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Legge regionale 29 dicembre 1977, n.65


LEGGE REGIONALE n.65 del 29 Dicembre 1977

Date di vigenza

05/01/1978 entrata in vigore mostra documento vigente dal 05/01/1978
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 05/01/1978

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 29 Dicembre 1977 ,n. 65
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 1 del 04/01/1978

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L' art. 3 della L. R. 1 agosto 1977, n. 40 , è modificato come segue:
 
" La caccia ai seguenti selvatici è consentita, nei limiti di cui all' articolo precedente, nei periodi appresso specificati: - cinghiale: dall' 1 novembre 1977 al 15 gennaio 1978, - maschi del cervo e del daino: dal 1º novembre al 20 dicembre 1977, - coturnice: dalla seconda domenica di ottobre 1977 al 1º gennaio 1978, - capriolo maschio: dalla terza domenica di settembre al 1º novembre 1977 ".

ARTICOLO 2

1. L' art. 4, punto 1), della legge regionale 1 agosto 1977, n. 40 , è modificato come segue:
 
" 1) dal 2 gennaio al 28 febbraio 1978 alle seguenti specie: colombaccio, colombella, alaudidi, alzavola, averle, beccaccia, beccaccino, canapiglia, chiurlo, codone, combattente, cormorano, croccolone, fischione, folaga, frullino, gallinella d' acqua, gambecchio, gazza, ghiandaia, mestolone, morette, moriglione, nitticola, nocciolaia, passeri, pavoncella, peppola, pettegola, piro - piro, pispola, pittime, pivieri, pispolone, porciglione, storno, strillazzo, taccola, tordela, totano, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena. "

ARTICOLO 3

1. La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale , ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 29 dicembre 1977

Marri

[1]