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Legge regionale 30 luglio 1973, n.32


LEGGE REGIONALE n.32 del 30 Luglio 1973

Date di vigenza

14/08/1973 entrata in vigore mostra documento vigente dal 14/08/1973
11/05/1978 modifica mostra documento vigente dal 11/05/1978
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 11/05/1978

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 30 Luglio 1973 ,n. 32
Determinazione del contributo annuo ordinario della Regione al CRURES, istituito con legge regionale 8 marzo 1972, n. 2 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 25 del 30/07/1973

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Il contributo ordinario annuo della Regione al CRURES, in base allo Statuto annesso alla legge 8 marzo 1972, n. 2 , previsto dall'art. 5 della stessa legge in lire 30.000.000 per l'anno 1972, è determinato dal 1973 in lire 120.000.000.

2. All'onere relativo si farà fronte per l'anno 1973 con imputazione al cap. 45 del bilancio per l'esercizio 1973 e, per gli esercizi futuri, con imputazione sul corrispondente capitolo di bilancio.

3. Il Consiglio regionale è autorizzato a concedere locali destinati alla propria sede in uso gratuito al CRURES - La spesa relativa all' illuminazione, il riscaldamento e la pulizia può essere posta a carico del bilancio del Consiglio regionale, previa deliberazione dell' Ufficio di presidenza [5]


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 30 luglio 1973

Conti

[1]