ARTICOLO 1
1.
Le disposizioni della presente legge sono dirette a promuovere la valorizzazione dei territori montani e la crescita culturale delle popolazioni nonchè a perseguire una politica di riequilibrio economico e sociale dello stesso territorio.
2.
I piani di sviluppo ed i programmi da predisporsi dalle Comunità montane ai sensi della
legge 3 dicembre 1971, n. 1102
, dovranno prevedere, in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale, tra gli altri, interventi di rimboschimento, di riassetto e trasformazione del territorio montano, nonchè opere di bonifica, di difesa del suolo ed infrastrutturali.
ARTICOLO 2
1.
Per la formazione dei programmi e la realizzazione delle opere di cui sopra, le Comunità montane potranno avvalersi anche dell' apporto degli Uffici tecnici della Regione e dell' Ente di sviluppo nell' Umbria.
2.
Per la realizzazione degli interventi in materia di forestazione le Comunità montane utilizzeranno, compatibilmente con la normativa che ne regola l' occupazione, la mano d' opera già impiegata nei cantieri di forestazione gestiti dalle Comunità montane stesse, dagli Uffici forestali della Regione e dai Consorzi ed Enti di bonifica montana.
ARTICOLO 3
1.
Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è autorizzata nel biennio 1976- 1977 la spesa complessiva di lire 5.000 milioni ad integrazione delle somme attribuite alle Comunità montane ai sensi della
legge 11 marzo 1975, n. 72
.
2.
La predetta spesa sarà imputata al cap. 3710 denominato: " Interventi di rimboschimento, riassetto del territorio montano, opere di bonifica, di difesa del suolo ed infrastrutturali". Le somme non utilizzate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
ARTICOLO 4
1.
Alla spesa prevista all'
art. 3
della presente legge sarà fatto fronte con il netto ricavo di mutui passivi che la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni del mercato finanziario, per una durata massima di anni trenta.
2.
Gli oneri di ammortamento di cui al comma precedente, calcolati in lire 365.000.000 per l' anno 1977, in lire 730.000.000 per ognuno degli anni dal 1978 al 2006 ed in lire 365.000.000 per l' anno 2007, saranno imputati al cap. 4710 dei rispettivi bilanci e ad essi sarà fatto fronte con l' incremento del fondo di cui all'
art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281
.
ARTICOLO 5
1.
Entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede, sentita la commissione consiliare competente, alla ripartizione tra le Comunità montane dei fondi di cui al
precedente art. 3
in base ai seguenti criteri:
- il 10 per cento in parti uguali;
- il 20 per cento in base alla superficie montana risultante dalla
legge 25 luglio 1952, n. 991
,
art. 1
e art. 14;
- il 10 per cento in base alla popolazione montana risultante dai dati ufficiali dell' ultimo censimento;
- il 30 per cento in base al numero delle giornate di lavoro eseguite dai lavoratori forestali nell' anno solare precedente;
- il 30 per cento in base ai programmi deliberati da ciascuna Comunità montana.