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Legge regionale , n.28


LEGGE REGIONALE n.28 del

Date di vigenza

29/06/1978 entrata in vigore mostra documento vigente dal 29/06/1978
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 29/06/1978

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 Giugno 1978, n. 28
Contributo a saldo della gestione 1977 a favore delle aziende a prevalente partecipazione pubblica concessionarie di autolinee di competenza regionale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 26 del 28/06/1978

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. E' autorizzato, a saldo dell' esercizio e della gestione 1977 delle aziende di trasporto a prevalente partecipazione pubblica, l' ulteriore contributo di lire 543.003.000, da ripartire tra i beneficiari con le modalità previste all' art. 4 della legge 1 settembre 1977, n. 53 e precisamente:
 
- lire 306.216.098 a favore della Società ASP di Perugia;
 
- lire 141.789.169 a favore della Società SASP di Terni;
 
- lire 94.997.733 a favore della Società Spoletina di IITT di Spoleto.

2. La somma attribuita alla Società SASP è comprensiva del corrispettivo dell' onere assunto dall'Amministrazione regionale con l' atto della Giunta regionale n. 594 del 15 febbraio 1977, concernente la gestione precaria delle autolinee Magliano Sabina - Otricoli - Terni e Montebuono - Calvi - Terni, limitate al territorio umbro.

ARTICOLO 2

1. All' onere di cui al precedente articolo 1 sarà fatto fronte con la maggiore entrata derivante dalla quota di conguaglio del fondo di cui all' art. 2 lett. b) della legge 10 maggio 1976, n. 356 , come da assegnazione effettuata con DM 22 ottobre 1977.

2. Di conseguenza al bilancio di previsione dell' esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
 
Parte I - Entrata
 
Tit. IV - cat. 3 - cap. 750 - "Quota fondo finanziamento programmi regionali di sviluppo" ( art. 9 l. 16 maggio 1970, n. 281) - in aumento L. 543.003.000
 
Parte II - Spesa
 
Tit. I - sez. 3 - Rubr. 9a - cap. 1576 - denominato "Contributo della Regione Umbria al Fondo regionale trasporti" in aumento L. 543.003.000

ARTICOLO 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 giugno 1978

MARRI

[1]