ARTICOLO 1
1.
In attesa del piano socio - sanitario regionale, la Giunta è autorizzata a procedere ai sensi dell'
art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132
e per gli effetti previsti dalla predetta legge, alla fusione degli enti ospedalieri:
- " BG Villa" di Città della Pieve;
- " S. Agostino" di Castiglione del Lago;
- " Ospedale degli Infermi" di Panicale;
- " S. Bernardino" di Passignano sul Trasimeno.
2.
L' ente ospedaliero unico che risulta dalla fusione stessa ha sede legale in Città della Pieve, e assume la denominazione di " Ente ospedaliero comprensoriale del Trasimeno - Pievese", con ospedali dipendenti in Città della Pieve, Castiglione del Lago, Panicate e Passignano sul Trasimeno.