ARTICOLO UNICO
1.
Fino all' entrata in vigore del piano regionale per i servizi sanitari e socio - assistenziali di cui alla
legge regionale 14 novembre 1974, n. 57
e comunque per un periodo non superiore ad un anno, è vietato il rilascio di autorizzazioni all' apertura dei presidi gestiti da privati di cui agli artt. 193 e 194 del Testo Unico delle leggi sanitarie(
RD 27 luglio 1934, n. 1265
) e di cui all'
art. 96 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185
.
2.
Per le domande presentate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, potrà essere rilasciata, secondo le attribuzioni espressamente indicate dalla
legge regionale 19 luglio 1972, n.13
, rispettivamente dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale, autorizzazione in deroga al divieto stabilito dalla presente legge, qualora la rete dei servizi sanitari esistenti in ciascuno degli ambiti territoriali stabiliti dalla
legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
dovesse giustificare l' attivazione dei presidi di cui al comma precedente.