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Legge regionale , n.11


LEGGE REGIONALE n.11 del

Date di vigenza

10/03/1977 entrata in vigore mostra documento vigente dal 10/03/1977
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 10/03/1977

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 17 Febbraio 1977 , n. 11
Rifinanziamento della legge regionale 3 giugno 1975 n. 39 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di Enti locali o di interesse locale. Delega ai Comuni".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 8 del 23/02/1977

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all' art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39 , è autorizzata, per l' anno 1976, la spesa di lire 360 milioni.

2. La spesa medesima sarà imputata al cap. 2700 " Spesa per biblioteche, musei e archivi di Enti locali o di interesse locale" del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1977 mediante utilizzo - ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 - della disponibilità esistente sul capitolo 4680 (punto 10) " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del bilancio 1976.

ARTICOLO 2

1. In attesa della elezione degli organi dei consorzi relativi alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 39 e dei distretti scolastici di cui all' apposito decreto ministeriale, la Consulta regionale di cui all' art. 8 della detta legge 3 giugno 1975, n. 39 , è istituita senza i componenti riferibili alle lettere b) e c) del citato art. 8.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 17 febbraio 1977

MARRI

[1]