ARTICOLO UNICO
1.
Allo scopo di concorrere alle spese sostenute nell'anno 1975 dai Comuni di Perugia e di Trevi per l' organizzazione di soggiorni e di vacanza per anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 97.500.000 - di cui lire 91.500.000 al Comune di Perugia e lire 6 milioni al Comune di Trevi - da imputare al cap. 2446, di nuova istituzione nel bilancio dell' esercizio 1977, denominato: " Concorso nelle spese sostenute dai Comuni di Perugia e Trevi nell' anno 1975 per l' organizzazione di soggiorni di vacanza per anziani".
2.
All' erogazione dei contributi si provvederà con decreto del Presidente della Giunta regionale previa presentazione da parte dei Comuni interessati della documentazione delle spese sostenute.
3.
Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte - ai sensi della
legge 27 febbraio 1955, n. 64
- con la disponibilità esistente al cap. 3130 del bilancio dell'esercizio 1976 " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso", in riferimento alla integrazione disposta con
legge regionale 3 febbraio 1977, n. 9
.