ARTICOLO 1
1.
Le funzioni di prevenzione ed intervento contro l' uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope e contro le altre tossicodipendenze, sono delegate ai Comuni associati in Consorzio, ai sensi della
legge regionale 14 novembre 1974, n. 57
.
ARTICOLO 2
1.
I comuni consorziati esercitano le funzioni delegate utilizzando i normali servizi socio - sanitari educativi e promozionali presenti nel territorio del Consorzio stesso, stipulando ove necessario, convenzioni per l' utilizzo di servizi e di presidi facenti capo alle province, agli enti ospedalieri o eventualmente ad altre amministrazioni pubbliche.
ARTICOLO 3
1.
Nell' esercizio della delega, i Consorzi attuano iniziative per eliminare le condizioni di emarginazione che diano luogo al fenomeno delle tossicodipendenze, evitando in ogni caso il ricovero in ospedali psichiatrici, o comunque misure coercitive non esplicitamente disciplinate dalla
legge 22 dicembre 1975, n. 685
.
ARTICOLO 4
1.
In attuazione degli articoli 90 e 92 della
legge 22 dicembre 1975, n. 685
, il Consiglio regionale con successivo atto amministrativo individuerà uno o più centri medici e di assistenza sociale.
ARTICOLO 5
1.
La Regione per l' espletamento delle funzioni amministrative di cui al precedente articolo si avvale degli uffici sanitari consorziali.
2.
A tali uffici vanno pertanto indirizzate anche le segnalazioni previste dagli artt. 96, 97 e 100 della
legge 22 dicembre 1975, n. 685
.
ARTICOLO 6
1.
Fino alla costituzione dei Consorzi socio - sanitari, le funzioni di cui all'
art. 1
della presente legge sono esercitate dalla Regione che si avvale per ciascuno dei Comprensori di cui alla
legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
, di un ufficio sanitario comunale, sentiti i Comuni interessati.
ARTICOLO 7
1.
Nel rispetto dei principi e delle norme previste all'
art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685
, i comuni consorziati promuovono la partecipazione di organismi associativi a carattere volontario, alle attività di prevenzione dell' uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di reinserimento dei soggetti assistiti per tossicodipendenza.
2.
Le attività di volontariato nel campo della prevenzione dell' etilismo e della tossicodipendenza, quale espressione dell' impegno di solidarietà , sono esercitate nell' ambito dei servizi di cui all'
art. 2
sotto il coordinamento e la vigilanza dei Comuni consorziati.
ARTICOLO 8
1.
All' onere derivante dall' attuazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi che saranno assegnati dallo Stato ai sensi della
legge 22 dicembre 1975, n. 685
.
2.
Il Presidente della Giunta regionale è incaricato di apportare - con proprio decreto - le necessarie variazioni al bilancio regionale.
3.
Al relativo riparto annuale provvederà il Consiglio regionale con apposito atto amministrativo.