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Legge regionale , n.46


LEGGE REGIONALE n.46 del

Date di vigenza

08/09/1977 entrata in vigore mostra documento vigente dal 08/09/1977
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 08/09/1977

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 16 Agosto 1977 , n. 46
Maggiorazione di aliquote di tributi regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 38 del 24/08/1977

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Le aliquote dell' imposta sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile previste dalla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 , sono elevate nella misura del triplo del canone di concessione.

ARTICOLO 2

1. Le aliquote delle tasse di concessioni regionali di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 , integrata dalla successiva legge regionale 9 agosto 1974, n. 47 , e relativa tariffa sono aumentate del 20 per cento.

ARTICOLO 3

1. Le tasse di ispezione sulle farmacie e sugli apparecchi radiologici, nonchè quelle riguardanti i contributi di cui alla legge 22 novembre 1954 sono stabilite come dalle unite tabelle A) e B).

ARTICOLO 4

1. Il compenso a favore dei messi notificatori per il servizio di notifica degli atti emessi dal Presidente della Giunta regionale in materia di sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi regionali è elevato nella misura prevista dalla legge 10 maggio 1976, numero 249 , con la medesima decorrenza prevista dalla legge anzidetta.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 16 agosto 1977

MARRI


ALLEGATI:
ALLEGATO 1 - (Tabella Ristrutturata) Tassa d' ispezione sulle farmacie e sugli apparecchi radiologici

Tabella A
 
ARTICOLO UNICO
 
1) Tassa d' ispezione sulle farmacie e sugli apparecchi radiologici e radiumterapia, istituita con RD 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni da pagarsi entro il 31 dicembre di ogni anno:
 
1) Tassa d' ispezione sulle farmacie nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate):
 
con popolazione inferiore a 10.000 abitanti L. 6.250;
 
con popolazione da 10.000 a 40.000 abitanti L. 10.000;
 
con popolazione da 40.000 a 100.000 abitanti L. 20.000;
 
con popolazione da 100.000 a 200.000 abitanti L. 50.000;
 
2) Tassa d' ispezione sugli apparecchi radiologici nonchè apparecchi di radioterapia e radiumterapia:
 
1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100 KW L. 50.000;
 
2) apparecchi di tensione inferiore a 100 KW L. 20.000.


ALLEGATO 2 - (Tabella Ristrutturata) Contributi a carico delle farmacie non rurali nei comuni o centri abitati

Tabella B
 
ARTICOLO UNICO
 
1. Contributi di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1107 e successive modificazioni previsti a carico delle farmacie non rurali nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate):
 
con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti L. 12.000;
 
con popolazione da 10.000 a 15.000 abitanti L. 15.000;
 
con popolazione da 15.000 a 40.000 abitanti L. 30.000;
 
con popolazione da 40.000 a 100.000 abitanti L. 60.000;
 
oltre 100.000 abitanti L. 100.000.

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