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Legge regionale , n.10


LEGGE REGIONALE n.10 del

Date di vigenza

10/03/1977 entrata in vigore mostra documento vigente dal 10/03/1977
01/12/1987 abrogazione mostra documento vigente dal 01/12/1987

Documento vigente dal 10/03/1977

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 17 Febbraio 1977 , n. 10
Norme per la ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 8 del 23/02/1977

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Titolo I

FINALITA'

ARTICOLO 1

1. La ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali sono volte alla valorizzazione delle risorse idro - minerali per concorrere allo sviluppo socio - economico della regione.

Titolo II

DEL PERMESSO E DELLA CONCESSIONE


Capo I

Del permesso di ricerca

ARTICOLO 2

1. Il permesso di ricerca ha per oggetto:

a) la captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere sotterranee;

b) gli esami dell' acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, chimico - fisiche e microbiologiche e le proprietà terapeutiche o igienico - speciali;

c) lo studio preliminare del bacino idrogeologico delle sorgenti o delle falde, dal punto di vista dell'alimentazione e della potenzialità ;

d) la determinazione e la sistemazione dei terreni costituenti l' area di protezione idrogeologica delle sorgenti o delle falde.

2. Il permesso di ricerca è preferenzialmente accordato agli enti locali singoli o associati.

ARTICOLO 3

1. La domanda, rivolta al Presidente della Giunta regionale, dovrà essere corredata da:

1) la relazione idrogeologica della zona interessata dalle ricerche, con particolare riferimento all' uso attuale delle sorgenti o delle falde del bacino idrogeologico;

2) il programma generale dei lavori e della gestione di spesa, l' indicazione dei relativi mezzi finanziari, nonchè la dimostrazione dell' idoneità tecnico - economica di attuare il programma stesso;

3) piani topografici a scala adeguata con l' indicazione del perimetro della zona interessata dalle ricerche.

2. Qualora il permesso di ricerca sia richiesto da una società , all' istanza deve essere allegata copia autentica dell' atto costitutivo e dello statuto , nonchè un certificato del Tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali.

ARTICOLO 4

1. Il permesso di ricerca è accordato dalla Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati per territorio, previo accertamento che il richiedente abbia l' idoneità tecnico - economica e previa determinazione ed approvazione, da parte della stessa, del programma dei lavori.

2. Il provvedimento deve contenere:

a) le generalità del permissionario e il suo domicilio, da eleggersi in un comune della regione;

b) la superficie accordata in permesso e la durata del permesso stesso;

c) la data di inizio dei lavori di ricerca che comunque non può andare oltre tre mesi dalla data di notifica del provvedimento stesso;

d) l' ammontare del canone annuo da pagarsi ai termini dell' art. 38 .

3. Al provvedimento deve essere allegato il piano topografico che ne forma parte integrante.

ARTICOLO 5

1. La durata del permesso non può eccedere i due anni ed il titolare ha diritto a proroga della stessa durata se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso ed abbia eseguito i lavori descritti nel programma relativo al periodo precedente.

2. Con la proroga, da chiedersi almeno sessanta giorni prima della scadenza, è approvato il programma dei lavori relativo al nuovo periodo.

3. Chi sia decaduto dal permesso o vi abbia rinunciato, o alla scadenza della proroga non abbia ottenuto la concessione, non può ottenere nuovo permesso di ricerca per la stessa area, se non dopo un biennio dalla cessazione del permesso.

4. Il titolare del permesso può chiedere con la proroga la riduzione o l' ampliamento dell' area di ricerca.

ARTICOLO 6

1. Il titolare del permesso deve dare tempestivamente comunicazione scritta alla Giunta regionale dell' avvenuta captazione di sorgenti o del rinvenimento di falde acquifere.

2. Un funzionario regionale assiste ai prelievi dei campioni d' acqua effettuati ai fini degli esami indicati nella lettera b) dell' art. 2.


Capo II

Della cessazione del permesso.

ARTICOLO 7

1. Il permesso di ricerca cessa, oltre che per scadenza del termine, per:

a) rinuncia;

b) decadenza;

c) revoca.

ARTICOLO 8

1. La dichiarazione di rinuncia deve essere presentata per iscritto alla Giunta regionale e non può essere sottoposta a condizione.

