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Legge regionale , n.14


LEGGE REGIONALE n.14 del

Date di vigenza

13/04/1978 entrata in vigore mostra documento vigente dal 13/04/1978
24/03/2005 abrogazione mostra documento vigente dal 24/03/2005

Documento vigente dal 13/04/1978

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 28 Marzo 1978 , n. 14
Norme sui programmi pluriennali di attuazione.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 13 del 29/03/1978

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Scopi della legge.

1. La Regione dell' Umbria, con le presenti norme, adempie agli obblighi stabiliti dall' art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , nel quadro di una politica di equilibrato sviluppo urbanistico e in coerenza con l'attività  di programmazione e pianificazione regionale.

ARTICOLO 2

Programma pluriennale di attuazione. Natura e validità  .

1. Il programma pluriennale di attuazione (PPA) ha natura programmatoria ed è strumento di coordinamento delle forme di attuazione della pianificazione.

2. Gli strumenti urbanistici generali vigenti, anche se comprensoriali, si attuano, per l' ambito territoriale comunale, nei tempi e nei modi fissati dal programma pluriennale di attuazione comunale le cui previsioni sono formulate con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni.

3. Al fine di assicurare una programmazione continua, e salvo quanto previsto dall' art. 10 , il comune, in occasione della approvazione del bilancio, procede alla verifica dello stato di attuazione del programma pluriennale di attuazione ed accerta l' eventuale incremento del fabbisogno.

4. Qualora venga riscontrato un incremento del fabbisogno sono formulate previsioni aggiuntive.

5. Le previsioni aggiuntive sono adottate ed approvate ai sensi dell' art. 9 , con riferimento ad un periodo di durata pari a quello del programma pluriennale di attuazione.

ARTICOLO 3

Obbligo alla formazione del programma pluriennale di attuazione.

1. Sono esonerati dall' obbligo di dotarsi del programma pluriennale di attuazione i comuni:

1. con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, con riferimento ai dati ufficiali rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, ad eccezione di quelli che:

2. abbiano registrato un tasso di incremento demografico superiore all' 1,5 per cento con riferimento al quinquennio precedente;

3. abbiano registrato un incremento di vani superiore al 5 per cento con riferimento al quinquennio precedente;

4. siano compresi in bacini geografici di particolare sviluppo residenziale e industriale;

5. comprendano o siano compresi in zone di particolare pregio storico, paesaggistico e ambientale;

6. siano interessati da consistenti iniziative di carattere turistico o siano compresi in bacini geografici di particolare sviluppo turistico.

2. L' allegato elenco individua i comuni esonerati dall'obbligo di dotarsi del programma pluriennale di attuazione.

3. I comuni compresi nell' elenco di cui al precedente comma possono comunque procedere alla formazione del programma pluriennale di attuazione e sono invece tenuti a farlo qualora, a partire dalla data in vigore della presente legge:

1. attuino le previsioni relative a zone turistico - residenziali;

2. attuino le previsioni relative a zone produttive che comportino superfici coperte superiori a 10 mila mq., comprensive di quelle già  realizzate o in corso di realizzazione;

3. attuino le previsioni relative a zone di espansione residenziale, anche in applicazione dell' art. 7 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 , che comportino previsioni di cubatura superiore a 30 mila mc., comprensive di quelle già  realizzate o in corso di realizzazione.

4. Il Consiglio regionale, con provvedimento motivato, procede all' aggiornamento del suddetto elenco di norma ogni due anni e, comunque, in occasione della adozione e revisioni del piano urbanistico territoriale, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 o su richiesta dei Consorzi urbanistici.

ARTICOLO 4

Contenuto del programma pluriennale di attuazione.

1. Il programma pluriennale di attuazione è formulato sulla base dello stato di attuazione dello strumento urbanistico generale e contiene:

a) il dimensionamento degli interventi nei settori delle abitazioni, delle urbanizzazioni primarie e secondarie e delle attrezzature di interesse generale, nonchè delle attività  produttive e turistiche;

b) la individuazione, con riferimento alle zone omogenee di cui al DM 2 aprile 1968 o ad esse assimilabili:

1. (zone A) delle aree e degli edifici sui quali si intende consentire gli interventi già  compresi in piani particolareggiati esecutivi od in piani per la edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 ;

2. (zone B) delle aree inedificate;

3. (zone C) delle aree e delle quantità  percentuali sulla edificabilità  consentita in dette aree dallo strumento urbanistico generale o dai piani attuativi, indipendentemente che le stesse siano inserite o meno in strumenti urbanistici attuativi;

