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Legge regionale , n.23


LEGGE REGIONALE n.23 del

Date di vigenza

16/06/1977 entrata in vigore mostra documento vigente dal 16/06/1977
10/11/1981 abrogazione mostra documento vigente dal 10/11/1981

Documento vigente dal 16/06/1977

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 31 Maggio 1977 , n. 23
Norme per l' esercizio delle funzioni regionali in materia di formazione continua degli operatori socio - sanitari e di promozione sociale ed educazione sanitaria della popolazione.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 23 del 01/06/1977

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Contenuto della legge.

1. Le funzioni spettanti alla Regione in materia di formazione continua degli operatori socio - sanitari e di promozione sociale ed educazione sanitaria della popolazione sono esercitate secondo le norme contenute nella presente legge.

ARTICOLO 2

Finalità .

1. La formazione continua degli operatori socio - sanitari e la promozione sociale ed educazione sanitaria della popolazione costituiscono un elemento della programmazione dello sviluppo regionale, e concorrono unitariamente con gli altri interventi normativi al raggiungimento degli obiettivi della Regione in materia di istruzione professionale.

2. Le funzioni regionali nella materia disciplinata dalla presente legge sono esercitate in modo da garantire che:
 
- gli indirizzi della formazione corrispondano con gli obiettivi della programmazione socio - sanitaria definiti a livello nazionale e regionale;
 
- il gettito delle iniziative formative sia adeguato alla necessità di sviluppo e trasformazione dei servizi e alle capacità di assorbimento da parte delle strutture socio - sanitarie;
 
- le basi culturali e scientifiche degli operatori e della popolazione siano continuamente innalzate per portarle ai livelli corrispondenti allo stato delle conoscenze;
 
- la formazione professionale di base sia aperta in senso polivalente;
 
- la qualificazione e l' aggiornamento professionale avvengano in corso di servizio, e comunque, con la più ampia integrazione nell' attività pratica;
 
- venga privilegiata l' attività interdisciplinare e di gruppo;
 
- siano democratizzati i rapporti all' interno dei singoli ruoli professionali, quelli tra i vari ruoli nell'ambito dei servizi, e quelli tra gli operatori e la popolazione;
 
- emerga negli operatori e nella popolazione la consapevolezza del ruolo della prevenzione quale momento preminente su tutta la funzione sanitaria;
 
- venga assicurata in tutti gli operatori l' apertura ai problemi sociali, perchè acquisiscano la capacità di individuare ed analizzare i bisogni della popolazione, di conoscere la realtà ambientale sotto il profilo dei rischi, di partecipare alla trasformazione dei servizi;
 
- venga stimolata nella popolazione la capacità di rivolgere ai servizi nuove domande corrispondenti ai suoi bisogni oggettivi, come presupposto di base anche per una reale gestione sociale.

ARTICOLO 3

Oggetto della formazione continua.

1. La formazione continua degli operatori socio - sanitari consiste nelle attività volte alla acquisizione di titoli professionali disciplinati dalle leggi dello Stato, relativamente alle materie trasferite alla Regione; all' aggiornamento culturale e professionale del personale in servizio; nonchè alla preparazione, nell'ambito della competenza regionale in materia di istruzione professionale, del personale da adibire ad attività per le quali le leggi dello Stato non richiedono una specifica qualificazione professionale.

2. L' aggiornamento, la formazione continua del personale è volta ad assicurare, tra l' altro, la più ampia mobilità del personale stesso all' interno delle strutture socio - sanitarie.

3. La presente legge non si applica nei confronti della formazione universitaria e post - universitaria in quanto disciplinata da norme statali.

ARTICOLO 4

Funzioni.

1. La formazione continua degli operatori è intesa a fornire adeguate capacità professionali relativamente alle seguenti funzioni dei servizi socio - sanitari, secondo gli indirizzi contenuti nel piano di cui al successivo art. 11 :

a) funzione infermieristica;

b) funzione socio - assistenziale;

c) funzione tecnica;

d) funzione di aiuto domestico familiare;

e) funzioni mediche, veterinarie e farmacistiche;

f) funzioni di collaborazione tecnica;

g) funzione amministrativa.