ARTICOLO 9

1. La Giunta regionale pronuncia la decadenza del permesso, salvi i casi di forza maggiore, quando:

a) i lavori di ricerca non siano stati iniziati nel termine previsto o siano rimasti sospesi per oltre tre mesi senza una preventiva autorizzazione;

b) il titolare sia incorso in gravi violazioni al programma dei lavori;

c) non siano stati adempiuti, nonostante diffida, gli obblighi previsti dall' art. 33 ;

d) sia stato fatto commercio delle acque captate; e) negli altri casi previsti dalla presente legge.

2. La decadenza è pronunciata previa contestazione dei motivi agli interessati, ai quali viene fissato il termine perentorio di quindici giorni per le controdeduzioni.

3. In nessun caso il titolare del permesso decaduto ha diritto a compensi e indennità dalla Amministrazione regionale o dagli eventuali successivi ricercatori per i lavori eseguiti.

ARTICOLO 10

1. Il permesso di ricerca può essere revocato, con provvedimento motivato, dalla Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

2. Al ricercatore deve essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute per la ricerca.

ARTICOLO 11

1. Dalla data dei provvedimenti di cessazione dei permessi il ricercatore è esentato da tutti gli obblighi derivanti dal permesso stesso.

2. Egli non ha, però , diritto al rimborso del canone corrisposto per l' anno in corso, salvo in caso di revoca.


Capo III

Della concessione.

ARTICOLO 12

1. La coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui l' Amministrazione regionale abbia riconosciuta l' esistenza e la coltivabilità è subordinata a concessione regionale.

2. La domanda da rivolgere al Presidente della Giunta regionale deve essere corredata da:

a) programma generale dei lavori e della gestione da cui risultino: i riflessi sullo sviluppo economico e sociale della zona interessata, la spesa prevista, i tempi di attuazione, nonchè la dimostrazione dell'idoneità tecnico - economica di attuare il programma stesso;

b) studio di dettaglio del bacino e della zona di protezione idrogeologica della sorgente;

c) certificati dei definitivi accertamenti fisici, chimico - fisici, chimico e microbiologici, nonchè le relazioni delle ricerche farmacologiche e cliniche effettuate presso istituti universitari o pubblici laboratori a ciò espressamente autorizzati dal Ministero della sanità ;

d) piani topografici e particellari a scala adeguata con l' indicazione del perimetro della concessione e della zona di protezione idrogeologica della sorgente.

3. Qualora la concessione sia richiesta da una società all' istanza deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto , nonchè un certificato del Tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali.

ARTICOLO 13

1. La concessione è accordata dal Consiglio regionale, previo accertamento che il richiedente abbia la idoneità tecnico - economica.

2. La Giunta regionale, con il concorso dei Comuni interessati per territorio, provvede all' istruttoria della domanda, con particolare riferimento alla valutazione dei programmi di lavoro e degli impegni specie per gli effetti sullo sviluppo socio - economico della zona interessata.

3. Il provvedimento di concessione deve necessariamente contenere:

a) le generalità del richiedente e il suo domicilio che dovrà essere eletto in un comune della regione;

b) la durata della concessione;

c) la natura, la situazione, l' estensione della concessione e la sua delimitazione risultante da apposito verbale;

d) l' eventuale indicazione dell' area costituente la zona di protezione igienico - sanitaria ed idrogeologica con relativi vincoli;

e) l' approvazione del programma di cui alla lettera a) del precedente articolo;

f) l' ammontare del canone annuo da pagarsi ai termini dell' art. 38 ;

g) l' eventuale ammontare del corrispettivo dovuto al ricercatore ai sensi dell' art. 14 ;

h) l' eventuale indicazione circa la disciplina degli emungimenti;

i) la prescrizione di eseguire ogni sei mesi, alla presenza di un funzionario della Regione, la misurazione della portata delle singole sorgenti o dei singoli pozzi;

l) l' obbligo di procedere all' esecuzione, almeno ogni cinque anni, delle analisi complete chimiche e chimico - fisiche delle acque e almeno ogni anno delle analisi batteriologiche e chimiche di controllo; ai prelievi assisterà un funzionario della Regione. Le analisi dovranno essere effettuate presso gli istituti e laboratori di cui alla lettera c) dell' art. 12.

