ARTICOLO 1
1.
Le disposizioni contenute nella
legge regionale 17 agosto 1974, n. 51
, si applicano, in quanto compatibili, anche alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo di Assisi, Gubbio, Perugia e Spoleto.
2.
L' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Assisi, con sede in Assisi, comprende i territori dei comuni di Assisi, Bastia, Bettona e Cannara.
3.
L' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Gubbio, con sede in Gubbio, comprende i territori dei comuni di Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Valfabbrica e Scheggia.
4.
L' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Perugia, con sede in Perugia, comprende i territori dei comuni di Perugia, Deruta, Corciano e Torgiano.
5.
L' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Spoleto, con sede in Spoleto, comprende i territori dei comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno e Giano dell' Umbria.
ARTICOLO 2
1.
L' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo del Ternano comprende, oltre al territorio dei comuni di cui alla
lett. a) dell' art. 1 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5
, anche quello del comune di Stroncone.
2.
L' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell' Orvietano comprende, oltre al territorio dei comuni di cui all'
art. 2 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 51
, anche quello del comune di Montecchio.
3.
I Consigli di amministrazione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano e dell'Orvietano sono integrati rispettivamente con il rappresentante del Comune di Stroncone e del Comune di Montecchio che provvedono alla designazione entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.