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Legge regionale 27 giugno 1977, n.30


LEGGE REGIONALE n.30 del 27 giugno 1977

Date di vigenza

14/07/1977 entrata in vigore mostra documento vigente dal 14/07/1977
13/01/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 13/01/2007

Documento vigente dal 14/07/1977

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 27 giugno 1977 ,n. 30
Proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 . (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 29 del 29/06/1977

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il vincolo alberghiero, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive modificazioni, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1980 per gli edifici destinati ad uso di albergo pensione o locanda localizzati nei comuni della regione Umbria.

ARTICOLO 2

1. Fino a diversa disciplina sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 27 giugno 1977

Marri

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lett. q) della L.R. 12 luglio 2013, n. 13