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Legge regionale , n.38


LEGGE REGIONALE n.38 del

Date di vigenza

04/08/1977 entrata in vigore mostra documento vigente dal 04/08/1977
28/12/1978 abrogazione mostra documento vigente dal 28/12/1978

Documento vigente dal 04/08/1977

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 29 Luglio 1977 , n. 38
Ente di sviluppo nell'Umbria. Costituzione di un fondo di dotazione per il prefinanziamento di opere di miglioramento fondiario assistite da contributi dello Stato, della CEE e regionali. Concessione garanzia fidejussoria da parte della Regione.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 34 del 03/08/1977

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Al fine di consentire la realizzazione di opere di miglioramento fondiario, assistite dal concorso dello Stato, della CEE e della Regione dell' Umbria, l' Ente di sviluppo nell' Umbria è autorizzato a contrarre un mutuo, alle migliori condizioni del mercato e fino all' importo massimo di lire 5 miliardi, da ammortizzare in 20 anni.

ARTICOLO 2

1. La Giunta regionale dell' Umbria, a garanzia dell'esatto e puntuale pagamento da parte dell' Ente di sviluppo nell' Umbria delle rate annuali di ammortamento del mutuo di cui al precedente art. 1 , è autorizzata a rilasciare fidejussione nei confronti dell'Istituto mutuante.

2. A tal fine è autorizzata per l' anno 1978 la spesa di lire 375.250.000 per la costituzione del relativo fondo di garanzia da imputare sul cap. 3511 di nuova istituzione denominato: " Fondo di garanzia fidejussoria per l' ammortamento del mutuo contratto dall'Ente di sviluppo nell' Umbria per il prefinanziamento di opere di miglioramento fondiario assistite dai contributi statali, comunitari e regionali".

3. All' onere predetto si farà fronte con il fondo comune di cui all' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 come modificato con la legge 10 maggio 1976, n. 356 .

ARTICOLO 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 29 luglio 1977

MARRI

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 1 legge Regione Umbria 7 dicembre 1978, n. 68.