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Legge regionale 31 maggio 1977, n.24


LEGGE REGIONALE n.24 del 31 Maggio 1977

Date di vigenza

02/06/1977 entrata in vigore mostra documento vigente dal 02/06/1977
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 02/06/1977

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 31 Maggio 1977 ,n. 24
Proroga dei termini previsti dall' art. 11 terzo comma della LR 3 giugno 1975, n. 40. Norme per la definizione dei comprensori e per la formazione degli strumenti urbanistici e della legge regionale 12 luglio 1976, n. 31
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 23 del 01/06/1977

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il termine previsto dall' art. 11, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , per la costituzione dei consorzi e dell' art. 1 della legge regionale 12 luglio 1976, n. 31 , è prorogato al 30 settembre 1977.

2. Fino a quando non sarà diversamente disposto restano salve tutte le altre norme sostanziali e procedurali contenute nella citata legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 .

ARTICOLO 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 31 maggio 1977

Marri

[1]