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Legge regionale 28 marzo 1978, n.11


LEGGE REGIONALE n.11 del 28 Marzo 1978

Date di vigenza

13/03/1978 entrata in vigore mostra documento vigente dal 13/03/1978
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 13/03/1978

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 28 Marzo 1978 ,n. 11
Modifica legge regionale 21 giugno 1974, n. 39 . Contributi alle cooperative a proprietà indivisa per la realizzazione di alloggi da destinare ai propri soci.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 13 del 29/03/1978

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L' art. 1 della legge regionale 21 giugno 1974, n. 39 , è sostituito dal seguente:
 
" La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative edilizie a proprietà indivisa che intendono costruire alloggi per i propri soci, contributi in annualità sull' ammontare dei mutui a tal fine contratti con Istituti di credito a ciò autorizzati secondo le leggi dello Stato. 2. Il contributo concesso per un periodo non superiore a 25 anni è pari: a) al 4 per cento della spesa ammissibile, esclusi i costi di acquisizione ed urbanizzazione delle aree, per le cooperative che accedono a mutui ordinari o che siano finanziate con i fondi dell' art. 68 lett. b) della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ; b) all' 1,5 per cento della spesa ammissibile, esclusi i costi di acquisizione e di urbanizzazione delle aree, per le cooperative che accedono a mutui agevolati con contributo dello Stato ".

ARTICOLO 2

1. L' art. 5 della legge regionale 21 giugno 1974, n. 39 , è così modificato: dopo le parole " al contributo regionale " vanno aggiunte le seguenti " di cui all' art. 1, comma secondo, lett. a) ".

ARTICOLO 3

Norme finali e transitorie.

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano alle domande presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non sia stata ancora disposta l' erogazione definitiva del contributo.

2. Il Consiglio regionale procederà entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge alla revisione del programma di ripartizione dei contributi predisposto ai sensi dell' art. 4 della legge regionale 21 giugno 1974, n. 39 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 28 marzo 1978

Marri

[1]