ARTICOLO 1
1.
In connessione con gli obiettivi programmatici di sviluppo e coordinamento delle biblioteche, musei, ed archivi degli Enti locali indicati nella
legge regionale 3 giugno 1975, n. 39
, e fino alla costituzione dei Consorzi tra Comuni da essa previsti, la Regione provvede direttamente e in via straordinaria:
a)
all' acquisizione, al fine della loro messa a disposizione della collettività , di beni o universalità di beni, anche di proprietà privata che presentino rilevante valore storico, artistico o culturale d' interesse locale;
b)
alla realizzazione, anche in concorso con altri Enti, di iniziative idonee dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale umbro nell'ambito nazionale e internazionale;
c)
all' erogazione, al di fuori delle previsioni della
legge regionale 9 agosto 1972, n. 16
, di contributi a Enti, associazioni o gruppi di promozione culturale per la realizzazione di iniziative specifiche di interesse locale, particolarmente qualificate, che si armonizzino con gli obiettivi della programmazione regionale.
ARTICOLO 2
1.
Gli interventi di cui all' articolo precedente sono deliberati, sentita la III commissione consiliare permanente, dalla Giunta regionale, la quale, fino alla costituzione della Consulta per la conservazione e l' uso dei beni culturali, di cui all'
art. 8, legge regionale 3 giugno 1975, n. 39
, e in relazione all' importanza delle singole iniziative, può avvalersi della consulenza degli Enti, delle associazioni e degli organismi individuati dalla legge quali componenti della Consulta stessa.
ARTICOLO 3
1.
Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge è autorizzata per l' anno 1976 la spesa di lire 109.900.000 da imputare al cap. 4515 di nuova istituzione del bilancio 1977, denominato: " Interventi straordinari per l' acquisizione pubblica dei beni culturali e per la realizzazione di iniziative di promozione culturale".
2.
Lo stanziamento è così ripartito:
- lire 50.000.000 per gli scopi di cui all' art. 1, lettera a);
- lire 40.000.000 per gli scopi di cui all' art. 1, lettera b);
- lire 19.900.000 per gli scopi di cui all' art. 1, lettera c).
3.
All' onere suddetto sarà fatto fronte - ai sensi e per gli effetti della
legge 27 febbraio 1955, n. 64
- con la disponibilità esistente sul cap. 4680: " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del bilancio relativo all' esercizio 1976.