2. Per quanto attiene alle funzioni di cui alle lett. d) e g) - la formazione si riferisce esclusivamente a personale in servizio; per quanto attiene alle funzioni di cui alle lett. e) e f) sono da intendersi escluse la laurea e le specifiche specializzazioni.

ARTICOLO 5

Delega.

1. Le funzioni regionali oggetto della presente legge sono delegate ai comuni associati nei consorzi istituiti ai sensi della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 , fatto salvo quanto diversamente disposto nella presente legge.

2. Per le modalità di esercizio della delega e per i rapporti tra la Regione ed i comuni delegati si fa rinvio alla citata legge n. 57, quando la presente legge non preveda norme specifiche.

ARTICOLO 6

Centri di formazione continua. Funzioni.

1. In ciascun comprensorio per i servizi sanitari e socio - assistenziali è istituito un centro per la formazione professionale continua degli operatori socio - sanitari e l' educazione sanitaria cui spetta l' organizzazione e l' attuazione dei corsi e delle altre iniziative previste dal piano formativo regionale nonchè dalle iniziative previste nei piani comprensoriali.

2. Al fine di agevolare i centri nell' assolvimento dei propri compiti, la Regione promuove intese con Istituti universitari e con altre istituzioni pubbliche di ricerca e didattica.

ARTICOLO 7

Gestione e funzionamento dei centri.

1. Nel quadro dei piani comprensoriali di cui all' art. 11 della legge regionale n. 57 del 14 novembre 1974 i consorzi per i servizi sanitari e socio - assistenziali regolamentano la gestione e il funzionamento dei centri di formazione continua, sulla base dei seguenti principi:
 
- l' attività del centro deve coordinarsi ed integrarsi nella rete dei servizi culturali predisposti a livello di base, ai sensi delle altre leggi regionali di delega;
 
- deve essere previsto un apposito comitato di gestione, nominato dal consorzio, e composto in modo da includere tra l' altro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e operatori dei servizi socio - sanitari, scolastici e culturali esistenti nel territorio;
 
- tale comitato, che risponde amministrativamente al consorzio:

a) formula proposte per il piano comprensoriale delle attività formative;

b) programma, organizza e coordina le singole attività formative gestite dal consorzio, o ne controlla lo svolgimento quando queste facciano capo ad enti ed istituzioni diverse secondo quanto previsto al successivo art. 11 ;

c) mantiene il collegamento tra le strutture sanitarie e sociali, quelle dell' istruzione pubblica e gli altri organismi delle collettività locali per tutto quanto attiene allo svolgimento delle attività formative;

d) assicura la disponibilità della documentazione necessaria alla formazione continua e alla promozione sociale ed educazione sanitaria, in collegamento con le iniziative di formazione e di documentazione regionale e con le biblioteche e le altre iniziative culturali degli enti locali;
 
- ogni iniziativa formativa deve essere coordinata da un consiglio di corso, costituito pariteticamente dal corpo docente e da rappresentanti degli allievi.

ARTICOLO 8

Personale.

1. Per le attività di organizzazione e segreteria, il centro si avvale a tempo pieno di personale comandato dai comuni e dalla Regione.

2. Il corpo docente è formato da operatori a tempo pieno e a tempo parziale, scelti preferibilmente tra il personale di ruolo dei servizi socio - sanitari e culturali locali, nonchè tra il personale della scuola, nel rispetto delle norme vigenti per lo stato giuridico del personale docente dello Stato.

3. Anche per assicurare lo svolgimento delle attività di gruppo deve essere garantito un apporto di personale di ruolo infermieristico, tecnico, o di assistenza sociale, nella proporzione di almeno uno ogni dieci allievi.

4. La partecipazione ai corsi di aggiornamento o qualificazione didattica tenuti su iniziativa della Regione costituisce titolo preferenziale per la nomina a docente.

