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Legge regionale , n.16


LEGGE REGIONALE n.16 del

Date di vigenza

14/04/1977 entrata in vigore mostra documento vigente dal 14/04/1977
02/12/1999 ABROGAZIONE mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 14/04/1977

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 7 Aprile 1977 , n. 16
Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 15 del 13/04/1977

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. In attesa dell' applicazione dell' accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, al personale che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali è attribuita la somma di lire 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 1º gennaio 1976 al 31 gennaio 1977.

2. A partire dal 1º febbraio 1977 la somma anzidetta è elevata a lire 25.000.

3. Al suddetto personale sono attribuite altresì le somme di lire 10.000 per la tredicesima mensilità del 1976 e di lire 25.000 per la tredicesima mensilità del 1977, ridotte proporzionalmente in relazione al servizio prestato.

4. Gli importi di cui ai commi precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali.

ARTICOLO 2

1. All' onere complessivo di lire 340.200.000, previsto per l' attuazione della presente legge relativamente agli anni 1976 e 1977, sarà fatto fronte quanto a lire 33.780.000 con la disponibilità esistente al cap. 50 della spesa del bilancio di previsione per l' esercizio 1977 e quanto a lire 306.420.000 con la disponibilità esistente al cap. 200 dello stesso bilancio.

ARTICOLO 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 7 aprile 1977

MARRI

[1]