4. Al provvedimento sono uniti la planimetria ed il verbale di delimitazione della concessione, che ne fanno parte integrante.

5. Qualora la concessione sia accordata ad una società, questa ha l' obbligo di comunicare alla Giunta regionale le modificazioni allo statuto entro trenta giorni dalla loro approvazione.

6. Le disposizioni di cui al comma precedente, nonchè quelle di cui alle lettere i) e l) si applicano alle concessioni vigenti all' atto dell' entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 14

1. Il ricercatore, o la società nella quale egli abbia una partecipazione, è preferito ad ogni altro richiedente.

2. Qualora la concessione venga accordata a soggetto diverso dal ricercatore, questi ha diritto ad un corrispettivo per il valore delle opere eseguite ed utilizzabili, a carico del concessionario.

3. L' ammontare del corrispettivo, in caso di disaccordo tra il ricercatore ed il concessionario, è determinato nel provvedimento di concessione e deve essere pagato entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso o depositato, in caso di mancata accettazione, presso un Istituto di credito, a pena di decadenza.

ARTICOLO 15

1. La concessione è rilasciata per una durata proporzionale agli investimenti programmati, tenuto conto dell' ammortamento nel tempo degli investimenti stessi, e, comunque, non superiore ad anni trenta.

2. La proroga può essere richiesta dieci anni prima della scadenza e comunque entro due anni precedenti la scadenza stessa ed è accordata dal Consiglio regionale, quando il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivantegli dal provvedimento di concessione ed abbia eseguito i lavori compresi nel periodo precedente.

3. Con il provvedimento della proroga è determinato ed approvato il programma dei lavori relativo al nuovo periodo ai sensi degli artt. 12 e 13.


Capo IV

Dell' esercizio della concessione.

ARTICOLO 16

1. Sono pertinenze della concessione tutti i beni mobili ed immobili anche se ubicati fuori della zona concessa, destinati alla captazione, alla canalizzazione delle acque minerali e termali, nonchè i serbatoi di raccolta e gli altri beni che non si possono separare senza pregiudizio della sorgente.

ARTICOLO 17

1. L' iscrizione delle ipoteche sul bene oggetto della concessione e sulle sue pertinenze è subordinata alla autorizzazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 18

1. La concessione deve essere tenuta costantemente in attività direttamente dal concessionario.

2. La Giunta regionale qualora ricorrano eccezionali e fondati motivi, può consentire la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi.

3. Il concessionario risponde della regolare manutenzione degli impianti durante la sospensione dell' attività .

ARTICOLO 19

1. L' espropriazione del diritto di concessione può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

2. Il precetto deve essere notificato anche alla Giunta regionale.

3. La quota parte del prezzo di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.

4. L' aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti, a favore ed a carico del concessionario, nel decreto di concessione e nella presente legge, purchè abbia adeguati requisiti di idoneità tecnico - economica.

ARTICOLO 20

1. Entro il perimetro della zona concessa per la coltivazione, tutte le opere necessarie per le attività di cui all' articolo 16 ed in genere per la coltivazione e la protezione del giacimento, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e art. 34 del RD 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Sulla necessità e sulle modalità delle opere stesse si pronuncia la Giunta regionale.

3. La dichiarazione di pubblica utilità delle opere richiamate dal primo comma , su richiesta degli interessati, è fatta dal Presidente della Giunta regionale, quando le stesse si trovano fuori della zona concessa.

4. Su istanza del concessionario, il Presidente della Giunta regionale può ordinare l' occupazione di urgenza, sia dentro che fuori il perimetro della zona concessa, determinando l' indennità da corrispondere e disponendone il deposito.

ARTICOLO 21

1. Nel caso di concessioni di acque minerali e termali derivanti da un unico bacino, il Presidente della Giunta regionale può prescrivere in ogni momento, ai singoli concessionari, di assoggettarsi ad una direzione unica avente il compito di disciplinare gli emungimenti e di procedere ad una razionale assegnazione delle acque, allo scopo di evitare danni alla sicurezza e al buon governo del bacino.

2. In caso di inottemperanza la Giunta regionale procede alla nomina, per i compiti di cui al precedente comma, dell' incaricato alla direzione unica il quale stabilisce, in contraddittorio con i concessionari, la valutazione dei singoli interessi nonchè il riparto delle spese.


