ARTICOLO 1
Finalità .
1.
Al fine di favorire l' attuazione dei piani per l' adeguamento e lo sviluppo delle attività commerciali previsti dalla
legge 11 giugno 1971, n. 426
, e la formazione e l' attuazione dei piani previsti dalla
legge 14 ottobre 1974, n. 524
, dalla
legge 11 maggio 1976, n. 398
e dalla
legge regionale 11 marzo 1974, n. 22
, nonchè la redazione dei progetti di intervento per l'ammodernamento e la ristrutturazione del sistema distributivo, la Regione concede, per il triennio 1978/ 80, contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per l' ammontare complessivo annuo di lire 300 milioni.
2.
Dello stanziamento relativo all' anno 1978 50 milioni sono destinati alla Unione regionale delle Camere di commercio di Perugia e Terni chiamate, unitamente alla Regione e ai Comuni, ai sensi dell' articolo 25 del DM 28 aprile 1976, alla rilevazione della consistenza della rete distributiva. Le Camere di commercio sono tenute a fornire gratuitamente ai Comuni tutti i dati necessari per la redazione dei piani previsti dalle leggi 426, 524 e 398 e di trasmetterli alla Giunta regionale.
ARTICOLO 2
Iniziative ammesse a contributo .
1.
L' intervento finanziario della Regione di cui all'
art. 1
è destinato alle iniziative che abbiano per oggetto:
a)
adozione progetti di coordinamento dei piani commerciali e intercomunali di sviluppo commerciale;
b)
revisione ed attuazione dei piani di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita previsti dalla
legge 11 giugno 1971, n. 426
;
c)
adozione ed attuazione dei piani relativi agli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande di cui alla
legge 14 ottobre 1974, n. 524
;
d)
adozione delle integrazioni ai piani di cui alla
legge 11 giugno 1971, n. 426
, con norme e direttive concernenti il commercio ambulante previste dalla
legge 11 maggio 1976, n. 398
;
e)
redazione e realizzazione di progetti di fattibilità ed esecutivi relativi alla costruzione, alla ristrutturazione e all' ampliamento di centri di vendita al dettaglio, di mercati rionali e di altre strutture distributive.
ARTICOLO 3
Modalità per la concessione dei contributi .
1.
La Giunta regionale è autorizzata, sentita la commissione regionale per il commercio, e la competente commissione consiliare a ripartire tra i Comuni singoli o associati il contributo di cui all'
articolo 1
.
2.
Le domande per la concessione dei contributi devono essere indirizzate alla Giunta regionale.
3.
Le domande devono essere corredate da un preventivo di spesa e da copia delle eventuali deliberazioni relative all' affidamento degli incarichi a liberi professionisti o ad uffici pubblici per la redazione dei piani o dei progetti che si intendono predisporre.
ARTICOLO 4
Criteri di indirizzo .
1.
La Giunta regionale si atterrà nella erogazione dei fondi ai seguenti criteri:
- valutazione delle spese affrontate dai Comuni per la elaborazione dei piani e per la redazione dei progetti di cui al punto e) dell'
art. 2
, in relazione allo stato dei bilanci comunali;
- valutazione del rapporto esercizio - popolazione del comune o dell' area dei comuni associati e degli effetti prevedibili in conseguenza dell' attuazione dei piani a favore dei consumatori, dei commercianti e dell' assetto urbanistico;
- valutazione preferenziale per i Comuni che abbiano redatto i piani in modo coordinato su base intercomunale e che utilizzino per la redazione stessa dei piani, giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla
legge n. 285/ 1977
o loro forme associative;
- particolare valutazione e preferenza per la costituzione di forme associative tra piccoli esercenti tese a superare la polverizzazione dei punti - vendita ed a realizzare strutture più favorevoli ai consumatori;
- valutazione preferenziale per la realizzazione o il potenziamento di forme associative tra consumatori nonchè di strutture tra Enti pubblici, piccoli esercenti e consumatori.
ARTICOLO 5
Misura ed erogazione dei contributi
1.
In base a un programma che sarà approvato dal Consiglio regionale i contributi in conto capitale di cui all'
art. 1
sono concessi nella misura massima del 70 per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile.
2.
L' erogazione dei contributi ha luogo:
a)
per le spese sostenute per l' elaborazione dei piani; dopo la loro approvazione da parte dei Consigli comunali;
b)
per le spese sostenute per l' attuazione dei piani:
- per il 50 per cento all' inizio dei lavori;
- per il 50 per cento a seguito dell' invio della documentazione giustificativa dell' avvenuta ultimazione delle opere.
ARTICOLO 6
Norma finanziaria .
1.
L' onere previsto dalla presente legge per l' anno 1978 sarà imputato al cap. 4621 di nuova istituzione, denominato " Interventi per l' elaborazione e l'attuazione di piani e la realizzazione di strutture per l'ammodernamento e lo sviluppo delle attività commerciali", del bilancio del corrispondente esercizio, e ad esso si farà fronte con il prevedibile incremento della quota del fondo ex
art. 8 della legge n. 281 del 1970
.