5. I consorzi per i servizi socio - sanitari possono chiedere ad altri enti il distacco o comando, totale o parziale degli operatori da assegnare a funzioni didattiche.

6. E' consentito il distacco o comando di dipendenti ospedalieri presso i consorzi per i servizi sanitari e socio - assistenziali. Qualora tale comando sia chiesto per svolgere attività formative cui gli enti ospedalieri sono tenuti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , il consorzio che ne usufruisce non è tenuto ad alcun rimborso.

7. I centri di formazione continua possono ricorrere a consulenze per singoli problemi specifici.

ARTICOLO 9

Metodologia didattica

1. La metodologia didattica per le iniziative svolte dai centri di formazione continua deve adeguarsi ai seguenti criteri generali:

a) duttilità dei programmi, che devono essere svolti partendo dai problemi reali, e devono ricomprendere le varie materie attraverso apporti interdisciplinari, così da rispondere ai bisogni dell' uomo e alle esigenze emergenti dai servizi;

b) rapporto equilibrato tra le attività teoriche e quelle pratiche garantendo comunque che il loro svolgimento avvenga in un quadro unitario;

c) preminenza dell' attività di gruppo nello svolgimento dei programmi didattici.

ARTICOLO 10

Piano pluriennale.

1. La Giunta regionale predispone un progetto di piano pluriennale per le attività di formazione professionale degli operatori socio - sanitari, sulla base delle indicazioni del piano regionale di sviluppo per la formazione professionale ed in armonia all' art. 12 della legge regionale n. 57 del 14 novembre 1974 .

2. Il piano pluriennale per le attività di formazione professionale degli operatori socio - sanitari è approvato dal Consiglio regionale.

ARTICOLO 11

Proposta di piano formativo annuale comprensoriale.

1. Ogni consorzio socio - sanitario, sulla base delle previsioni del piano pluriennale predispone la proposta di piano comprensoriale delle attività da svolgere ai sensi della presente legge, che trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. In tali piani debbono essere previste anche le eventuali iniziative di altri soggetti che non siano gli enti locali.

3. Al fine di fare includere queste iniziative nel piano regionale, i piani comprensoriali dovranno valutare le reali possibilità degli enti o istituzioni che le richiedono, ed assicurare uno svolgimento delle attività conforme alle disposizioni della presente legge, ed avere la garanzia che l' attività pratica avvenga presso presidi socio - sanitari di enti pubblici.

4. Le domande di tali enti o istituzioni di inclusione nel piano comprensoriale, dovranno essere corredate dei seguenti allegati:
 
- deliberazione degli organi competenti con la quale si è espressa la volontà di istituire il corso;
 
- copia dello statuto dell' ente del regolamento speciale della scuola o del corso;
 
- programmi dei corsi;
 
- documentazione sulla disponibilità dei locali e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica;
 
- indicazione del personale messo a disposizione per il funzionamento autonomo, didattico e organizzativo del corso;
 
- indicazione dei mezzi finanziari di cui dispongono per il funzionamento dei corsi;
 
- indicazione dei servizi pubblici presso i quali gli allievi completeranno sul campo la loro formazione, e delle convenzioni a tal fine con gli enti gestori dei servizi medesimi;
 
- proposta del numero massimo degli allievi da ammettere.

5. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai comma precedenti le iniziative formative dell' Università nonchè quelle che l' Amministrazione dello Stato rivolge ai propri dipendenti.

ARTICOLO 12

Piano formativo annuale regionale.

1. Sulla base delle proposte dei programmi comprensoriali, la Giunta regionale predispone, sentiti i consorzi socio - sanitari, la proposta di piano per la formazione continua degli operatori socio - sanitari e per la formazione sociale e l' educazione sanitaria della popolazione.

