ARTICOLO 1
1.
In attesa dell' applicazione dell' accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, al personale che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali è attribuita la somma di lire 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 1º gennaio 1976 al 31 gennaio 1977.
2.
A partire dal 1º febbraio 1977 la somma anzidetta è elevata a lire 25.000.
3.
Al suddetto personale sono attribuite altresì le somme di lire 10.000 per la tredicesima mensilità del 1976 e di lire 25.000 per la tredicesima mensilità del 1977, ridotte proporzionalmente in relazione al servizio prestato.
4.
Gli importi di cui ai commi precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali.
ARTICOLO 2
1.
All' onere complessivo di lire 340.200.000, previsto per l' attuazione della presente legge relativamente agli anni 1976 e 1977, sarà fatto fronte quanto a lire 33.780.000 con la disponibilità esistente al cap. 50 della spesa del bilancio di previsione per l' esercizio 1977 e quanto a lire 306.420.000 con la disponibilità esistente al cap. 200 dello stesso bilancio.