ARTICOLO 1
1.
Al fine di consentire la realizzazione di opere di miglioramento fondiario, assistite dal concorso dello Stato, della CEE e della Regione dell' Umbria, l' Ente di sviluppo nell' Umbria è autorizzato a contrarre un mutuo, alle migliori condizioni del mercato e fino all' importo massimo di lire 5 miliardi, da ammortizzare in 20 anni.
ARTICOLO 2
1.
La Giunta regionale dell' Umbria, a garanzia dell'esatto e puntuale pagamento da parte dell' Ente di sviluppo nell' Umbria delle rate annuali di ammortamento del mutuo di cui al
precedente art. 1
, è autorizzata a rilasciare fidejussione nei confronti dell'Istituto mutuante.
2.
A tal fine è autorizzata per l' anno 1978 la spesa di lire 375.250.000 per la costituzione del relativo fondo di garanzia da imputare sul cap. 3511 di nuova istituzione denominato: " Fondo di garanzia fidejussoria per l' ammortamento del mutuo contratto dall'Ente di sviluppo nell' Umbria per il prefinanziamento di opere di miglioramento fondiario assistite dai contributi statali, comunitari e regionali".
3.
All' onere predetto si farà fronte con il fondo comune di cui all'
art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281
come modificato con la
legge 10 maggio 1976, n. 356
.