ARTICOLO 1
1.
Al fine di fronteggiare gli ulteriori fabbisogni dell'Ente di sviluppo nell' Umbria per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1976, l' Ente medesimo è autorizzato a contrarre un mutuo di lire 5.003.718.164 da ammortizzare in un periodo massimo di anni 25.
ARTICOLO 2
1.
Per la copertura della rata di ammortamento relativa al mutuo di cui al
precedente art. 1
, è disposto, a favore dell' Ente di sviluppo nell' Umbria, un contributo in annualità costanti di lire 781.028.420 per gli anni dal 1978 al 2002 compreso.
2.
Detto contributo sarà corrisposto dalla Regione direttamente all' Istituto mutuante alla scadenza di ciascuna rata.
3.
E' fatto obbligo all' Ente di destinare le somme assegnate ed il ricavo del mutuo esclusivamente a copertura dei disavanzi.