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Legge regionale 29 luglio 1977, n.37


LEGGE REGIONALE n.37 del 29 Luglio 1977

Date di vigenza

18/08/1977 entrata in vigore mostra documento vigente dal 18/08/1977
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 18/08/1977

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 29 Luglio 1977 ,n. 37
Autorizzazione all' Ente di sviluppo nell' Umbria a contrarre direttamente il mutuo di cui all' art. 9 della legge regionale 3 febbraio 1977, n. 9 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 34 del 03/08/1977

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. L' Ente di sviluppo nell' Umbria è autorizzato a contrarre direttamente con il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento il mutuo di cui al terzo comma dell' art. 9 della legge regionale 3 febbraio 1977, n. 9 , per il parziale fabbisogno dell' Ente per l' anno 1976, ferme restando tutte le altre condizioni, nonchè l' onere per la sua estinzione, ivi compreso quello eventuale di preammortamento, a completo carico della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 29 luglio 1977

Marri

[1]