PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1
Attività degli organi regionali come servizio pubblico.
1.
La presente legge, in attuazione degli artt. 1 e 3 secondo comma della
Costituzione
e degli artt. 10, 59 e 69 dello
Statuto regionale
, stabilisce strumenti e metodi di consultazione per garantire la partecipazione di tutti i cittadini, in via preventiva e in via successiva, all' esercizio della funzione legislativa, regolamentare ed amministrativa di carattere generale della Regione.
ARTICOLO 2
Diritto di partecipazione e modo di esercizio.
1.
I cittadini partecipano all' esercizio delle funzioni proprie della Regione nei seguenti modi: in via preventiva, nel processo di formazione della volontà del Consiglio; in via successiva mediante:
a)
il controllo sulla attuazione della volontà del Consiglio;
b)
il referendum abrogativo di cui all'
art. 67 ultimo comma dello Statuto
e la partecipazione alla gestione amministrativa di cui all'
art. 13 dello Statuto
, che saranno regolati da apposite norme.
[ 2. ]
[5]
2.
Nei casi in cui decide l' urgenza, il Consiglio regionale può deliberare con la maggioranza dei due terzi dei presenti che la partecipazione preventiva non venga effettuata.
[6]
Titolo I
PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA VOLONTA' DEL CONSIGLIO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 3
Partecipazione preventiva.
1.
Le commissioni consiliari decidono in quali casi è promossa la partecipazione.
2.
La partecipazione è in ogni caso promossa, salvo quanto previsto all' ultimo comma dell' art. 2, quando lo richieda un presidente di un gruppo consiliare, o uno tra i soggetti indicati ai nn. 1- 2 e 3 del successivo art. 6.
3.
La richiesta in forma scritta deve pervenire alla segreteria della commissione consiliare competente prima della trattazione dell' atto in commissione.
[8]
ARTICOLO 4
Modi di partecipazione.
1.
La partecipazione preventiva si esplica mediante:
1)
la presentazione di pareri e di proposte di modifica per collaborare alla formazione di provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi di carattere generale;
2)
la presentazione delle petizioni e delle interrogazioni di cui all'
art. 10 dello Statuto
;
3)
l' iniziativa delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 59 e 69 dello
Statuto
.
2.
Le Commissioni consiliari decidono i modi di attuazione della partecipazione, attraverso la promozione di incontri consultivi o la richiesta di pareri scritti.
3.
Ai consiglieri deve essere fornita, al momento della discussione in aula, una breve sintesi dei contributi emersi dalla partecipazione
[9]
ARTICOLO 5
Informazione.
1.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio dispone la pubblicazione preventiva, sulla quinta parte del Bollettino Ufficiale, di tutti i programmi dei lavori del Consiglio e degli oggetti di tutte le proposte di atti legislativi, regolamentari ed amministrativi di carattere generale.
[ 2. ]
[10]
2.
L' ufficio di presidenza nell' ambito dei tempi previsti dal regolamento interno, fissa il termine massimo, che non può essere comunque inferiore a trenta giorni, entro il quale deve essere espletata la partecipazione e ne dà notizia unitamente alla pubblicazione di cui al comma precedente.
[11]
3.
La quinta parte del Bollettino Ufficiale, oltre ad essere diffusa mediante i normali canali, viene inviata gratuitamente alle sedi delle organizzazioni che ne facciano richiesta.
Capo II
PARTECIPAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL' ATTO
ARTICOLO 6
Soggetti titolari del diritto.
1.
I soggetti titolari del diritto di partecipazione sono:
1)
Consigli comunali e provinciali;
2)
Partiti politici rappresentati al Consiglio regionale o al Parlamento nazionale;
3)
Sindacati;
4)
Formazioni sociali;
5)
Enti pubblici anche non territoriali.
2.
Spetta alla Commissione che promuove la partecipazione, individuare i soggetti portatori di interessi coinvolti nell' atto o nel provvedimento in formazione.
3.
I soggetti esclusi dalla partecipazione ed i singoli cittadini possono comunque inviare pareri e proposte di modifica nei modi e nei termini previsti dagli articoli successivi.
ARTICOLO 7
Forma e deposito delle proposte di modifica.
1.
Le proposte di modifica devono essere in ogni caso redatte in forma scritta e depositate presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio da rappresentanti dei soggetti di cui all' articolo precedente, appositamente delegati.
2.
Comuni e Province devono depositare, unitamente alla proposta di modifica, copia delle rispettive deliberazioni consiliari.
3.
I singoli cittadini possono provvedere al deposito, di persona o a mezzo del servizio postale.
4.
La proposta di modifica formulata in forma scritta mediante la presentazione di un testo alternativo deve essere oggetto di una risposta scritta al proponente da parte della commissione. Tale risposta deve contenere le motivazioni giustificative in caso di non accoglimento.
[12]
ARTICOLO 8
Consulenza dell' Ufficio Legislativo.
1.
Ai fini della redazione delle proposte di modifica, i soggetti legittimati possono chiedere per iscritto all' Ufficio di Presidenza del Consiglio la consulenza dell' Ufficio Legislativo del Consiglio.
2.
