ARTICOLO 1
Finanziamento di opere pubbliche.
1.
Per il completamento di opere già di competenza statale di cui all' art. 17 del DL 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella
legge 16 ottobre 1975, n. 492
, ad integrazione dei fondi assegnati dallo Stato, è disposta la spesa di lire 2.000 milioni a carico del bilancio regionale, che la Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare per le stesse finalità previste dalle norme medesime.
ARTICOLO 2
Norme finanziarie.
1.
La spesa di cui al
precedente art. 1
sarà imputata al cap. 4395 " Completamento di spese già di competenza statale" del bilancio del corrente esercizio finanziario e ad essa si farà fronte:
- quanto a lire 488.305.000 con le disponibilità esistenti nel cap. 4395;
- quanto a lire 1.511.695.000 mediante il netto ricavo di un mutuo passivo che la Giunta regionale è autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario, da estinguere in massimo trenta anni e con un onere complessivo di ammortamento non superiore ad annue lire 255.000.000.
2.
L' onere predetto farà carico al bilancio regionale dall' esercizio 1978 all' esercizio 2007, con imputazione al cap. 4710 denominato " Rate di ammortamento di mutui passivi" e ad esso si farà fronte con il previsto incremento delle entrate tributarie di cui all'
art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281
.