2. Il piano prevede le seguenti indicazioni:

a) corsi per l' acquisizione dell' abilitazione alle professioni ed arti sanitarie ausiliarie disciplinate dalle leggi dello Stato;

b) corsi per la preparazione del personale da adibire ad altre attività socio - sanitarie nell' ambito della competenza regionale in materia di istruzione professionale;

c) corsi, seminari od altre iniziative di ciclo breve per l' aggiornamento professionale e culturale su temi di rilevanza regionale;

d) campagna ed altre iniziative di promozione sociale ed educazione sanitaria della popolazione, su temi di rilevanza regionale;

e) iniziative di aggiornamento e qualificazione del personale adibito a funzioni didattiche.

3. Il piano prevede inoltre le iniziative formative da attuarsi nel quadro dei rapporti convenzionali tra la Regione e l' Università .

4. Per ogni singola iniziativa formativa il piano determina il numero degli accessi, i requisiti di ammissione, la durata, le materie di insegnamento, le modalità della didattica e quelle per il rilascio dei diplomi e degli attestati di qualifica, tenendo conto delle prescrizioni provenienti dalle leggi dello Stato.

5. Il piano individua i centri di formazione continua o le istituzioni cui affidare la realizzazione di iniziative formative riguardanti l' intera rete regionale.

6. L' inclusione nel piano regionale costituisce autorizzazione allo svolgimento dei corsi.

7. Le iniziative di cui ai paragrafi a) e b) del precedente secondo comma non possono essere tenute se non sono incluse nel piano formativo regionale.

8. Il piano regionale è approvato entro il 31 maggio dal Consiglio regionale.

ARTICOLO 13

Diritti degli allievi.

1. Le iscrizioni e la frequenza alle iniziative formative, l' uso dei testi e degli altri sussidi didattici sono gratuiti.

2. Agli allievi dei corsi per la formazione continua degli operatori socio - sanitari, che non abbiano alcun rapporto di lavoro, sono assicurati i servizi che facilitano la frequenza e l' accesso alle sedi formative, nonchè un eventuale assegno di studio, da concordare con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

3. Agli allievi che lavorano alle dipendenze di Enti che gestiscono i servizi sanitari e socio - assistenziali, deve essere garantito il congedo retribuito secondo modalità da definirsi in sede di accordo sindacale; va inoltre corrisposto il trattamento di missione, se dovuto, quando la sede formativa non corrisponda alla residenza lavorativa.

4. Agli allievi che ne siano privi sono garantite forme di assistenza sanitaria.

5. Il personale in servizio deve frequentare almeno una iniziativa di aggiornamento culturale e professionale ogni cinque anni.

ARTICOLO 14

Norme per la frequenza ai corsi.

1. L' accesso ai corsi per i quali esista una limitazione di iscrizione è determinato sulla base della graduatoria risultante da un esame o colloquio, dinanzi ad una commissione formata nei modi previsti al successivo art. 15 .

2. Ogni allievo che frequenta un corso di formazione continua deve ricevere un libretto personale nel quale sarà registrato il suo curriculum formativo con particolare riguardo ai dati relativi a:
 
- natura del corso frequentato, sua durata, materie di insegnamento impartite;
 
- caratteristiche del tirocinio e delle altre esercitazioni pratiche cui l' allievo accede durante il corso;
 
- risultato delle prove d' esame sostenute.

3. Tale libretto personale è unico per tutta la regione, ed è approvato dalla Giunta regionale. Esso riporta i dati relativi a qualsiasi iniziativa di formazione continua successiva a quella in cui è stato rilasciato.

4. L' attività di tirocinio non può essere utilizzata per chiedere agli allievi prestazioni lavorative in sostituzione o in integrazione del personale dei servizi presso i quali esso viene svolto.

5. Non possono accedere agli esami intermedi o finali gli allievi che abbiano totalizzato un numero di assenze superiore ad un terzo dell' orario destinato complessivamente all' attività formativa.

ARTICOLO 15

Attestati di qualifica e diplomi

1. Al termine dei corsi di qualificazione previsti nel piano formativo regionale è rilasciato un attestato, previo esame da sostenersi davanti ad una commissione nominata dall' organo esecutivo del consorzio per i servizi socio - sanitari competente per territorio.

