ARTICOLO 1
1.
E' autorizzato, a saldo dell' esercizio e della gestione 1977 delle aziende di trasporto a prevalente partecipazione pubblica, l' ulteriore contributo di lire 543.003.000, da ripartire tra i beneficiari con le modalità previste all'
art. 4 della legge 1 settembre 1977, n. 53
e precisamente:
- lire 306.216.098 a favore della Società ASP di Perugia;
- lire 141.789.169 a favore della Società SASP di Terni;
- lire 94.997.733 a favore della Società Spoletina di IITT di Spoleto.
2.
La somma attribuita alla Società SASP è comprensiva del corrispettivo dell' onere assunto dall'Amministrazione regionale con l' atto della Giunta regionale n. 594 del 15 febbraio 1977, concernente la gestione precaria delle autolinee Magliano Sabina - Otricoli - Terni e Montebuono - Calvi - Terni, limitate al territorio umbro.
ARTICOLO 2
1.
All' onere di cui al
precedente articolo 1
sarà fatto fronte con la maggiore entrata derivante dalla quota di conguaglio del fondo di cui all'
art. 2 lett. b) della legge 10 maggio 1976, n. 356
, come da assegnazione effettuata con DM 22 ottobre 1977.
2.
Di conseguenza al bilancio di previsione dell' esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte I - Entrata
Tit. IV - cat. 3 - cap. 750 - "Quota fondo finanziamento programmi regionali di sviluppo" (
art. 9 l. 16 maggio 1970, n. 281) - in aumento L. 543.003.000
Parte II - Spesa
Tit. I - sez. 3 - Rubr. 9a - cap. 1576 - denominato "Contributo della Regione Umbria al Fondo regionale trasporti" in aumento L. 543.003.000