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Legge regionale 23 giugno 1978, , n.27


LEGGE REGIONALE 23 Giugno 1978, n.27 del

Date di vigenza

29/06/1978 entrata in vigore mostra documento vigente dal 29/06/1978
06/07/1989 abrogazione mostra documento vigente dal 06/07/1989

Documento vigente dal 29/06/1978

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 Giugno 1978, n. 27
Prosecuzione degli interventi in materia di credito agrario agevolato, già previsti dalle leggi regionali 30 giugno 1973, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni e 14 gennaio 1977, n. 5.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 26 del 28/06/1978

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. In attuazione delle finalità previste dalla legge 1 luglio 1977, n. 403 , per la prosecuzione degli interventi in materia di credito agrario agevolato, è autorizzata la spesa annua di lire 2.200 milioni, per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1981, quale concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti a favore delle aziende agricole singole ed associate e loro cooperative e consorzi, concessi ai sensi della legge regionale 30 giugno 1973, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 5 .

2. Per gli interventi di cui al comma precedente sono confermati i criteri e le procedure vigenti nonchè le disposizioni operanti in materia di tassi di interesse e di fondo interbancario.

3. Sono, altresì , confermate le disposizioni in ordine ai rapporti con gli Istituti di credito, adeguate per quanto deriva, in materia di conto corrente agrario, dal successivo articolo 2 .

ARTICOLO 2

1. I prestiti concessi ai sensi della presente legge sono effettuati dagli Istituti ed Enti convenzionati mediante rilascio di cambiale agraria o apertura di conto corrente agrario, secondo la preferenza manifestata dal richiedente.

2. I prestiti da concedersi mediante apertura di conto corrente agrario saranno regolati dalle disposizioni previste in materia dall' art. 11 della legge 1 luglio 1977, n. 403 e saranno attuabili con l' entrata in vigore delle relative norme regolamentari nazionali.

ARTICOLO 3

1. L' onere per gli interventi di cui alla presente legge sarà imputato al cap. 3545: " Concorso della Regione sui prestiti agrari agevolati a favore degli operatori agricoli dell' Umbria", di nuova istituzione, del bilancio dell' esercizio 1978 e successivi.

2. All' onere medesimo si farà fronte, per l' anno 1978, mediante prelievo del relativo importo dal cap. 4680: " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" del bilancio dell' esercizio corrente (voce 1 dell' elenco n. 4 allegato), il cui stanziamento è in conseguenza ridotto; per gli anni successivi, mediante le quote spettanti all' Umbria sugli stanziamenti di cui all' art. 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403 .

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale potranno essere apportate le occorrenti variazioni di bilancio, relativamente agli stanziamenti recati dalla presente legge, in corrispondenza alle assegnazioni annuali che il Comitato interministeriale per la programmazione economica attribuirà all' Umbria ai sensi dell' art. 4 della legge 1 luglio 1977, n. 403 .

ARTICOLO 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia 23 giugno 1978

Marri

[1]