2. Tale attestato costituisce titolo valutabile per l' accesso ai posti che siano attribuiti per concorso interno.

3. Esso è inoltre valutabile nei concorsi pubblici banditi per l' accesso ai servizi socio - sanitari della Regione Umbra, fatta comunque salva ogni diversa disposizione regolamentare o legislativa dello Stato.

4. Il conseguimento del diploma di abilitazione all'esercizio professionale è subordinato al superamento di un esame da tenersi secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato che disciplinano le singole professioni.

5. La commissione è nominata dall' organo esecutivo del consorzio socio - sanitario competente per territorio.

ARTICOLO 16

Revoca delle autorizzazioni.

1. La Giunta regionale, qualora vengano meno le condizioni essenziali per il normale funzionamento delle iniziative formative autorizzate ai sensi del precedente art. 7 può disporne la temporanea chiusura.

2. Può inoltre revocare l' autorizzazione in presenza di violazioni di legge, previo parere della III commissione consiliare permanente e sentito il consorzio socio - sanitario competente per territorio.

3. In tal caso sarà garantito agli studenti, per quanto possibile, il regolare completamento del corso in svolgimento, anche se pluriennale.

ARTICOLO 17

Norme transitorie.

1. Tutte le autorizzazioni all' istituzione di scuole o corsi per gli operatori socio - sanitari, concesse in precedenza dagli organi che ne avevano competenza e che ricadano nell' ambito di applicabilità della presente legge sono revocate, nei casi in cui tale competenza spetti alla Regione agli effetti della presente legge. Esse possono essere prorogate dalla Giunta regionale, su richiesta, per un periodo non eccedente alla conclusione dell' anno scolastico in corso.

2. Il Consiglio regionale può , con propria deliberazione, sempre su richiesta, autorizzare la prosecuzione ad esaurimento dei corsi pluriennali non conclusi entro l' anno scolastico, fissando se necessario particolari prescrizioni in aderenza alle norme generali della presente legge.

3. Fino all' istituzione dei consorzi socio - sanitari di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 , i centri di formazione continua previsti al precedente art. 6 sono gestiti da uno dei comuni del comprensorio, individuato dalla Giunta regionale su parere della III commissione consiliare permanente e sentiti i comuni dei comprensori, secondo la ripartizione territoriale di cui alla legge 3 giugno 1975, n. 40 .

ARTICOLO 18

Finanziamento.

1. Il finanziamento delle attività incluse nel piano formativo regionale e di quelle attuate dai consorzi nell' ambito delle deleghe di cui alla presente legge è a carico del bilancio della Regione.

2. Il Consiglio regionale, con lo stesso provvedimento col quale viene approvato il piano formativo, determina il riparto dello stanziamento separatamente per le iniziative riguardanti l' intera rete regionale e per quelle demandate ai piani comprensoriali.

3. Il finanziamento delle iniziative riguardanti l' intera rete regionale viene assicurato assegnando ai consorzi o ai centri incaricati di gestire le somme corrispondenti ai costi delle singole iniziative. La quota parte dello stanziamento riservato alle iniziative di rilevanza comprensoriale, viene assegnata ai consorzi sulla base di criteri oggettivi, in analogia con le procedure adottate per il riparto degli stanziamenti previsti dalla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 .

4. Gli enti ospedalieri sono autorizzati a stipulare convenzioni con i consorzi gestori dei centri di cui al precedente art. 6 al fine di provvedere ai compiti di formazione del personale, e obbligatori ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 .

5. Per l' attuazione della presente legge è autorizzata per l' esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 240.000.000.

6. Il finanziamento è assicurato con il fondo stanziato sul cap. 2640 " Spese relative all' attività di formazione professionale " .

7. Per gli esercizi successivi l' ammontare della spesa sarà determinata con il piano annuale per la formazione professionale e, comunque, non potrà essere inferiore all' importo di lire 240.000.000.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 31 maggio 1977

MARRI

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 28 legge Regione Umbria 21 ottobre 1981, n. 69.