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Legge regionale 15 novembre 1977, n.56


LEGGE REGIONALE n.56 del 15 Novembre 1977

Date di vigenza

08/12/1977 entrata in vigore mostra documento vigente dal 08/12/1977
21/09/1988 abrogazione mostra documento vigente dal 21/09/1988

Documento vigente dal 08/12/1977

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 15 Novembre 1977 ,n. 56
Interventi per la elaborazione ed attuazione di piani e realizzazione di strutture per l'ammodernamento e lo sviluppo delle attività commerciali. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 52 del 23/11/1977

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità .

1. Al fine di favorire l' attuazione dei piani per l' adeguamento e lo sviluppo delle attività commerciali previsti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 , e la formazione e l' attuazione dei piani previsti dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524 , dalla legge 11 maggio 1976, n. 398 e dalla legge regionale 11 marzo 1974, n. 22 , nonchè la redazione dei progetti di intervento per l'ammodernamento e la ristrutturazione del sistema distributivo, la Regione concede, per il triennio 1978/ 80, contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per l' ammontare complessivo annuo di lire 300 milioni.

2. Dello stanziamento relativo all' anno 1978 50 milioni sono destinati alla Unione regionale delle Camere di commercio di Perugia e Terni chiamate, unitamente alla Regione e ai Comuni, ai sensi dell' articolo 25 del DM 28 aprile 1976, alla rilevazione della consistenza della rete distributiva. Le Camere di commercio sono tenute a fornire gratuitamente ai Comuni tutti i dati necessari per la redazione dei piani previsti dalle leggi 426, 524 e 398 e di trasmetterli alla Giunta regionale.

ARTICOLO 2

Iniziative ammesse a contributo .

1. L' intervento finanziario della Regione di cui all' art. 1 è destinato alle iniziative che abbiano per oggetto:

a) adozione progetti di coordinamento dei piani commerciali e intercomunali di sviluppo commerciale;

b) revisione ed attuazione dei piani di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita previsti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 ;

c) adozione ed attuazione dei piani relativi agli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524 ;

d) adozione delle integrazioni ai piani di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 , con norme e direttive concernenti il commercio ambulante previste dalla legge 11 maggio 1976, n. 398 ;

e) redazione e realizzazione di progetti di fattibilità ed esecutivi relativi alla costruzione, alla ristrutturazione e all' ampliamento di centri di vendita al dettaglio, di mercati rionali e di altre strutture distributive.

ARTICOLO 3

Modalità per la concessione dei contributi .

1. La Giunta regionale è autorizzata, sentita la commissione regionale per il commercio, e la competente commissione consiliare a ripartire tra i Comuni singoli o associati il contributo di cui all' articolo 1 .

2. Le domande per la concessione dei contributi devono essere indirizzate alla Giunta regionale.

3. Le domande devono essere corredate da un preventivo di spesa e da copia delle eventuali deliberazioni relative all' affidamento degli incarichi a liberi professionisti o ad uffici pubblici per la redazione dei piani o dei progetti che si intendono predisporre.

ARTICOLO 4

Criteri di indirizzo .

1. La Giunta regionale si atterrà nella erogazione dei fondi ai seguenti criteri:
 
- valutazione delle spese affrontate dai Comuni per la elaborazione dei piani e per la redazione dei progetti di cui al punto e) dell' art. 2 , in relazione allo stato dei bilanci comunali;
 
- valutazione del rapporto esercizio - popolazione del comune o dell' area dei comuni associati e degli effetti prevedibili in conseguenza dell' attuazione dei piani a favore dei consumatori, dei commercianti e dell' assetto urbanistico;
 
- valutazione preferenziale per i Comuni che abbiano redatto i piani in modo coordinato su base intercomunale e che utilizzino per la redazione stessa dei piani, giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge n. 285/ 1977 o loro forme associative;
 
- particolare valutazione e preferenza per la costituzione di forme associative tra piccoli esercenti tese a superare la polverizzazione dei punti - vendita ed a realizzare strutture più favorevoli ai consumatori;
 
- valutazione preferenziale per la realizzazione o il potenziamento di forme associative tra consumatori nonchè di strutture tra Enti pubblici, piccoli esercenti e consumatori.

ARTICOLO 5

Misura ed erogazione dei contributi

1. In base a un programma che sarà approvato dal Consiglio regionale i contributi in conto capitale di cui all' art. 1 sono concessi nella misura massima del 70 per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile.

2. L' erogazione dei contributi ha luogo:

a) per le spese sostenute per l' elaborazione dei piani; dopo la loro approvazione da parte dei Consigli comunali;

b) per le spese sostenute per l' attuazione dei piani:
 
- per il 50 per cento all' inizio dei lavori;
 
- per il 50 per cento a seguito dell' invio della documentazione giustificativa dell' avvenuta ultimazione delle opere.

ARTICOLO 6

Norma finanziaria .

1. L' onere previsto dalla presente legge per l' anno 1978 sarà imputato al cap. 4621 di nuova istituzione, denominato " Interventi per l' elaborazione e l'attuazione di piani e la realizzazione di strutture per l'ammodernamento e lo sviluppo delle attività commerciali", del bilancio del corrispondente esercizio, e ad esso si farà fronte con il prevedibile incremento della quota del fondo ex art. 8 della legge n. 281 del 1970 .


La presente legge regionale verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 15 novembre 1977

Marri

[1]

Note della redazione

(1) - 

La presente legge è stata rifinanziata con L.R. 20 agosto 1981, n. 57 e con L.R. 4 novembre 1986, n. 42.