origine e l'evoluzione dei sistemi carsici ".

3. La disposizione di cui alla lett. c) è sostituita dalla seguente:
 
" c) congressi, convegni, seminari di speleologia e manifestazioni speleologiche aventi sede nel territorio regionale ".

ARTICOLO 3

1. Il primo comma dell' art. 3 della legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1 , è modificato come segue: le parole " nell' art. 1 "sono sostituite dalle seguenti: " nel successivo art. 7 ".

ARTICOLO 4

1. Il testo dell' art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1 , è sostituito dal seguente:
 
" Le funzioni amministrative concernenti l' impianto, la tenuta e l' aggiornamento del catasto speleologico regionale e della biblioteca speleologica sono delegate alla Provincia di Perugia, la quale le esercita di intesa con la Provincia di Terni e può avvalersi della collaborazione di associazioni ed enti specificamente competenti.
 
Per l' impianto del catasto speleologico regionale dovranno essere utilizzati i dati ed il materiale già raccolto in attuazione della legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1 .
 
Nell' esercizio delle funzioni come sopra delegate, la Provincia di Perugia è tenuta ad osservare i seguenti criteri:
 
a) compilazione di un elenco di tutte le grotte della regione con la descrizione di ciascuna di esse e la indicazione dei dati topografici e metrici, nonchè dei rilievi speleologici eseguiti e di ogni altra notizia utile;
 
b) gratuità della consultazione del catasto speleologico e della biblioteca e possibilità per chiunque di ottenere copia - a proprie spese - degli atti catastali;
 
c) valorizzazione turistica di grotte umbre
".

ARTICOLO 5

1. Il testo dell' art. 5 della legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1 , è modificato come segue: dopo le parole " Consiglio regionale ", in luogo della parola " elenco " va inserita l'espressione " una relazione dell' attività svolta con la specificazione ".

ARTICOLO 6

1. Il testo dell' art. 6 della legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1 , è sostituito dal seguente:
 
" Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni delgate sono esercitate dalla Giunta regionale.
 
Qualora gli Enti delegatari non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti.
 
Le spese sostenute per l' esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione
".

ARTICOLO 7

1. Alla legge regionale 3 gennaio 1974, n. 1 , è aggiunto il seguente ultimo articolo:
 
" Per l' attuazione delle norme di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 12 milioni annui per l' esercizio finanziario 1976 e successivi, di cui lire 5 milioni per le ricerche speleologiche e le attività didattiche e divulgative ad esse collegate, lire 3 milioni per il soccorso speleologico e lire 4 milioni per l'impianto, tenuta e aggiornamento del catasto speleologico regionale e della biblioteca, nonchè per il rimborso agli Enti delegatari delle altre spese sostenute per l' esercizio della delega.
 
Gli oneri finanziari di cui sopra vengono imputati a partire dall' esercizio 1976 al cap. 2785, di nuova istituzione, così denominato: "Provvidenze a favore della ricerca speleologica, del soccorso speleologico e del catasto speleologico"
e ad esse si farà fronte per l' anno 1976 e successivi mediante prelievo della somma di lire 6 milioni da ciascuno dei capitoli 3130 (numero d' ordine 2 dell' elenco n. 4) e 4680 (numero d' ordine 13 dell' elenco n. 5) del relativo bilancio.
 
Le somme non utilizzate in un esercizio possono essere utilizzate nell' esercizio successivo.
"


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 11 gennaio 1977

MARRI

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 17 legge Regione Umbria 23 aprile 1980, n. 32.