ARTICOLO 1
1.
L'
art. 1 della legge regionale 21 giugno 1974, n. 39
, è sostituito dal seguente:
"
La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative edilizie a proprietà indivisa che intendono costruire alloggi per i propri soci, contributi in annualità sull' ammontare dei mutui a tal fine contratti con Istituti di credito a ciò autorizzati secondo le leggi dello Stato. 2. Il contributo concesso per un periodo non superiore a 25 anni è pari: a) al 4 per cento della spesa ammissibile, esclusi i costi di acquisizione ed urbanizzazione delle aree, per le cooperative che accedono a mutui ordinari o che siano finanziate con i fondi dell'
art. 68 lett. b) della legge 22 ottobre 1971, n. 865
; b) all' 1,5 per cento della spesa ammissibile, esclusi i costi di acquisizione e di urbanizzazione delle aree, per le cooperative che accedono a mutui agevolati con contributo dello Stato
".
ARTICOLO 3
Norme finali e transitorie.
1.
Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano alle domande presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non sia stata ancora disposta l' erogazione definitiva del contributo.
2.
Il Consiglio regionale procederà entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge alla revisione del programma di ripartizione dei contributi predisposto ai sensi dell'
art. 4 della legge regionale 21 giugno 1974, n. 39
.