link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale , n.29


LEGGE REGIONALE n.29 del

Date di vigenza

07/07/1977 entrata in vigore mostra documento vigente dal 07/07/1977
18/04/1985 abrogazione mostra documento vigente dal 18/04/1985

Documento vigente dal 07/07/1977

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 17 Giugno 1977 , n. 29
Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 28 del 22/06/1977

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Le funzioni di prevenzione ed intervento contro l' uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope e contro le altre tossicodipendenze, sono delegate ai Comuni associati in Consorzio, ai sensi della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 .

ARTICOLO 2

1. I comuni consorziati esercitano le funzioni delegate utilizzando i normali servizi socio - sanitari educativi e promozionali presenti nel territorio del Consorzio stesso, stipulando ove necessario, convenzioni per l' utilizzo di servizi e di presidi facenti capo alle province, agli enti ospedalieri o eventualmente ad altre amministrazioni pubbliche.

ARTICOLO 3

1. Nell' esercizio della delega, i Consorzi attuano iniziative per eliminare le condizioni di emarginazione che diano luogo al fenomeno delle tossicodipendenze, evitando in ogni caso il ricovero in ospedali psichiatrici, o comunque misure coercitive non esplicitamente disciplinate dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685 .

ARTICOLO 4

1. In attuazione degli articoli 90 e 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , il Consiglio regionale con successivo atto amministrativo individuerà uno o più centri medici e di assistenza sociale.

ARTICOLO 5

1. La Regione per l' espletamento delle funzioni amministrative di cui al precedente articolo si avvale degli uffici sanitari consorziali.

2. A tali uffici vanno pertanto indirizzate anche le segnalazioni previste dagli artt. 96, 97 e 100 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 .

ARTICOLO 6

1. Fino alla costituzione dei Consorzi socio - sanitari, le funzioni di cui all' art. 1 della presente legge sono esercitate dalla Regione che si avvale per ciascuno dei Comprensori di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , di un ufficio sanitario comunale, sentiti i Comuni interessati.

ARTICOLO 7

1. Nel rispetto dei principi e delle norme previste all' art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , i comuni consorziati promuovono la partecipazione di organismi associativi a carattere volontario, alle attività di prevenzione dell' uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di reinserimento dei soggetti assistiti per tossicodipendenza.

2. Le attività di volontariato nel campo della prevenzione dell' etilismo e della tossicodipendenza, quale espressione dell' impegno di solidarietà , sono esercitate nell' ambito dei servizi di cui all' art. 2 sotto il coordinamento e la vigilanza dei Comuni consorziati.

ARTICOLO 8

1. All' onere derivante dall' attuazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi che saranno assegnati dallo Stato ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685 .

2. Il Presidente della Giunta regionale è incaricato di apportare - con proprio decreto - le necessarie variazioni al bilancio regionale.

3. Al relativo riparto annuale provvederà il Consiglio regionale con apposito atto amministrativo.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 17 giugno 1977

MARRI

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 60 legge Regione Umbria 21 marzo 1985, n. 11.