ARTICOLO 1
1.
La presente legge disciplina le tariffe degli autoservizi di linea di concessione regionale, in armonia con gli obiettivi del piano regionale dei trasporti ed in relazione alle esigenze di contenimento del disavanzo tra costi e ricavi di esercizio.
ARTICOLO 2
1.
Con decorrenza dal 1º febbraio 1978 le tariffe dei servizi di cui al
precedente art. 1
sono quelle indicate nella tabella allegata alla presente legge (Allegato A).
ARTICOLO 3
1.
Il prezzo dei biglietti ordinari e degli abbonamenti viaggiatori è calcolato in base alle distanze risultanti dalla tabella polimetrica approvata per ciascun servizio di pubblico trasporto, ed è determinato secondo i seguenti criteri:
1)
i biglietti vengono rilasciati solo per le relazioni tra fermate per le quali è autorizzato il frazionamento di tariffa;
2)
per ogni relazione il prezzo è calcolato in base alla percorrenza tassabile;
3)
per le relazioni comuni a più autolinee in concessione anche ad imprese diverse, su uguale percorso si applica prezzo uguale;
4)
le fermate facoltative vengono tassate con il frazionamento delle fermate autorizzate successive o precedenti, nei rispettivi casi di destinazione ed origine.
ARTICOLO 4
1.
Ai viaggiatori che ne facciano richiesta, sono rilasciati biglietti di abbonamento mensili, non cedibili e validi per relazioni determinate.
2.
Gli abbonamenti vengono rilasciati senza limitazione del numero di corse nell' ambito della loro validità .
3.
La validità degli abbonamenti è riconosciuta solo per l' intero percorso tassabile. Non è riconosciuta la loro utilizzazione per tratti parziali, anche se nell'ambito dell' intero percorso riconosciuto.
4.
Gli abbonamenti di cui sopra sono validi per l' intera durata del mese, senza limitazione di corse, con inizio di validità dal primo giorno del mese.
ARTICOLO 5
1.
La Giunta regionale, nell' ambito del coordinamento e della ristrutturazione dei servizi, promuove intese tra Aziende diverse ed autorizza la istituzione di documenti di viaggio validi su linee gestite da più Aziende.
ARTICOLO 6
1.
La Giunta regionale, per periodi di tempo determinati, anche su proposta delle Aziende concessionarie, delle Province, dei Comuni, dei Consorzi di Enti locali e delle Comunità montane, può stabilire, in deroga a quanto previsto negli articoli precedenti, prezzi di biglietti ed abbonamenti diversi, ma non superiori a quelle risultanti dall' applicazione delle tariffe previste dalla presente legge, nei seguenti casi:
1)
per i tratti comuni con autolinee urbane ove si verifichino sperequazioni tariffarie;
2)
per le autolinee sostitutive di ferrovie, quando vi sia l' esigenza di graduare nel tempo l' incremento tariffario;
3)
nei casi particolari per i quali si ravvisa l' esigenza di coordinamento tariffario con altri servizi pubblici di trasporto della zona.
ARTICOLO 7
Le Aziende concessionarie dovranno presentare alla Giunta regionale, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge:
1)
le nuove tabelle polimetrico - tariffarie;
2)
le eventuali proposte per l' applicazione di prezzi di biglietti e di abbonamenti ai sensi del precedente articolo.
ARTICOLO 8
1.
Alle Aziende che gestiscono autolinee di concessione regionale è fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti, gratuiti o semi gratuiti, validi sulle linee da esse gestite, all' infuori di quelle espressamente previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2.
Le tessere ed i biglietti già rilasciati al di fuori dei casi di cui sopra, cessano di avere validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 9
1.
I viaggiatori delle autolinee di competenza regionale sprovvisti di documenti di viaggio o muniti di documenti di viaggio comunque non validi, sono tenuti, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea, anche al pagamento di una sanzione amministrativa di lire 5.000 (cinquemila).
2.
All' accertamento delle irregolarità di cui al comma precedente provvedono le aziende concessionarie mediante gli agenti applicati all' esercizio, che rivestano la qualifica di agenti giurati e limitatamente, peraltro, alle irregolarità di viaggio sui trasporti dell'azienda alla quale appartengano.
3.
L' importo della sanzione amministrativa prevista dal
primo comma
è devoluto all' Azienda concessionaria.
ARTICOLO 10
1.
Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con sè gratuitamente un solo bagaglio, purchè di dimensioni non superiori a centimetri 50x30x25.
2.
Ogni ulteriore bagaglio appresso e per quelli che eccedono le dimensioni di cui al comma precedente, il viaggiatore è tenuto ad acquistare un biglietto, il cui prezzo è di lire 500 per percorsi fino a Km. 50 e di lire 1.000 per percorsi superiori a Km. 50.
ARTICOLO 11
1.
La tariffa per i pacchi spediti su autolinee viene regolata dai seguenti indici:
- pacco fino a 5 Kg. importo L. 1.000
- pacco oltre 5 fino a 10 Kg. importo L. 1.500
- pacco oltre 10 fino a 20 Kg. importo L. 2.000
- pacco oltre 20 Kg. importo L. 3.000
2.
Per pacchi che eccedono le dimensioni di centimetri 100x25x30, le tariffe sono raddoppiate.
3.
E' data autorizzazione alle Aziende di stipulare convenzioni per le spedizioni a carattere continuativo.
ARTICOLO 12
1.
La Giunta regionale presenterà entro 8 mesi dall'entrata in vigore della presente legge un progetto di legge - quadro, concernente il trasporto pubblico extraurbano.
2.
Detta proposta dovrà indicare gli ambiti territoriali di programmazione e di gestione dei trasporti pubblici di interesse locale, di intesa con gli Enti locali interessati, nel quadro delle proposte contenute nel piano regionale dei trasporti e nel piano urbanistico territoriale.