ARTICOLO 1
1.
Per il perseguimento delle finalità di cui all'
art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39
, è autorizzata, per l' anno 1976, la spesa di lire 360 milioni.
2.
La spesa medesima sarà imputata al cap. 2700 " Spesa per biblioteche, musei e archivi di Enti locali o di interesse locale" del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1977 mediante utilizzo - ai sensi della
legge 27 febbraio 1955, n. 64
- della disponibilità esistente sul capitolo 4680 (punto 10) " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del bilancio 1976.
ARTICOLO 2
1.
In attesa della elezione degli organi dei consorzi relativi alla
legge regionale 3 giugno 1975, n. 39
e dei distretti scolastici di cui all' apposito decreto ministeriale, la Consulta regionale di cui all' art. 8 della detta
legge 3 giugno 1975, n. 39
, è istituita senza i componenti riferibili alle lettere b) e c) del citato art. 8.