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Legge regionale 26 luglio 1977, n.36


LEGGE REGIONALE n.36 del 26 Luglio 1977

Date di vigenza

04/08/1977 entrata in vigore mostra documento vigente dal 04/08/1977
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 04/08/1977

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 26 Luglio 1977 ,n. 36
Modifica art. 8 legge regionale 22 ottobre 1973, n. 36 Norme di delega ai Comuni per le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica nella scuola dell'obbligo e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 34 del 03/08/1977

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L' art. 8 della legge regionale 22 ottobre 1973, n. 36 , già modificato con legge regionale 5 gennaio 1976, n. 2 , è ulteriormente così modificato:
 
" Per il funzionamento dei Collegi - scuola di Norcia e Magione - Torricella e dei convitti annessi agli Istituti professionali e tecnici di Città di Castello( IPSA), Spoleto( IPSA), Todi ( ITSA), Pietralunga( IPSA) scuola coordinata), nonchè per l' assegnazione di posti gratuiti in Istituti debitamente autorizzati, che in rapporto di convenzione convittino allievi (scuole coordinate IPSA di Assisi e Cascia), è riservata, sullo stanziamento complessivo dell' anno 1977, la somma di lire 225.662.851 e per gli anni successivi la somma di lire 150.000.000.
 
La Giunta regionale è autorizzata a destinare una quota, fino ad un massimo di lire 75.662.851 della somma riservata per l' anno 1977, di cui al comma precedente, per la copertura delle maggiori spese sostenute durante gli anni scolastici 1974- 75 e 1975- 76, nell'espletamento delle funzioni sopra citate, secondo il seguente elenco:

               
  1974- 75  1975- 76 
Cascia  L. 2.156.075  L. 4.147.220 
Magione  L. 9.500.000  L. 717.820 
Norcia  L. 8.957.795  L. 22.531.042 
Assisi  L. 3.129.412  L. 12.217.150 
Spoleto  L. 4.140.597  L. 8.165.740 
Totale  L. 27.883.879  L. 47.778.972 
La restante somma riservata per l' anno 1977 e la somma di lire 150.000.000 riservata per ciascuno degli esercizi successivi sarà ripartita dalla Giunta regionale fra i Comuni sede di convitti o Istituti, in base ai posti - letto esistenti ed effettivamente concessi in detti convitti o in base agli alunni che usufruiscono dei posti gratuiti in Istituti debitamente autorizzati."

ARTICOLO 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 secondo comma della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 26 luglio 1977

Marri

[1]