4. (zone D) delle aree inedificate indipendentemente che le stesse siano inserite o meno in strumenti urbanistici attuativi;

c) la individuazione eventuale delle aree da espropriare e da urbanizzare in quanto comprese in piani, ancorchè solamente adottati, per l' edilizia economica e popolare o per insediamenti produttivi;

d) la descrizione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie che devono essere realizzate nel periodo di validità  del programma pluriennale di attuazione e delle opere di urbanizzazione già  esistenti da adeguare anche in dipendenza degli interventi previsti dal programma pluriennale di attuazione, nonchè l' indicazione delle aree acquisite o da acquisire a tali scopi;

e) la previsione dei costi di attuazione del programma pluriennale di attuazione, con l' indicazione della presumibile ripartizione dei conseguenti oneri tra comune, operatori pubblici e privati;

f) l' indicazione del termine entro cui i proprietari, singoli o consorziati, devono presentare al comune i piani attuativi di iniziativa privata nonchè dei termini entro cui il comune deve adottare i piani attuativi di iniziativa pubblica o procedere direttamente alla esecuzione delle opere;

g) la indicazione dei termini entro i quali gli aventi titolo, singoli o consorziati, devono presentare istanza di concessione ai fini e per gli effetti di cui al sesto comma dell' art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .

2. Nei comuni costituiti in Consorzio ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , le percentuali di aree minime e massime, di cui all' art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , da riservare all' edilizia economica e popolare, vanno riferite al fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato espresso da tutti i comuni consorziati e possono essere reperite nell' ambito del relativo territorio comprensoriale, indipendentemente dalla localizzazione specifica nei singoli territori comunali.

ARTICOLO 5

Contenuto del programma pluriennale di attuazione relativo ad interventi sull' edificato e nelle zone agricole e a scarso incremento edilizio.

1. Il programma pluriennale di attuazione contiene inoltre le seguenti previsioni:

a) per gli interventi di ampliamento e per quelli di consolidamento e restauro, disciplinati dall' art. 5 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 , non riconducibili tra quelli di cui all' art. 9, lett. d) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , il comune stabilisce nelle singole zone, per il loro ammontare complessivo o per la loro articolazione e individuazione nel territorio, la cubatura massima edificabile;

b) per le nuove costruzioni residenziali a scopo agricolo in zona E, per le quali l' istanza di concessione sia presentata da chi non possieda i requisiti previsti dall' art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , il comune stabilisce la cubatura massima edificabile;

c) per le opere da realizzare in zona E in funzione di attività  produttive connesse all' attività  agricola o alla diretta utilizzazione delle risorse del suolo, le quali, pur rispettando la normativa dello strumento urbanistico generale, non sono riconducibili per dimensioni e caratteristiche tra gli interventi in funzione della conduzione del fondo di cui all' art. 9, lett. a) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , il Comune provvede al loro inserimento nel programma pluriennale di attuazione;

d) per i nuovi interventi da realizzare in zone omogenee individuate per ambiti territoriali, relativamente alle quali non sia quantificabile un fabbisogno in conseguenza della notevole carenza di interventi edificatori nel triennio precedente alla approvazione del programma pluriennale di attuazione, il comune stabilisce per le medesime zone la cubatura massima edificabile nei limiti delle previsioni dello strumento urbanistico.

ARTICOLO 6

Elaborati del programma pluriennale di attuazione.

1. Il programma pluriennale di attuazione è costituito dai seguenti elaborati:

1) relazione illustrativa dei contenuti programmatori tecnici e finanziari di cui all' art. 4 ;

2) cartografie in scala non inferiore a 1: 5000, rappresentative delle previsioni contenute nel programma.

ARTICOLO 7

Criteri per il dimensionamento del programma pluriennale di attuazione.

1. Il dimensionamento degli interventi di cui all' art. 4 lett. a) è normalmente calcolato sulla base dei seguenti criteri indicativi:

a) analisi della situazione di fatto dei vari tipi di insediamenti e della dinamica demografica e socio - economica;

b) individuazione delle capacità  residuali insediative dello strumento urbanistico generale e delle infrastrutture e servizi esistenti in relazione ai carichi di utenza attuali e futuri;

c) individuazione dei deficit, per tipo di interventi, attraverso la definizione e quantificazione della domanda e la individuazione del divario esistente tra le condizioni socio - economiche attuali e quelle che si intendono perseguire;

d) definizione dei fabbisogni, da soddisfare con interventi a livello comunale e sovracomunale, attraverso la individuazione dei modi d' uso e delle quantità  incrementali necessarie per sanare parte o tutto il deficit;

e) stima delle quantità  da realizzarsi per soddisfare i fabbisogni accertati.

ARTICOLO 8

Interventi consentiti al di fuori del programma pluriennale di attuazione di cui all' art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .

1. I regolamenti edilizi comunali definiscono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alla lett. c) dell' art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .

ARTICOLO 9

Procedure per l' approvazione del programma pluriennale di attuazione.

1. Entro 8 mesi dall' entrata in vigore della presente legge il comune adotta il programma pluriennale di attuazione garantendo nelle opportune forme una previa partecipazione dei soggetti pubblici e privati e degli organismi istituzionali.

2. Il programma pluriennale di attuazione è pubblicato mediante deposito nella segreteria del comune per 15 giorni. Del deposito è fatto avviso nell' albo pretorio e con manifesti e ne è data notizia ai comuni confinanti e ai comuni del comprensorio.

