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Legge regionale , n.17


LEGGE REGIONALE n.17 del

Date di vigenza

27/04/1978 entrata in vigore mostra documento vigente dal 27/04/1978
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 27/04/1978

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 10 Aprile 1978 , n. 17
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 15 del 12/04/1978

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L' art. 94 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 , è sostituito dal seguente:
 
" Assegno ad personam. Il personale trasferito o comandato che goda, a norma delle vigenti disposizioni, di un trattamento economico superiore a quello iniziale della qualifica di inquadramento nel ruolo regionale, maggiorato degli scatti e delle classi di stipendio conseguenti all' applicazione delle norme di cui all' articolo precedente, mantiene la differenza come assegno ad personam, pensionabile e riassorbibile con la progressione economica, fatti salvi gli aumenti biennali calcolati sulla base del trattamento economico pensionabile, in godimento all' atto del trasferimento ".

ARTICOLO 2

1. La presente norma ha efficacia a tutti gli effetti, con decorrenza dalla data dell' inquadramento.

ARTICOLO 3

1. Gli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge, valutati in lire 10.000.000, faranno carico, quanto a lire 1.000.000 sul cap. 50, e quanto a lire 9.000.000 sul cap. 200 del bilancio per l' esercizio 1978.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 10 aprile, 1978

MARRI

[1]