ARTICOLO 1
1.
L'
art. 94 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, è sostituito dal seguente:
"
Assegno ad personam. Il personale trasferito o comandato che goda, a norma delle vigenti disposizioni, di un trattamento economico superiore a quello iniziale della qualifica di inquadramento nel ruolo regionale, maggiorato degli scatti e delle classi di stipendio conseguenti all' applicazione delle norme di cui all' articolo precedente, mantiene la differenza come assegno ad personam, pensionabile e riassorbibile con la progressione economica, fatti salvi gli aumenti biennali calcolati sulla base del trattamento economico pensionabile, in godimento all' atto del trasferimento
".
ARTICOLO 3
1.
Gli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge, valutati in lire 10.000.000, faranno carico, quanto a lire 1.000.000 sul cap. 50, e quanto a lire 9.000.000 sul cap. 200 del bilancio per l' esercizio 1978.