ARTICOLO 1
1.
Le funzioni amministrative trasferite alle Regioni dalla
legge 23 dicembre 1975, n. 745
, sono svolte dalle Regioni Umbria e Marche secondo il presente accordo.
ARTICOLO 2
1.
All' Istituto zooprofilattico dell' Umbria e delle Marche è affidato l' esercizio delle seguenti funzioni:
a)
ricerca sperimentale sull' eziologia e patologia delle malattie infettive e diffusive degli animali;
b)
servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi;
c)
servizio di laboratorio per gli esami e le analisi di cui alle leggi che disciplinano la vigilanza sugli alimenti di origine animale e sui mangimi usati nella zootecnia;
d)
propaganda, consulenza e assistenza degli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali;
e)
formazione del personale specializzato nella zooprofilassi, anche presso Istituti e laboratori di Paesi esteri;
f)
cooperazione tecnico - scientifica con Istituti del settore veterinario anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della sanità .
2.
L' Istituto zooprofilattico può prestare l' assistenza tecnica del proprio personale in esecuzione di accordi internazionali nel settore veterinario fra l' Italia e i Paesi esteri.
3.
L' Istituto zooprofilattico provvede altresì alle altre funzioni ad esso affidate dalle due Regioni.
ARTICOLO 3
1.
Le Regioni dell' Umbria e delle Marche emanano direttive generali concordate per la programmazione dell'attività dell' Istituto zooprofilattico sperimentale.
2.
Inoltre ciascuna Regione emana norme di indirizzo tese a: - raccordare la propria attività nell' ambito dei piani regionali di prevenzione, risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnia, in stretto rapporto con gli organismi che gestiscono i servizi socio - sanitari e agricolo - zootecnici ai vari livelli territoriali; - svolgere altri compiti, purchè non in contrasto con quelli previsti dalla presente legge e da quelle della Repubblica, previa copertura finanziaria della relativa spesa.
ARTICOLO 4
(Organi)
1.
Sono organi dell' Istituto zooprofilattico sperimentale dell' Umbria e delle Marche: 1) il Consiglio di amministrazione; 2) il Presidente; 3) la Giunta esecutiva; 4) il Collegio sindacale.
ARTICOLO 5
(Consiglio di amministrazione. Composizione, durata e incompatibilità)
1.
Il Consiglio di amministrazione è composto di 18 membri eletti in parti uguali dalle due Regioni.
2.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
3.
I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.
4.
Non sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione: i Consiglieri regionali, i dipendenti delle due Regioni, i dipendenti dell' Istituto zooprofilattico, coloro che hanno rapporti commerciali con l' Istituto stesso.
5.
In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o morte di uno o più consiglieri, la Regione interessata provvede entro 60 giorni alla sostituzione.
ARTICOLO 6
(Consiglio di amministrazione. Compiti.)
1.
Il Consiglio di amministrazione è l' organo fondamentale di gestione dell' Istituto. Ad esso compete: 1) deliberare lo statuto dell' Istituto; 2) eleggere fra i consiglieri il presidente, il vice presidente e la Giunta esecutiva; 3) deliberare il programma annuale di attività dell'Istituto, nel rispetto di quanto previsto al
precedente art. 3
; 4) approvare il bilancio preventivo, le eventuali variazionie il conto consuntivo; 5) deliberare l' assunzione di mutui e le spese che vincolino il bilancio per più di un esercizio; 6) deliberare il conferimento del servizio di tesoreria ed ogni altro provvedimento attinente a detto servizio; 7) deliberare il regolamento organico, lo stato giuridico del personale e le relative modificazioni, nonchè il relativo trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico a norma dei criteri e degli accordi di cui all'
art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 745
, sentite anche le Organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative; 8) nominare i membri del comitato tecnico scientifico; 9) deliberare in merito all' assunzione del personale mediante pubblico concorso; 10) deliberare sulle norme di gestione dei laboratori di produzione e sulla relativa contabilità ai sensi del successivo art. 16; 11) deliberare, in ordine all' accettazione di lasciti, donazioni ed alle modifiche del patrimonio immobiliare; 12) deliberare su ogni altra materia prevista dalla legge e dallo
statuto
. 2. Le deliberazioni di cui ai punti 1, 2 e 11 sono adottate a maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione. 3. Alle sedute del Consiglio interviene con voto consultivo il direttore dell' Istituto.
ARTICOLO 7
(Giunta esecutiva - Composizione.)
1.
La Giunta esecutiva è composta da cinque membri compresi il presidente ed il vice presidente.
2.
Il vice presidente è nominato tra i rappresentanti della Regione alla quale non appartiene il presidente. Dei rimanenti tre membri due sono nominati tra i rappresentanti della Regione alla quale appartiene il presidente.
3.
La Giunta dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.
4.
Le modalità per il funzionamento della Giunta sono fissate dallo
statuto
.
ARTICOLO 8
(Giunta esecutiva - Compiti.)
1.