3. Nei 15 giorni successivi possono essere presentate osservazioni da chiunque vi abbia interesse.

4. Scaduto il termine di cui al comma precedente il comune approva il programma pluriennale di attuazione, decidendo anche sulle relative osservazioni. L' eventuale accoglimento delle osservazioni che comporti vincoli per altre proprietà  , impone la ripubblicazione del programma pluriennale di attuazione.

5. La delibera di approvazione del programma pluriennale di attuazione entro dieci giorni dall' intervenuto controllo da parte del Comitato regionale è inviata al competente consorzio di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , e diviene esecutiva se il Consorzio non ne pronuncia l' annullamento, nel termine di 40 giorni dal suo ricevimento, con provvedimento motivato.

6. L' annullamento può essere pronunciato solo per i seguenti motivi:

a) contrasto con lo strumento urbanistico generale;

b) contrasto con i contenuti di cui ai precedenti articoli 4 e 5;

c) contrasto con il programma di attuazione del piano urbanistico comprensoriale di cui all' art. 15, punto 5) della legge regionale n. 40/ 1975 ;

d) mancanza di coordinamento con i programmi pluriennali di attuazione dei comuni del comprensorio.

7. L' esecutività  è sospesa se nel termine di cui al precedente comma il consorzio chieda chiarimenti.

8. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se il consorzio non ne pronuncia l' annullamento entro 20 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni del comune.

ARTICOLO 10

Varianti al programma pluriennale di attuazione.

1. Il programma pluriennale di attuazione può essere variato, motivandone la necessità  e con le stesse procedure previste dal precedente art. 9 , nei seguenti casi:

a) per avvenuta approvazione di variante dello strumento urbanistico generale;

b) per intervenute necessità  connesse alla realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture.

2. Nella ipotesi sub a) di cui al precedente comma i termini per la presentazione della istanza di concessione sono sospesi, relativamente alle aree e zone interessate, dalla data della delibera di adozione della variante allo strumento urbanistico generale fino alla data della relativa approvazione o della eventuale revoca da parte del comune.

ARTICOLO 11

Efficacia del programma pluriennale di attuazione.

1. Scaduti i termini indicati dal programma pluriennale di attuazione, il comune procede all' espropriazione delle aree per le quali non è stata presentata istanza di concessione, a norma del Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le aree espropriate vengono acquisite al patrimonio del comune, conservano le destinazioni d' uso previste nello strumento urbanistico e restano oggetto della previsione del programma pluriennale di attuazione.

3. Le aree espropriate vengono utilizzate dal comune con le seguenti modalità  :

1. mediante utilizzazione diretta per interventi di iniziativa comunale;

2. mediante alienazione a soggetti privati o pubblici;

3. mediante assegnazione a norma degli artt. 27, 35 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .

ARTICOLO 12

Poteri sostitutivi.

1. Nel caso in cui il comune non provveda nei termini di cui all' art. 9 della presente legge all' adozione del programma pluriennale di attuazione, il presidente della Giunta regionale invita il sindaco a provvedervi entro i 3 mesi successivi.

2. In caso di persistente inadempienza del comune il presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto un commissario " ad acta" il quale entro 3 mesi dal decreto di nomina predispone il programma pluriennale di attuazione e convoca il Consiglio comunale per la relativa adozione.

3. Nel caso in cui il comune non provveda, nei successivi 30 giorni dalla convocazione, alla adozione del programma pluriennale di attuazione predisposto dal commissario, quest' ultimo si sostituisce al comune in tutti gli atti previsti dall' art. 9 .

4. I poteri sostitutivi previsti dal presente articolo sono altresì esercitati se il comune non procede alla verifica del programma pluriennale di attuazione ai sensi dell' art. 2 .

ARTICOLO 13

Norme finali e transitorie.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di approvazione del programma pluriennale di attuazione, il sindaco può rilasciare concessioni solo nei casi previsti dal precedente art. 8 od in aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l' impegno dei concessionari a realizzarle.

2. Qualora il comune non approvi il programma pluriennale di attuazione entro i termini stabiliti dall' art. 9 della presente legge il sindaco può rilasciare concessioni solo nei casi previsti dal precedente art. 8 .

3. Fino all' entrata in funzione dei consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , le attribuzioni previste dall' art. 9 della presente legge sono esercitate dalla Giunta regionale.

4. Fino all' entrata in funzione dei consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , le percentuali di cui all' ultimo comma del precedente art. 4 , vanno riferite al fabbisogno di ogni singolo comune.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 28 marzo 1978

MARRI


ALLEGATI:

ALLEGATO 1:
 
Allegato A) ELENCO DEI COMUNI ESONERATI DALL' OBBLIGO DI DOTARSI DEI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE AI SENSI DELL' ART. 3 .
 
Avigliano Umbro
 
Calvi
 
Costacciaro
 
Fossato di Vico
 
Montecastello di Vibio
 
Montegabbione
 
Monteleone di Orvieto
 
Monte S. Maria Tiberina
 
Otricoli
 
Pietralunga
 
Poggiodomo
 
Preci
 
S. Anatolia di Narco
 
Sellano
 
Vallo di Nera
 
Valtopina

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