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Legge regionale 10 aprile 1978, n.16


Legge regionale n.16 del 10 aprile 1978

Date di vigenza

27/04/1978 entrata in vigore mostra documento vigente dal 27/04/1978
28/09/2013 abrogazione mostra documento vigente dal 28/09/2013

Documento vigente dal 27/04/1978

Regione Umbria
Legge regionale 10 aprile 1978 ,n. 16
Determinazioni dei funzionari competenti ad effettuare gli accertamenti igienico - sanitari necessari ai fini del rilascio dell' autorizzazione sanitaria alla produzione, manipolazione e commercio di alimenti e bevande. Modifica all' art. 3 della LR 25 febbraio 1976, n. 11 . (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 15 del 12/04/1978

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. L' art. 3 della legge regionale 25 febbraio 1976, n. 11 , è così modificato:
 
" Fino alla costituzione dei Consorzi di cui all' articolo precedente, con delibera della Giunta regionale l' accertamento dei requisiti igienico - sanitari sarà demandato, per ogni singolo Comprensorio previsto dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , ad un funzionario medico o veterinario del Dipartimento dei servizi sociali, ovvero, ai sensi dell' art. 12, terzo comma del DPR 14 gennaio 1972, n. 4 , ad un ufficiale sanitario o ad un veterinario capo, che occupi un posto previsto come tale in pianta organica nei Comuni ".


La presente legge regionale verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 10 aprile 1978

Marri

[1]

Note della redazione

(1) - 

Le disposizioni di cui alla presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime. (Vedi art. 3, comma 2, L.R. 27/9/2013, n. 19)