L'Ufficio di Presidenza delibera sulla ammissibilità della richiesta e stabilisce modalità e limiti dell'assistenza.
Capo III
INIZIATIVA POPOLARE
Sezione I
Disposizioni comuni.
ARTICOLO 9
Oggetto del diritto e modi di esercizio.
1.
L' iniziativa popolare può avere ad oggetto tutte le materie di competenza della Regione e si esercita:
a)
in modo indiretto, attraverso la proposta deliberata da Consigli comunali e provinciali;
b)
in modo diretto, attraverso la proposta di cittadini.
ARTICOLO 10
Forma dell' iniziativa.
1.
Salvo quanto diversamente disposto dal
successivo art. 12
per i casi ivi indicati, l' iniziativa popolare deve concretarsi in un progetto redatto per articoli in forma scritta da parte dei soggetti legittimati a norma delle disposizioni contenute nei paragrafi 2 delle Sezioni II e III del presente Capo.
2.
Il deposito deve essere effettuato presso l' Ufficio di Presidenza del Consiglio.
3.
Per l' esame della proposta da parte del Consiglio si rinvia a quanto dispone l'
art. 60 dello Statuto
.
ARTICOLO 11
Interrogazioni e petizioni.
1.
Le interrogazioni e le petizioni di cui all' art. 4, n. 2, devono avere ad oggetto questioni di pubblico interesse attinenti alle competenze regionali.
ARTICOLO 12
Forma e contenuto.
1.
La forma deve essere scritta in entrambi i casi.
2.
Per le interrogazioni è sufficiente la indicazione dell' oggetto o della situazione da chiarire.
3.
Per le petizioni deve farsi riferimento all' atto del quale si chiede la eliminazione o al tipo di atto che si intende creare.
4.
In tale ultimo caso, l' indicazione del tenore o del contenuto, mediante una positiva specificazione in articoli, è facoltativa.
ARTICOLO 13
Ammissibilità .
1.
L' Ufficio di Presidenza del Consiglio controlla l' ammissibilità delle interrogazioni e petizioni ai sensi degli artt. 10, 11, 12, 14 e 20 della presente legge, nonchè delle proposte di legge, di regolamenti e di provvedimenti amministrativi di carattere generale ai sensi degli artt. 10, 17, 18, 22, 23, 24, 25 e 26:
a)
se sono ammissibili, il Presidente del Consiglio adotta i provvedimenti di cui agli artt. 16 e 21 per le interrogazioni e petizioni e 5 negli altri casi;
b)
se sono inammissibili, ne dà notizia al soggetto proponente mediante comunicazione motivata e scritta entro 10 giorni dal deposito.
Sezione II
Iniziativa dei Consigli comunali e provinciali.
Paragrafo I
INTERROGAZIONI.
ARTICOLO 14
Soggetti legittimati. Deposito.
1.
Ogni Consiglio comunale ed ogni Consiglio provinciale possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale.
2.
Copia della deliberazione deve essere depositata presso l' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
ARTICOLO 15
Facoltà di intervento al Consiglio regionale.
1.
Il Sindaco del Comune o il Presidente della Provincia possono intervenire al Consiglio regionale per udire la risposta e svolgere una breve replica.
ARTICOLO 16
Risposta all' interrogazione.
1.
Il testo dell' interrogazione viene trasmessa dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente la quale sentito il proponente, comunica, nel termine di 15 giorni, il testo della risposta al Consiglio regionale.
2.
Il Consiglio delibera la risposta definitiva.
3.
La risposta viene trasmessa al proponente in forma scritta.
Paragrafo II
PROPOSTE DI ATTI LEGISLATIVI, REGOLAMENTARI E DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE GENERALE.
ARTICOLO 17
Soggetti legittimati.
1.
Possono formulare proposte di atti legislativi, regolamentari e di provvedimenti amministrativi di carattere generale:
1)
ciascun Consiglio provinciale;
2)
uno o più Consigli comunali con popolazione complessiva di almeno 10.000 abitanti;
3)
cinque Consigli comunali quale che sia la loro popolazione complessiva.
ARTICOLO 18
Deliberazione della proposta. Deposito.
1.
La proposta deve essere deliberata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale e deve essere depositata presso l' Ufficio di Presidenza del Consiglio unitamente a copia della deliberazione o delle deliberazioni dei Consigli proponenti.
ARTICOLO 19
Facoltà di partecipazione ai lavori di commissione.
1.
I Sindaci dei Comuni e i Presidenti delle Province proponenti, o soggetti appositamente delegati dai rispettivi Consigli, hanno diritto di partecipare ai lavori della Commissione che promuove la consultazione sull' atto di loro iniziativa.
2.
I soggetti indicati possono svolgere relazioni nel corso degli incontri consultivi.
Sezione III
Iniziativa dei cittadini.
ARTICOLO 20
Soggetti legittimati. Deposito.
1.
Ogni cittadino, elettore del Consiglio regionale, può rivolgere petizione al Consiglio. .
2.
Le petizioni devono essere depositate presso l' Ufficio di Presidenza del Consiglio anche a mezzo del servizio postale.
ARTICOLO 21
Risposta alle petizioni.