Capo V

Della cessazione della concessione.

ARTICOLO 22

1. La concessione cessa per:

a) scadenza del termine;

b) rinuncia;

c) decadenza;

d) revoca.

ARTICOLO 23

1. Alla scadenza della concessione il concessionario deve consegnare alla Regione il bene oggetto della concessione e le pertinenze relative alle opere di captazione e canalizzazione, nonchè i serbatoi di raccolta.

2. Fino a quando non ne abbia fatto consegna il concessionario è tenuto a custodire la concessione e le sue pertinenze e ad eseguire le prescrizioni impartite dalla Giunta regionale.

3. Il concessionario cessante, con le cautele all' uopo impartite, può asportare gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione.

ARTICOLO 24

1. Il corrispettivo di spettanza della Regione per l' uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.

2. Analogamente si procede nel caso di nuovo conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.

ARTICOLO 25

1. Il concessionario che intende rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Presidente della Giunta regionale senza apporvi condizione.

2. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia il concessionario non può eseguire lavori di coltivazione nè variare in qualsiasi modo lo stato del bene oggetto della concessione e delle sue pertinenze ma deve assicurarne la regolare manutenzione, attenendosi alle prescrizioni impartite dalla Giunta regionale.

3. Qualora il rinunciante vari lo stato della concessione è obbligato a ripristinare le condizioni a sue spese ed in conformità alle disposizioni impartite dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 26

1. Il Consiglio regionale pronuncia la decadenza del diritto di coltivazione, salvi i casi di forza maggiore, quando il concessionario:

a) non abbia dato inizio ai lavori entro la data indicata nel provvedimento o non li abbia eseguiti nei modi e nei tempi previsti col programma dei lavori;

b) non abbia osservato le disposizioni degli articoli 18, 38 e 39, e non abbia, nonostante diffida, adempiuto agli obblighi previsti dall' art. 33 ed a tutti gli altri obblighi imposti col provvedimento di concessione;

c) abbia distolto, anche parzialmente, le somme ottenute ai termini dell' art. 17 , impiegandole in destinazione diversa da quella per cui ha ottenuto l' autorizzazione;

d) abbia, sotto qualunque forma, eluso l' obbligo di esercitare direttamente la concessione;

e) abbia fatto commercio, sotto qualunque forma, delle acque minerali e termali senza le necessarie autorizzazioni sanitarie, ovvero gli siano state revocate le autorizzazioni rilasciate dalla autorità sanitaria.

2. La decadenza è pronunciata previa contestazione dei motivi agli interessati, ai quali viene fissato il termine perentorio di sessanta giorni per le controdeduzioni.

3. La decadenza deve essere pronunciata nell' ipotesi dell' articolo 35 e quando si scioglie la società concessionaria, senza farsi luogo alla contestazione dei motivi.

ARTICOLO 27

1. La concessione può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

2. La revoca è disposta, con provvedimento motivato, dal Consiglio regionale, sentiti i Comuni interessati per territorio. Il Consiglio regionale provvede altresì a determinare la misura della indennità dovuta al concessionario.

Disposizioni comuni alla cessazione.

ARTICOLO 28

1. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei provvedimenti di cessazione il concessionario è dispensato da tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di concessione, salvo l' applicazione delle disposizioni contenute nei comma secondo e terzo dell' art. 25 .

2. Al concessionario non spetta il rimborso del diritto pagato per l' anno in corso a norma dell' art. 38 , salvo in caso di revoca.

ARTICOLO 29

1. Alla rinuncia, alla revoca ed alla decadenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' art. 23 .


Capo VI

Disposizioni comuni al permesso ed alla concessione.

ARTICOLO 30

1. Le domande di permesso di ricerca o di concessione e quelle di proroga sono pubblicate per quindici giorni consecutivi nell' Albo pretorio dei Comuni interessati per territorio.

ARTICOLO 31

1. Più domande sono considerate concorrenti quando presentino interferenze nelle aree richieste in permesso o in concessione e risultino presentate, nelle more di istruttoria, non oltre tre mesi dalla data di avvenuta pubblicazione della prima domanda all'Albo pretorio dei Comuni interessati per territorio dalla richiesta.

