ARTICOLO 1
1.
Allo scopo di avviare la realizzazione delle disposizioni programmatiche e finanziarie di cui alla
legge regionale 14 novembre 1974, n. 57
, le somme disponibili sui capitoli 4470 e 4471 del bilancio per gli esercizi 1975, 1977 e successivi vengono assegnate, per la quota di spettanza, ai singoli consorzi di cui al titolo secondo della stessa legge, una volta costituiti.
2.
Le erogazioni finanziarie previste dalla
legge regionale 26 maggio 1975, n. 36
, vengono effettuate in favore dei Consorzi, dal momento della loro costituzione.
ARTICOLO 3
1.
L'
art. 8 della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57
, è sostituito dal seguente: "
La concessione del contributo viene effettuata annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenendo conto dei seguenti criteri e per il corrispondente ammontare percentuale dell' intero stanziamento: - 30 per cento, in base all' estensione territoriale; - 40 per cento, in base alla popolazione generale; - 20 per cento, in base alla situazione socio - economica, desunta dalla popolazione agricola residente, calcolata al censimento ufficiale della popolazione; - 10 per cento, in base allo stato dei servizi sanitari e socio - assistenziali
".