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Legge regionale 26 maggio 1977, n.22


LEGGE REGIONALE n.22 del 26 Maggio 1977

Date di vigenza

16/06/1977 entrata in vigore mostra documento vigente dal 16/06/1977
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 16/06/1977

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 26 Maggio 1977 ,n. 22
Modificazioni alla legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12 recante norme per l'assistenza a favore di minori, anziani e inabili al lavoro.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 23 del 01/06/1977

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Alla legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12 , sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 2

1. Al primo comma dell' art. 2 vengono sostituite le parole " Ai Comuni della regione, singoli o associati, ..... " con le seguenti: " Ai Consorzi dei Comuni, e fino alla loro costituzione, ai singoli Comuni..... ".

2. Allo stesso art. 2 si aggiunge il comma secondo nel testo che segue:
 
" Il sindaco, ricevuta la segnalazione della autorità di pubblica sicurezza, o di propria iniziativa ove sia anche autorità locale di pubblica sicurezza, dispone l' intervento assistenziale ritenuto più idoneo tra quelli previsti dal regolamento di cui all' art. 4, quale provvedimento urgente a carattere temporaneo ".

ARTICOLO 3

1. L' art. 3 è sostituito dal seguente:
 
" I Consorzi dei Comuni e fino alla loro costituzione i singoli Comuni provvedono, per il rispettivo territorio, al mantenimento dei soggetti di cui all' art. 2.
 
Provvedono, altresì , anche ove intervengano altri enti eventualmente tenuti per legge o per norma statutaria al mantenimento di minori di anni diciotto, di inabili al lavoro e di anziani, nei casi in cui, pur non ricorrendo le condizioni di vero e proprio abbandono, venga riscontrato un effettivo stato di bisogno per impedimenti, temporanei o permanenti, di carattere personale, economico, familiare, ambientale, che ne ostacolino l' inserimento, il mantenimento o il reinserimento nella vita familiare, scolastica, sociale, lavorativa
".

ARTICOLO 4

1. L' art. 5 è abrogato.

ARTICOLO 5

1. All' art. 6 le parole " ..... la Giunta municipale..... " sono sostituite dalle seguenti: " ..... l'organo deliberativo competente del Consorzio o del Comune..... ".

ARTICOLO 6

1. All' art. 8 le parole: " Qualora il sindaco o la Giunta municipale abbiano..... " sono sostituite dalle seguenti: " Qualora sia stato..... " e il periodo " ..... il Comune provvederà alla liquidazione delle spese di competenza..... " è sostituito dal seguente: " ..... la liquidazione delle spese di competenza verrà disposta..... ".

ARTICOLO 7

1. L' art. 9 è abrogato.

ARTICOLO 8

1. Il primo comma dell' art. 10 è modificato come segue: " La Regione concorre finanziariamente alle spese sostenute dai Consorzi dei Comuni e, fino alla loro costituzione, dai singoli Comuni dell' Umbria per l' attività assistenziale di cui all' art. 3 ".

2. Nel secondo comma dello stesso art. 10 le parole: " ..... a tutti i Comuni della regione, singoli o associati ..... " sono sostituite dalle seguenti: " ..... ai predetti Enti..... ".

ARTICOLO 9

1. L' art. 12 è abrogato.

ARTICOLO 10

1. La denominazione del cap. 2470 è così modificata: " Concorsi nelle spese per il mantenimento dei minori, degli anziani e degli inabili al lavoro ".

2. E' conservato, limitatamente all' anno finanziario 1977, lo stanziamento del cap. 2460 per il rimborso delle spese sostenute dai Comuni nell' espletamento dell' attività assistenziale delegata fino all' entrata in vigore della presente legge.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 26 maggio 1977

Marri

[1]