Legge regionale 6 luglio 1977, n.33
LEGGE REGIONALE n.33 del 6 luglio 1977
Documento vigente dal 28/07/1977
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
6 luglio 1977
,n.
33
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
31 del
13/07/1977
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
1.
Per le finalità della
legge regionale 13 dicembre 1973, n. 45
è autorizzata, limitatamente all' anno 1977, l' ulteriore spesa di L. 30.000.000 da imputare sul cap. 2300 " Spese e contributi per il funzionamento delle scuole materne" mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 3130 " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del bilancio per l' esercizio 1977.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 6 luglio 1977
Marri
[1]