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Legge regionale , n.7


LEGGE REGIONALE n.7 del

Date di vigenza

23/02/1978 entrata in vigore mostra documento vigente dal 23/02/1978
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 23/02/1978

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 20 Febbraio 1978 , n. 7
Contributo della Regione Umbria al Fondo regionale trasporti per l' anno 1978.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 8 del 22/02/1978

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Nell' attesa dell' attuazione del Fondo nazionale trasporti e della definizione dell' intervento finanziario delle Province e dei Comuni, la Regione istituisce un " Fondo regionale trasporti ", per contribuire alle spese di gestione e di esercizio delle Aziende di trasporto extraurbano.

2. Per l' anno 1978 l' ammontare del contributo regionale per il Fondo suddetto è di lire 3.750.000.000.

ARTICOLO 2

1. Sono destinatari dei contributi:

a) le Aziende provincializzate e consortili della regione;

b) le Aziende umbre costituite sotto forma di Società per azioni, in cui l' ente locale rivesta la posizione di azionista unico o di maggioranza.

ARTICOLO 3

1. I contributi sono assegnati dalla Giunta regionale sulla base:

a) degli autobus/ Km. effettivamente percorsi durante il 1977 sulle autolinee extraurbane di concessione regionale;

b) degli autobus/ Km. percorsi durante il 1977 sulle linee automobilistiche di interesse della Regione Umbria di cui al primo comma dell' art. 84 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 .

2. Non sono ammesse a contribuzione le percorrenze delle autolinee la cui competenza resterà allo Stato dopo il 1º gennaio 1978.

ARTICOLO 4

1. I contributi che saranno erogati a favore delle Aziende concessionarie dell' autolinea sostitutiva della ex ferrovia Spoleto - Norcia e diramazioni e dell'autolinea sostitutiva della ex tranvia extraurbana Terni - Ferentillo e diramazioni si intendono comprensivi delle sovvenzioni annue di esercizio determinate rispettivamente con le deliberazioni consiliari n. 245 e 246 del 3 giugno 1976 per le autolinee suddette.

ARTICOLO 5

1. L' onere di cui al secondo comma del precedente art. 1 sarà imputato al cap. n. 1576 di nuova istituzione del bilancio 1978 denominato " Fondo regionale trasporti" e ad esso sarà fatto fronte con l' incremento delle entrate tributarie di cui agli artt. 1 e 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .

ARTICOLO 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 20 Febbraio 1978

MARRI

[1]