2. In caso di concorso di più domande, salva la preferenzialità di cui agli artt. 2 e 14, verrà accordata preferenza al richiedente che presenti un programma di investimenti di più sollecita attuazione, tenuto conto dei riflessi sull' occupazione, sul termalismo sociale e sul turismo.

3. A parità di condizioni vale il criterio della priorità della domanda.

ARTICOLO 32

1. Il permesso non può essere accordato per un' area superiore a trecento ettari.

2. Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi purchè nel complesso non sia superato il limite massimo di seicento ettari.

3. Tale limite si applica solo ai permessi che verranno accordati dopo l' entrata in vigore della presente legge.

4. La superficie da accordare in concessione non può superare i duecento ettari.

5. I limiti sopra indicati possono essere ampliati su documentate esigenze tecniche riconosciute per i permessi di ricerca dalla Giunta regionale e per le concessioni dal Consiglio regionale.

ARTICOLO 33

1. Il titolare del permesso deve trasmettere alla Giunta regionale ogni quattro mesi una relazione dettagliata sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti, ogni altra notizia che possa interessare l' attività e la parte del programma dei lavori che intende eseguire nel periodo successivo.

2. I concessionari entro il mese di dicembre di ogni anno devono comunicare la parte del programma dei lavori che intendono eseguire nell' anno successivo.

3. Le eventuali modifiche ai programmi di lavoro già approvati dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 34

1. Nel caso di morte del ricercatore, o del concessionario, il relativo permesso o la concessione sono trasferiti con provvedimento degli organi regionali competenti rispettivamente agli eredi che ne facciano domanda entro sei mesi dalla apertura della successione, purchè soddisfino alle condizioni previste dalla presente legge.

2. Trascorso il detto termine gli eredi che hanno presentato domanda devono nominare entro un mese, con la maggioranza indicata dall' art. 1105 del codice civile , un rappresentante unico per tutti i rapporti giuridici con la Regione e con i terzi.

3. Se la domanda da parte degli eredi di cui al primo comma non viene presentata nel ricordato termine di mesi sei, il permesso o la concessione si intendono rinunciati.

4. In tal caso si applicano le disposizioni relative alla rinuncia.

ARTICOLO 35

1. Qualora il concessionario sia una società l' eventuale trasformazione della stessa deve essere autorizzata dalla Giunta regionale, a pena di decadenza.

ARTICOLO 36

1. I proprietari ed i possessori dei fondi compresi nel perimetro della zona del permesso o della concessione non possono opporsi ai lavori ed alle operazioni occorrenti per l' esercizio della ricerca o della concessione, fermi restando i divieti stabiliti dal DPR 9 aprile 1959, n. 128 .

2. Il titolare del permesso o della concessione deve notificare al proprietario del fondo il provvedimento, comunicandogli la data in cui intende intraprendere i lavori.

3. Il titolare del permesso o della concessione è obbligato a risarcire gli eventuali danni ed è tenuto a versare, se richiesta dai proprietari dei fondi interessati, una cauzione, determinata, in caso di dissenso tra le parti, dalla Giunta regionale, sentito, ove occorra, il parere di un perito.

4. I lavori possono essere iniziati soltanto a deposito effettuato.

ARTICOLO 37

1. Per la zona di protezione igienico - sanitaria ed idrogeologica delle sorgenti, compresa in quella concessa in coltivazione, la Giunta regionale può imporre al proprietario ed ai possessori dei fondi delle limitazioni dirette alla salvaguardia delle sorgenti stesse.

2. Valgono in quanto applicabili le disposizioni contenute nell' art. 36 .

ARTICOLO 38

1. Il titolare del permesso di ricerca deve corrispondere anticipatamente all' Amministrazione regionale il canone annuo di lire mille per ogni ettaro di superficie e frazione compresi nella zona accordata in permesso.

2. Il concessionario deve corrispondere anticipatamente all' Amministrazione regionale il canone annuo di lire trentamila per ogni ettaro di superficie e frazione compresi nella zona accordata in concessione. Il canone non può comunque essere inferiore ad un milione di lire.

3. I titolari delle nuove concessioni sono esentati dalla corresponsione dei primi tre canoni annui.

4. Il canone dovuto dai concessionari è adeguato ogni tre anni, con provvedimento della Giunta regionale, sulla base degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall' Istituto centrale di statistica e riferiti al 31 dicembre 1976.

