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Legge regionale , n.12


LEGGE REGIONALE n.12 del

Date di vigenza

10/03/1977 entrata in vigore mostra documento vigente dal 10/03/1977
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 10/03/1977

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 17 Febbraio 1977 , n. 12
Interventi straordinari per la acquisizione pubblica di beni culturali e per la realizzazione di iniziative di promozione culturale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 8 del 23/02/1977

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. In connessione con gli obiettivi programmatici di sviluppo e coordinamento delle biblioteche, musei, ed archivi degli Enti locali indicati nella legge regionale 3 giugno 1975, n. 39 , e fino alla costituzione dei Consorzi tra Comuni da essa previsti, la Regione provvede direttamente e in via straordinaria:

a) all' acquisizione, al fine della loro messa a disposizione della collettività , di beni o universalità di beni, anche di proprietà privata che presentino rilevante valore storico, artistico o culturale d' interesse locale;

b) alla realizzazione, anche in concorso con altri Enti, di iniziative idonee dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale umbro nell'ambito nazionale e internazionale;

c) all' erogazione, al di fuori delle previsioni della legge regionale 9 agosto 1972, n. 16 , di contributi a Enti, associazioni o gruppi di promozione culturale per la realizzazione di iniziative specifiche di interesse locale, particolarmente qualificate, che si armonizzino con gli obiettivi della programmazione regionale.

ARTICOLO 2

1. Gli interventi di cui all' articolo precedente sono deliberati, sentita la III commissione consiliare permanente, dalla Giunta regionale, la quale, fino alla costituzione della Consulta per la conservazione e l' uso dei beni culturali, di cui all' art. 8, legge regionale 3 giugno 1975, n. 39 , e in relazione all' importanza delle singole iniziative, può avvalersi della consulenza degli Enti, delle associazioni e degli organismi individuati dalla legge quali componenti della Consulta stessa.

ARTICOLO 3

1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge è autorizzata per l' anno 1976 la spesa di lire 109.900.000 da imputare al cap. 4515 di nuova istituzione del bilancio 1977, denominato: " Interventi straordinari per l' acquisizione pubblica dei beni culturali e per la realizzazione di iniziative di promozione culturale".

2. Lo stanziamento è così ripartito:
 
- lire 50.000.000 per gli scopi di cui all' art. 1, lettera a);
 
- lire 40.000.000 per gli scopi di cui all' art. 1, lettera b);
 
- lire 19.900.000 per gli scopi di cui all' art. 1, lettera c).

3. All' onere suddetto sarà fatto fronte - ai sensi e per gli effetti della legge 27 febbraio 1955, n. 64 - con la disponibilità esistente sul cap. 4680: " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del bilancio relativo all' esercizio 1976.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 17 febbraio 1977

MARRI

[1]