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Legge regionale 22 febbraio 1977, n.13


LEGGE REGIONALE n.13 del 22 Febbraio 1977

Date di vigenza

10/03/1977 entrata in vigore mostra documento vigente dal 10/03/1977
28/08/1986 abrogazione mostra documento vigente dal 28/08/1986

Documento vigente dal 10/03/1977

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 22 Febbraio 1977 ,n. 13
Ristrutturazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di Assisi, Gubbio, Perugia, Spoleto in Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo e ampliamento del territorio delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano e dell' Orvietano. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 8 del 23/02/1977

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Le disposizioni contenute nella legge regionale 17 agosto 1974, n. 51 , si applicano, in quanto compatibili, anche alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo di Assisi, Gubbio, Perugia e Spoleto.

2. L' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Assisi, con sede in Assisi, comprende i territori dei comuni di Assisi, Bastia, Bettona e Cannara.

3. L' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Gubbio, con sede in Gubbio, comprende i territori dei comuni di Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Valfabbrica e Scheggia.

4. L' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Perugia, con sede in Perugia, comprende i territori dei comuni di Perugia, Deruta, Corciano e Torgiano.

5. L' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Spoleto, con sede in Spoleto, comprende i territori dei comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno e Giano dell' Umbria.

ARTICOLO 2

1. L' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo del Ternano comprende, oltre al territorio dei comuni di cui alla lett. a) dell' art. 1 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5 , anche quello del comune di Stroncone.

2. L' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell' Orvietano comprende, oltre al territorio dei comuni di cui all' art. 2 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 51 , anche quello del comune di Montecchio.

3. I Consigli di amministrazione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano e dell'Orvietano sono integrati rispettivamente con il rappresentante del Comune di Stroncone e del Comune di Montecchio che provvedono alla designazione entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 22 febbraio 1977

Marri

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 109, comma 2, lettera e), L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 e dall'art. 93, comma 2, lettera o), L.R. 12 luglio 2013, n. 13