ARTICOLO 1
1.
L'
art. 8 della legge regionale 22 ottobre 1973, n. 36
, già modificato con
legge regionale 5 gennaio 1976, n. 2
, è ulteriormente così modificato:
"
Per il funzionamento dei Collegi - scuola di Norcia e Magione - Torricella e dei convitti annessi agli Istituti professionali e tecnici di Città di Castello( IPSA), Spoleto( IPSA), Todi ( ITSA), Pietralunga( IPSA) scuola coordinata), nonchè per l' assegnazione di posti gratuiti in Istituti debitamente autorizzati, che in rapporto di convenzione convittino allievi (scuole coordinate IPSA di Assisi e Cascia), è riservata, sullo stanziamento complessivo dell' anno 1977, la somma di lire 225.662.851 e per gli anni successivi la somma di lire 150.000.000.
La Giunta regionale è autorizzata a destinare una quota, fino ad un massimo di lire 75.662.851 della somma riservata per l' anno 1977, di cui al comma precedente, per la copertura delle maggiori spese sostenute durante gli anni scolastici 1974- 75 e 1975- 76, nell'espletamento delle funzioni sopra citate, secondo il seguente elenco:
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1974- 75
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1975- 76
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| Cascia
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L. 2.156.075
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L. 4.147.220
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| Magione
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L. 9.500.000
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L. 717.820
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| Norcia
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L. 8.957.795
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L. 22.531.042
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| Assisi
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L. 3.129.412
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L. 12.217.150
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| Spoleto
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L. 4.140.597
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L. 8.165.740
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| Totale
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L. 27.883.879
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L. 47.778.972
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La restante somma riservata per l' anno 1977 e la somma di lire 150.000.000 riservata per ciascuno degli esercizi successivi sarà ripartita dalla Giunta regionale fra i Comuni sede di convitti o Istituti, in base ai posti - letto esistenti ed effettivamente concessi in detti convitti o in base agli alunni che usufruiscono dei posti gratuiti in Istituti debitamente autorizzati."