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Legge regionale , n.5


LEGGE REGIONALE n.5 del

Date di vigenza

16/02/1978 entrata in vigore mostra documento vigente dal 16/02/1978
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 16/02/1978

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 27 Gennaio 1978 , n. 5
Modifica della LR 28 aprile 1975, n. 25, concernente: "Concessione contributo al Comune di Terni per il programma riguardante la realizzazione di strutture di interesse regionale, per attività culturali e sportive ed al Comune di Perugia per la realizzazione del Palazzo dei Congressi".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 5 del 01/02/1978

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L' art. 1 della legge regionale 28 aprile 1975, n. 25 , è così modificato:
 
" E' autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di lire 320 milioni per la concessione al Comune di Terni di un contributo di pari importo quale concorso sugli oneri finanziari per il " Programma riguardante la realizzazione di strutture di interesse sociale per attività culturali e sportive ".

ARTICOLO 3

1. L' art. 4 della legge regionale 28 aprile 1975, n. 25 , comma primo , è così modificato:
 
" Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario un mutuo di nette lire 320 milioni da estinguere in un periodo massimo di trenta anni ".

2. Nulla è mutato per quanto concerne l' onere annuale, mezzi di copertura e capitoli di bilancio indicati nell' art. 4 della legge regionale 28 aprile 1975, n. 25 , salvo il periodo massimo di ammortamento del mutuo fissato fino all' anno 2007, anche a seguito del disposto dell' art. 3 della legge regionale n. 3 del 14 gennaio 1976 , dell' art. 3 della legge regionale n. 9 del 3 febbraio 1977 e dell' art. 9 della legge regionale 1 settembre 1977, n. 53 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 27 gennaio 1978

MARRI

[1]