5. I canoni debbono essere corrisposti nel mese di marzo relativo all' anno di riferimento.

6. Nel primo pagamento dei suddetti canoni sarà tenuto conto dei dodicesimi già corrisposti per il 1977 dai concessionari in atto.

ARTICOLO 39

1. I provvedimenti che accordano il permesso, la concessione o la loro proroga sono soggetti al pagamento della tassa di cui al Titolo VI della legge regionale 9 agosto 1974, n. 47 e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Sono altresì pubblicati i provvedimenti che pronunciano la revoca, la decadenza o la rinuncia del permesso o della concessione. La pubblicazione del decreto di rinuncia vale come notifica agli interessati.

3. I provvedimenti, riguardanti le concessioni, indicati nei comma precedenti devono essere trascritti all' Ufficio dei registri immobiliari.

Titolo III

Disposizioni generali e transitorie - sanzioni.

ARTICOLO 40

1. I titolari di concessioni sono tenuti a denunciare periodicamente i dati statistici delle sostanze estratte, attenendosi alle istruzioni impartite dall' Amministrazione regionale e fornendo le notizie e i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano chiesti.

2. Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

3. In caso di rifiuto i funzionari suddetti possono chiedere all' autorità pubblica la necessaria assistenza.

4. I dati, le notizie e i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita nell' art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162 .

ARTICOLO 41

1. I permessi di ricerca accordati secondo la legge fino ad ora vigente sono mantenuti in vigore per la durata stabilita dai relativi provvedimenti con l' osservanza delle norme della presente legge.

ARTICOLO 42

1. Le concessioni vigenti all' atto dell' entrata in vigore della presente legge sono confermate per la durata stabilita nei relativi provvedimenti.

2. I titolari delle concessioni hanno l' obbligo di osservare le norme della presente legge.

3. I titolari delle concessioni in atto dovranno presentare, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, il programma generale di cui all' art. 12 tenuto conto della durata della concessione.

4. Il Consiglio regionale sulla base dell' istruttoria espletata dalla Giunta regionale ai sensi dell' art. 13 approva, con o senza modifiche, i programmi anzidetti.

5. La mancata presentazione del programma o la sua mancata approvazione comporta la decadenza del diritto di concessione.

ARTICOLO 43

1. Quando la concessione, in corso al giorno dell' entrata in vigore della presente legge, è comune a diversi soggetti, questi, nel termine di un anno dall' entrata in vigore suddetta, debbono costituirsi in società .

2. Il titolare che si rifiuta di entrare a far parte della società decade dal diritto sulla quota di sua spettanza ed essa si accresce a beneficio degli altri.

3. All' atto della sua costituzione possono partecipare alla società anche estranei alla concessione.

4. Qualora la maggioranza delle quote condominiali appartenga ad una società già costituita, i contitolari delle rimanenti quote devono essere invitati a farne parte.

5. Ove l' invito venga accolto, non si fa luogo alla costituzione della nuova società , in caso contrario si applica la disposizione del comma secondo .

6. L' inosservanza delle disposizioni contenute nei precedenti comma comporta la decadenza della concessione che è dichiarata con provvedimento del Consiglio regionale senza farsi luogo a contestazioni dei motivi.

7. Gli atti di costituzione di società o di consociazioni debbono, nel termine di trenta giorni dalla loro stipulazione, essere notificati, mediante trasmissione di copia autentica alla Giunta regionale, la quale dispone le variazioni nell' intestazione della concessione.

ARTICOLO 44

1. Per i contratti di esercizio minerario autorizzati, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono i termini di scadenza.

2. Qualora l' esercente non osservi le disposizioni della presente legge e tutte le altre dell' ordinamento minerario, la Giunta regionale, può , previa contestazione dei motivi, revocare l' autorizzazione di cui al precedente comma.

3. La revoca comporta, a decorrere dalla pronuncia di essa, l' inefficacia del contratto di esercizio, e produce, nei confronti dell' esercente, gli effetti di decadenza.

ARTICOLO 45

1. A chiunque intraprenda attività di coltivazione senza il prescritto titolo di concessione è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 17 febbraio 1977

MARRI

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 65 legge Regione Umbria 11 novembre 1987, n. 48.