ARTICOLO UNICO
1.
Allo scopo di contribuire alle spese di primo impianto del Comune di Avigliano Umbro, istituito con
legge regionale n. 20 del 2 aprile 1975
è autorizzata la spesa di lire 15.000.000, da imputare al capitolo n. 536 di nuova istituzione sul bilancio dell' esercizio 1977 denominato: " Contributo sulle spese di primo impianto del Comune di Avigliano Umbro", del bilancio dell'esercizio 1976.
2.
All' onere suddetto sarà fatto fronte - ai sensi della
legge 27 febbraio 1955, n. 64
- con la disponibilità del capitolo 3130 del bilancio per l' esercizio 1976.
3.
All' erogazione del contributo provvederà il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.