Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
16 Agosto 1977 , n.
46
Maggiorazione di aliquote di tributi regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
38 del
24/08/1977
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1.
Le aliquote dell' imposta sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile previste dalla
legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2
, sono elevate nella misura del triplo del canone di concessione.
ARTICOLO 3
1.
Le tasse di ispezione sulle farmacie e sugli apparecchi radiologici, nonchè quelle riguardanti i contributi di cui alla
legge 22 novembre 1954
sono stabilite come dalle unite tabelle A) e B).
ARTICOLO 4
1.
Il compenso a favore dei messi notificatori per il servizio di notifica degli atti emessi dal Presidente della Giunta regionale in materia di sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi regionali è elevato nella misura prevista dalla
legge 10 maggio 1976, numero 249
, con la medesima decorrenza prevista dalla legge anzidetta.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 16 agosto 1977
MARRI
ALLEGATI:
ALLEGATO 1 -
(Tabella Ristrutturata) Tassa d' ispezione sulle farmacie e sugli apparecchi radiologici
Tabella A
ARTICOLO UNICO
1) Tassa d' ispezione sulle farmacie e sugli apparecchi radiologici e radiumterapia, istituita con
RD 27 luglio 1934, n. 1265
e successive modificazioni da pagarsi entro il 31 dicembre di ogni anno:
1) Tassa d' ispezione sulle farmacie nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate):
con popolazione inferiore a 10.000 abitanti L. 6.250;
con popolazione da 10.000 a 40.000 abitanti L. 10.000;
con popolazione da 40.000 a 100.000 abitanti L. 20.000;
con popolazione da 100.000 a 200.000 abitanti L. 50.000;
2) Tassa d' ispezione sugli apparecchi radiologici nonchè apparecchi di radioterapia e radiumterapia:
1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100 KW L. 50.000;
2) apparecchi di tensione inferiore a 100 KW L. 20.000.
ALLEGATO 2 -
(Tabella Ristrutturata) Contributi a carico delle farmacie non rurali nei comuni o centri abitati
Tabella B
ARTICOLO UNICO
1. Contributi di cui alla
legge 22 novembre 1954, n. 1107
e successive modificazioni previsti a carico delle farmacie non rurali nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate):
con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti L. 12.000;
con popolazione da 10.000 a 15.000 abitanti L. 15.000;
con popolazione da 15.000 a 40.000 abitanti L. 30.000;
con popolazione da 40.000 a 100.000 abitanti L. 60.000;
oltre 100.000 abitanti L. 100.000.
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