La Giunta esecutiva provvede alla gestione corrente dell' Istituto, cura l' istruttoria degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, esercita i compiti da questo delegati ed ogni altra competenza non espressamente attribuita al Consiglio di amministrazione.
2.
Essa inoltre delibera sulle materie di competenza del Consiglio di amministrazione quando sussistano motivi di comprovata urgenza e necessità ; tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza successiva alla adozione delle stesse.
3.
Alle sedute della Giunta interviene con voto consultivo il direttore dell' Istituto.
ARTICOLO 9
(Presidente - Compiti.)
1.
Il presidente dell' Istituto zooprofilattico sperimentale è eletto dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2.
Egli dura in carica quanto il Consiglio stesso ed è scelto alternativamente tra i rappresentanti delle due Regioni.
3.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell' Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva, stabilendone l' ordine del giorno.
4.
Il presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio e della Giunta, vigila sull' osservanza delle leggi e dello
statuto
, firma gli atti che comportino impegni per l' Istituto, ed esercita gli altri compiti a lui attribuiti dalle leggi, dallo
statuto
e da altri atti regolamentari.
ARTICOLO 10
(Composizione e nomina del Collegio sindacale.)
1.
Il Collegio sindacale è composto da cinque membri di cui due eletti dal Consiglio regionale dell' Umbria, 2 eletti dal Consiglio regionale delle Marche ed uno nominato dal Consiglio di amministrazione dell' Istituto ed estraneo a questo, scelto tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.
2.
Non possono essere eletti membri del Collegio sindacale coloro che siano ineleggibili al Consiglio di amministrazione.
3.
Il presidente del Collegio sindacale è eletto dai suoi membri.
4.
Il Collegio sindacale dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.
5.
Esso svolge le funzioni di vigilanza sulla gestione economica e finanziaria dell' Istituto, esamina i bilanci predisponendo apposite relazioni, accerta la regolare tenuta dei libri contabili, ed effettua le verifiche di cassa.
6.
Sui risultati dell' attività di vigilanza il Collegio sindacale riferisce annualmente con apposita relazione al Consiglio di amministrazione e alle due Giunte regionali.
7.
I membri del Collegio possono intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione.
ARTICOLO 11
(Comitato tecnico - scientifico.)
1.
Il Comitato tecnico - scientifico è l' organismo di consulenza e di proposta del Consiglio di amministrazione in ordine alle funzioni e ai programmi di attività dell' Istituto con particolare riguardo ai problemi epidemiologici.
2.
Il Comitato tecnico - scientifico è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è composto dal direttore, da cinque tecnici dipendenti dell' Istituto di cui almeno tre laureati e da nove esperti nelle materie attinenti l' attività dell' Istituto, scelti tra docenti universitari tecnici laureati in servizio presso i laboratori di igiene e profilassi, nonchè tra qualificati operatori nel settore.
3.
Il Comitato tecnico - scientifico dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione.
4.
Le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite nello statuto dell' Istituto.
ARTICOLO 12
(Comitato comune di vigilanza e controllo.)
1.
La funzione di controllo e vigilanza sugli atti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell' Umbria e delle Marche è esercitata da un comitato composto dai seguenti membri designati uno per ciascuna Regione:
a)
due assessori regionali;
b)
due esperti in materie giuridico - amministrative;
c)
due esperti laureati in medicina veterinaria.
2.
Le Regioni provvederanno contestualmente alla designazione di cui al punto a) del comma precedente ad indicare un altro assessore regionale quale membro supplente del Comitato stesso.
3.
Il Comitato è presieduto a turni annuali da uno dei due assessori, dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
4.
In caso di assenza dell' assessore presidente la presidenza è assunta dal relativo supplente.
5.
Il Comitato ha sede presso la Regione dell' Umbria la quale assicura funzioni di segreteria.
6.
Il Comitato si riunisce validamente con la maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.
ARTICOLO 13
(Contenuto ed esercizio del controllo.)
1.
Sono soggette a controllo di legittimità tutte le deliberazioni degli organi dell' Istituto eccettuate quelle relative a mera esecuzione di provvedimenti già adottati o all' adempimento di atti dovuti.
2.
Sono soggetti a controllo di merito le deliberazioni adottate ai sensi dell' art. 6 - punti 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11.
3.
Le deliberazioni di cui ai comma precedenti sono trasmesse al Comitato comune di vigilanza e controllo ed alle Giunte regionali entro 10 giorni dalla loro adozione.
4.
Le deliberazioni diventano esecutive qualora entro 30 giorni dal ricevimento non sia intervenuto l' annullamento o la richiesta di chiarimenti.
5.
La richiesta di chiarimenti è interruttiva del termine di cui al comma precedente.
ARTICOLO 14
(Controllo sugli organi dell' Istituto.)
1.
Le funzioni di controllo sugli organi dell' Istituto zooprofilattico sperimentale dell' Umbria e delle Marche sono esercitate dal Comitato di cui all' art. 12.
2.
Nei casi di persistente inattività , violazione di legge o gravi inadempienze nell' attuazione dei programmi su segnalazioni del Comitato e d' intesa con l' altra Regione, il Presidente della Regione che esprime il presidente del Comitato, provvede a rivolgere formale diffida al Consiglio di amministrazione dell' Istituto, mediante un provvedimento motivato.