1.
Il testo della petizione viene trasmesso dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente la quale, entro 15 giorni, comunica la risposta al Presidente del Consiglio.
2.
Il Presidente del Consiglio fa pervenire il testo della risposta ai singoli Consiglieri e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
3.
Se in sede di Consiglio non interviene opposizione la risposta si intende approvata.
4.
Se c' è opposizione si vota sul testo della risposta.
5.
La risposta viene trasmessa al richiedente in forma scritta.
Paragrafo II
PROPOSTE DI ATTI LEGISLATIVI, REGOLAMENTARI E DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE GENERALE.
ARTICOLO 22
Soggetti legittimati.
1.
Possono formulare proposte di atti legislativi, regolamentari e di provvedimenti amministrativi di carattere generale 3.000 cittadini elettori del Consiglio Regionale.
ARTICOLO 23
Modo di esercizio del diritto.
1.
Il cittadino esercita il diritto di iniziativa apponendo la propria firma in calce ad un progetto redatto per articoli, esteso in appositi moduli vidimati e rilasciati dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio ai soggetti promotori della iniziativa che ne facciano richiesta.
2.
La firma deve essere leggibile ed accanto ad essa debbono essere apposti luogo e data di nascita.
ARTICOLO 24
Raccolta ed autenticazione delle firme.
1.
La firma va apposta alla presenza del Segretario comunale o di un Notaio, Cancelliere della Pretura o del Tribunale, o del Giudice conciliatore, il quale accerta l' identità del firmatario e ne garantisce l' autenticità , anche con certificato collettivo.
ARTICOLO 25
Cittadino analfabeta o impedito a sottoscrivere.
1.
Il pubblico ufficiale provvede personalmente alla stesura del nome, cognome e generalità del cittadino analfabeta o comunque impedito a sottoscrivere dopo aver raccolto la sua dichiarazione di volontà indicando a margine i motivi dell' impedimento.
ARTICOLO 26
Deposito. Certificato elettorale dei firmatari.
1.
I fogli contenenti la proposta e le firme autenticate devono essere depositati dai promotori della iniziativa presso la Segreteria dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel termine di sei mesi dal ritiro degli stampati.
2.
Alla proposta devono essere allegati i certificati elettorali, anche collettivi, rilasciati dai Sindaci dei Comuni di appartenenza dei sottoscrittori, attestanti la iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.
ARTICOLO 27
Spese.
1.
La Regione rimborsa le spese di autenticazione delle firme nella misura stabilita per i diritti dovuti per l' autentica ai Segretari comunali, limitatamente al numero minimo previsto per l' ammissibilità della proposta ed ai soli casi in cui la medesima venga dichiarata ammissibile.
2.
La richiesta di rimborso deve essere presentata dai promotori unitamente alla proposta e deve contenere l' indicazione del soggetto delegato a riscuotere la somma ed a rilasciare la quietanza liberatoria.
ARTICOLO 28
Consulenza dell' Ufficio Legislativo.
1.
I soggetti che intendono promuovere la proposta possono chiedere per iscritto all' Ufficio di Presidenza del Consiglio di essere assistiti dall' Ufficio Legislativo del Consiglio.
2.
L'Ufficio di Presidenza delibera sulla ammissibilità e stabilisce modalità e limiti dell'assistenza.
ARTICOLO 29
Rappresentanza dei proponenti.
1.
I cittadini proponenti hanno diritto a partecipare ai lavori della Commissione che promuove la consultazione, tramite rappresentanti appositamente delegati in numero non superiore a tre.
2.
I rappresentanti hanno facoltà di presentare una relazione alla Commissione.
3.
I nomi dei rappresentanti di cui al comma precedente devono risultare in calce alla proposta e prima delle firme.
Titolo II
CONTROLLO SULL' ATTUAZIONE DELLA VOLONTA' DEL CONSIGLIO
ARTICOLO 30
Titolarità del diritto.
1.
Tutti i cittadini elettori del Consiglio regionale sono titolari del diritto di controllo di cui all'
art. 2
sub a), della presente legge.
ARTICOLO 31
Oggetto del controllo.
1.
Il controllo sull' attuazione della volontà espressa dal Consiglio si esercita sulla realizzazione di tutte le attività esecutive proprie della Regione, ivi comprese quelle esercitate nei modi previsti dal terzo e quarto comma dell'
art. 13 dello Statuto
.
ARTICOLO 32
Richiesta di chiarimenti.
1.
Ai fini del controllo i soggetti titolari possono chiedere per iscritto agli organi della Regione chiarimenti riguardanti notizie non relative ad atti riservati, non reperibili nel Bollettino o nelle pubblicazioni della Regione.
2.
Il chiarimento viene fornito in contraddittorio o in forma scritta; la mancata risposta ai chiarimenti deve essere comunque espressa e motivata.
ARTICOLO 33
Imputazione di spesa a bilancio.
1.
Agli oneri derivanti dalla presente legge previsti in lire 300.000 per l' esercizio 1972 si farà fronte con i fondi stanziati in bilancio sul capitolo 1 dell' uscita: "Spese inerenti il Consiglio regionale".