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Legge regionale 26 aprile 1977, n.19


LEGGE REGIONALE n.19 del 26 Aprile 1977

Date di vigenza

28/04/1977 entrata in vigore mostra documento vigente dal 28/04/1977
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 28/04/1977

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 26 Aprile 1977 ,n. 19
Norme per l' avvio dell' applicazione della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 18 del 27/04/1977

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Allo scopo di avviare la realizzazione delle disposizioni programmatiche e finanziarie di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 , le somme disponibili sui capitoli 4470 e 4471 del bilancio per gli esercizi 1975, 1977 e successivi vengono assegnate, per la quota di spettanza, ai singoli consorzi di cui al titolo secondo della stessa legge, una volta costituiti.

2. Le erogazioni finanziarie previste dalla legge regionale 26 maggio 1975, n. 36 , vengono effettuate in favore dei Consorzi, dal momento della loro costituzione.

ARTICOLO 2

1. Per gli effetti di cui al precedente art. 1 , la ripartizione dello stanziamento viene effettuata tenendo conto dei criteri di cui all' art. 8 della citata legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 .

2. La quota spettante a ciascun consorzio viene erogata entro trenta giorni dalla costituzione degli organi statutari.

ARTICOLO 3

1. L' art. 8 della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 , è sostituito dal seguente: " La concessione del contributo viene effettuata annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenendo conto dei seguenti criteri e per il corrispondente ammontare percentuale dell' intero stanziamento: - 30 per cento, in base all' estensione territoriale; - 40 per cento, in base alla popolazione generale; - 20 per cento, in base alla situazione socio - economica, desunta dalla popolazione agricola residente, calcolata al censimento ufficiale della popolazione; - 10 per cento, in base allo stato dei servizi sanitari e socio - assistenziali ".

ARTICOLO 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 26 aprile 1977

Marri

[1]