3.
Qualora la diffida rimanga senza effetto, il Consiglio di amministrazione dell' Istituto può essere scelto con la stessa procedura di cui al comma precedente.
4.
Con lo stesso decreto viene nominato il Commissario per la provvisoria gestione dell' Istituto.
5.
Nei casi previsti ai comma precedenti le due Regioni provvedono alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dal decreto di decadenza o di scioglimento.
ARTICOLO 15
(Indennità .)
1.
La misura delle indennità spettanti al presidente ed ai membri del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva del Collegio sindacale, del Comitato tecnico - scientifico e del Comitato comune di vigilanza e controllo è stabilita di intesa dalle due Regioni. Il relativo provvedimento è adottato dalla Regione dell' Umbria.
ARTICOLO 16
(Produzione.)
1.
L' Istituto zooprofilattico dell' Umbria e delle Marche provvede con la prescritta autorizzazione del Ministero della sanità , ai sensi delle leggi vigenti, alla produzione di sieri, vaccini, virus, anatossine, tossine diagnostiche, nonchè di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.
2.
L' Istituto provvede altresì su incarico del Ministero della sanità alla preparazione e distribuzione di prodotti occorrenti per l' esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani nazionali di risanamento.
3.
Nell' ambito delle autorizzazioni di cui al
primo comma
del presente articolo e nel rispetto delle competenze di cui all'
art. 2 della legge 23 dicembre 1975, n. 745
, le Regioni dell' Umbria e delle Marche possono incaricare l' Istituto zooprofilattico della preparazione e distribuzione di particolari prodotti occorrenti per l' esercizio della polizia veterinaria e per l' attuazione dei piani di risanamento e di miglioramento del bestiame nell' ambito del territorio di giurisdizione delle due regioni, la cui spesa di costo e di impiego dei prodotti stessi sarà a carico delle Regioni interessate.
4.
I laboratori di cui l' Istituto si avvale per la produzione di farmaci assumono il carattere di azienda speciale e sono disciplinati ciascuno da un proprio regolamento predisposto ed approvato dal Consiglio di amministrazione dell' Istituto.
5.
Nel regolamento debbono essere indicati gli impianti, le attrezzature, e il personale destinato al laboratorio.
6.
All' attività produttiva di ogni laboratorio è preposto un direttore designato dal Consiglio di amministrazione.
ARTICOLO 17
(Organizzazione.)
1.
L' Istituto zooprofilattico sperimentale dell' Umbria e delle Marche ha la sua sede centrale in Perugia ed è organizzato in laboratori decentrati nel territorio delle due regioni.
2.
Il numero e le attribuzioni dei laboratori di produzione e di quelli per gli esami e le analisi di cui all'
art. 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 745
, sono stabiliti dallo statuto dell' Istituto, tenuto conto delle strutture sanitarie presenti nel territorio per assicurare il coordinamento delle loro attività .
3.
La localizzazione dei laboratori è deliberata dal Consiglio di amministrazione sentito il parere della Provincia e del Comune direttamente interessati.
4.
L' organizzazione e la gestione dei centri per la fecondazione artificiale sono disciplinate dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle norme di cui al
secondo comma dell' art. 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 745
.
ARTICOLO 18
(Finanziamento.)
1.
L' Istituto provvede alla sua attività con:
a)
le quote attribuite alle Regioni a carico del bilancio statale;
b)
i contributi della Regione dell' Umbria e della Regione Marche, previsti in appositi capitoli di bilancio;
c)
i contributi di altri enti pubblici o di privati comunque interessati all' incremento, al miglioramento ed alla difesa del patrimonio zootecnico;
d)
i redditi del proprio patrimonio;
e)
altri proventi diversi stabiliti rispettivamente dalle due Regioni;
f)
gli utili derivanti dalle attività di produzione;
g)
gli utili derivanti dalla gestione di centri di fecondazione artificiale degli animali;
h)
altre eventuali entrate.
ARTICOLO 19
(Norme transitorie e finali.)
1.
Le due Regioni nominano i consiglieri di amministrazione di loro spettanza entro 90 giorni dall' entrata in vigore del presente accordo.
2.
I decreti di costituzione degli organi di cui agli articoli 5 e 12 sono emanati dalla Regione Umbria e sono trasmessi alla Regione Marche.
3.
Lo statuto dell' Istituto deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dal suo insediamento.
4.
Il Consiglio di amministrazione delibera entro centottanta giorni dall' insediamento il regolamento del personale di cui all' art. 6, punto 7.
5.
L' incarico di presidente dell' Istituto è attribuito per il primo quinquennio ad un rappresentante della Regione dell' Umbria.
6.
L' incarico di presiedere il Comitato comune di vigilanza e controllo, è attribuito per il primo anno all' assessore della Regione Marche.
ARTICOLO 20
1.
Il presente accordo diventa operante con l' entrata in vigore di entrambe le leggi regionali di approvazione dello stesso.