ARTICOLO 1
1.
Nell' attesa dell' attuazione del Fondo nazionale trasporti e della definizione dell' intervento finanziario delle Province e dei Comuni, la Regione istituisce un " Fondo regionale trasporti ", per contribuire alle spese di gestione e di esercizio delle Aziende di trasporto extraurbano.
2.
Per l' anno 1978 l' ammontare del contributo regionale per il Fondo suddetto è di lire 3.750.000.000.
ARTICOLO 2
1.
Sono destinatari dei contributi:
a)
le Aziende provincializzate e consortili della regione;
b)
le Aziende umbre costituite sotto forma di Società per azioni, in cui l' ente locale rivesta la posizione di azionista unico o di maggioranza.
ARTICOLO 3
1.
I contributi sono assegnati dalla Giunta regionale sulla base:
a)
degli autobus/ Km. effettivamente percorsi durante il 1977 sulle autolinee extraurbane di concessione regionale;
b)
degli autobus/ Km. percorsi durante il 1977 sulle linee automobilistiche di interesse della Regione Umbria di cui al
primo comma dell' art. 84 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
.
2.
Non sono ammesse a contribuzione le percorrenze delle autolinee la cui competenza resterà allo Stato dopo il 1º gennaio 1978.
ARTICOLO 4
1.
I contributi che saranno erogati a favore delle Aziende concessionarie dell' autolinea sostitutiva della ex ferrovia Spoleto - Norcia e diramazioni e dell'autolinea sostitutiva della ex tranvia extraurbana Terni - Ferentillo e diramazioni si intendono comprensivi delle sovvenzioni annue di esercizio determinate rispettivamente con le deliberazioni consiliari n. 245 e 246 del 3 giugno 1976 per le autolinee suddette.