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Legge regionale 18 luglio 1977, n.34


LEGGE REGIONALE n.34 del 18 Luglio 1977

Date di vigenza

04/08/1977 entrata in vigore mostra documento vigente dal 04/08/1977
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 04/08/1977

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 18 Luglio 1977 ,n. 34
Disciplina della istituzione di nuovi presidi di diagnosi e cura. Norme transitorie.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 32 del 20/07/1977

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Fino all' entrata in vigore del piano regionale per i servizi sanitari e socio - assistenziali di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 e comunque per un periodo non superiore ad un anno, è vietato il rilascio di autorizzazioni all' apertura dei presidi gestiti da privati di cui agli artt. 193 e 194 del Testo Unico delle leggi sanitarie( RD 27 luglio 1934, n. 1265 ) e di cui all' art. 96 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 .

2. Per le domande presentate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, potrà essere rilasciata, secondo le attribuzioni espressamente indicate dalla legge regionale 19 luglio 1972, n.13 , rispettivamente dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale, autorizzazione in deroga al divieto stabilito dalla presente legge, qualora la rete dei servizi sanitari esistenti in ciascuno degli ambiti territoriali stabiliti dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 dovesse giustificare l' attivazione dei presidi di cui al comma precedente.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 18 luglio 1977

Marri

[1]