Documento vigente dal 27/04/1978
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
25 febbraio 1976
,n.
11
Determinazione degli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni sanitarie e alla produzione, manipolazione, commercio all' ingrosso di alimenti e bevande.
(1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
9 del
03/03/1976
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1.
Le autorizzazioni sanitarie per l' esercizio degli stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento, nonchè dei depositi all' ingrosso di sostanze alimentari di cui all'
art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283
, sono rilasciate dal sindaco del Comune dove ha sede lo stabilimento, laboratorio o deposito, al quale va inoltrata la domanda.
ARTICOLO 2
1.
L' accertamento dei requisiti igienico - sanitari, sia di impianto che funzionali ai fini della autorizzazione prevista dall' articolo precedente, spetta, a seconda delle competenze, al medico o al veterinario, responsabile del rispettivo servizio, nel Consorzio per i servizi sanitari e socio - assistenziali, costituito a norma del
titolo secondo della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57
.
ARTICOLO 3
1.
Fino alla costituzione dei Consorzi di cui all' articolo precedente, con delibera della Giunta regionale l' accertamento dei requisiti igienico - sanitari sarà demandato, per ogni singolo Comprensorio previsto dalla
legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
, ad un funzionario medico o veterinario del Dipartimento dei servizi sociali, ovvero, ai sensi dell'
art. 12, terzo comma del DPR 14 gennaio 1972, n. 4
, ad un ufficiale sanitario o ad un veterinario capo, che occupi un posto previsto come tale in pianta organica nei Comuni.
[6]
La presente legge regionale verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 25 febbraio 1976
Conti
[1]
Note della redazione
(1) -
Le disposizioni di cui alla presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime. (Vedi art. 3, comma 2, L.R. 27/9/2013, n. 19)