ARTICOLO 1
1.
L'
art. 3 della L. R. 1 agosto 1977, n. 40
, è modificato come segue:
"
La caccia ai seguenti selvatici è consentita, nei limiti di cui all' articolo precedente, nei periodi appresso specificati: - cinghiale: dall' 1 novembre 1977 al 15 gennaio 1978, - maschi del cervo e del daino: dal 1º novembre al 20 dicembre 1977, - coturnice: dalla seconda domenica di ottobre 1977 al 1º gennaio 1978, - capriolo maschio: dalla terza domenica di settembre al 1º novembre 1977
".
ARTICOLO 2
1.
L' art. 4, punto 1), della
legge regionale 1 agosto 1977, n. 40
, è modificato come segue:
"
1) dal 2 gennaio al 28 febbraio 1978 alle seguenti specie: colombaccio, colombella, alaudidi, alzavola, averle, beccaccia, beccaccino, canapiglia, chiurlo, codone, combattente, cormorano, croccolone, fischione, folaga, frullino, gallinella d' acqua, gambecchio, gazza, ghiandaia, mestolone, morette, moriglione, nitticola, nocciolaia, passeri, pavoncella, peppola, pettegola, piro - piro, pispola, pittime, pivieri, pispolone, porciglione, storno, strillazzo, taccola, tordela, totano, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena.
"